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Articolo 75 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Competenze

Dispositivo dell'art. 75 Codice dell'ambiente

1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente sezione:

  1. a) lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della salute;
  2. b) le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali.

2. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente oppure inottemperanza ad obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. Gli oneri economici connessi all'attività di sostituzione sono a carico dell'ente inadempiente. Restano fermi i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità e le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente, nonché quanto disposto dall'articolo 132.

3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.

4. Con decreto dei Ministri competenti per materia si provvede alla modifica degli Allegati alla parte terza del presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dalla parte terza del presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

5. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione della parte terza del presente decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA), le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche per l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti.

6. Le regioni favoriscono l'attiva partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del presente decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela di cui all'articolo 121.

7. Le regioni provvedono affinché gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e 77 ed i relativi programmi di misure siano perseguiti nei corpi idrici ricadenti nei bacini idrografici internazionali in attuazione di accordi tra gli stati membri interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali.

8. Qualora il distretto idrografico superi i confini della Comunità europea, lo Stato e le regioni esercitano le proprie competenze adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto in tutto il distretto idrografico.

9. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della filodepurazione.

Massime relative all'art. 75 Codice dell'ambiente

Corte cost. n. 77/2017

È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 L. reg. Liguria 7 aprile 2015 n. 12, nella parte in cui stabilisce che la giunta regionale può individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d'acqua o loro tratti, che presentino almeno le caratteristiche di sottendere bacini idrografici di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati, ricadenti in contesti urbanistico-edilizi di tessuto urbano consolidato, e che, pur non potendosi classificare canali di drenaggio urbano, abbiano perso, a causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del corso d'acqua in modo irreversibile, tanto da non rendere possibile il loro recupero in termini di spazi e capacità di deflusso, in riferimento all'art. 117, 2° comma, lett. s), Cost. È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Liguria n. 12 del 2015, sostitutivo dell'art. 91, comma 1-bis, della legge reg. Liguria n. 18 del 1999, il quale attribuisce alla Giunta regionale il potere di individuare, sulla base di specifici criteri attuativi ed a fini graduazione e diversificazione degli obblighi e adempimenti in materia di polizia idraulica, i corsi d'acqua di modeste dimensioni che, a causa delle trasformazioni territoriali e urbanistiche, abbiano perso le caratteristiche originali del corso d'acqua in modo irreversibile. Pur riguardando la difesa del suolo (riconducibile alla "tutela dell'ambiente" e non al "governo del territorio"), la disposizione regionale non contrasta con la normativa statale attinente ai corpi idrici superficiali, in quanto - correttamente interpretata - evidenzia un oggetto diverso da quello disciplinato dagli artt. 74, comma 2, lett. f) e g), e 75, comma 3, del Codice dell'ambiente e non deroga alle prescrizioni tecniche poste dai decreti del Ministro dell'ambiente n. 131 del 2008 e n. 156 del 2013, bensì integra tale disciplina, avendo come unico scopo di individuare ed inserire nel reticolo idrografico regionale, nel rispetto della normativa posta a tutela dell'ambiente, corpi idrici assimilabili, per caratteristiche oggettive, a canali di drenaggio urbano o a fognature, che altrimenti sfuggirebbero all'ambito di applicazione delle normative di polizia idraulica.

Corte cost. n. 233/2009

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria, stante la genericità delle doglianze, alla luce della "neutralità" dell'espressione normativa che fa salve le competenze regionali e statali, nelle loro possibili reciproche implicazioni. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Calabria. Premesso, infatti, che nelle materie di potestà legislativa esclusiva, quale è quella di tutela dell'ambiente, lo Stato ha il potere di dare attuazione alle direttive comunitarie, l'allocazione a livello statale delle funzioni amministrative in materia ambientale - la cui attribuzione può essere disposta in base ai criteri generali dettati dall'art. 118, primo comma, della Costituzione - è comunque giustificata da ragioni di unitarietà ed uniformità ordinamentali. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 119 Cost., dell'art. 75, c. 5 del D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente. Essa riguarda la divulgazione, da parte delle Regioni, delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e la trasmissione al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'attuazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, e di quelli prescritti dalla disciplina comunitaria. Tali obblighi vanno inquadrati, quanto al primo, nell'ambito della normativa in tema di informazione ambientale, che grava sulla pubblica amministrazione, ed è disciplinato dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della Direttiva n. 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; il secondo rimette le informazioni sullo stato di attuazione della Parte III del Codice dell'ambiente al coordinamento esercitato dallo Stato, non in quanto titolare della potestà legislativa esclusiva in materia ambientale, bensì nell'ambito della tutela del diritto di accesso del pubblico ai documenti amministrativi, riguardo ai quali lo Stato fissa i livelli essenziali delle prestazioni, ma la cui attuazione compete a tutti gli organi di amministrazione. Il rispetto dell'autonomia delle Regioni, senza dubbio necessario anche sotto il profilo della provvista di mezzi finanziari per fronteggiare nuovi oneri, è assicurato dalla previsione circa l'attuazione di tale forma di collaborazione previa intesa con gli enti interessati o con gli organismi rappresentativi degli stessi. È proprio il caso della norma in esame, che demanda le modalità di diffusione e di trasmissione dei dati e delle informazioni ad un decreto ministeriale adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano: il decreto, avendo ad oggetto gli aspetti organizzativi, ben potrà regolare i costi delle operazioni. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006, proposta, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana e dalla Regione Marche. Ed invero, allorché lo Stato si avvalga di uffici regionali (nella specie per la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e di trasmissione all'APAT dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'attuazione del codice dell'ambiente e della normativa comunitaria), il rispetto dell'autonomia finanziaria delle Regioni (sotto il profilo della ricaduta degli oneri economici derivanti sul bilancio) è assicurato dalla possibilità che i costi delle operazioni vengano regolati in un decreto ministeriale adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 75, c. 4, del D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente, nella parte in cui stabilisce che, con decreto dei Ministri competenti, si modifichino gli Allegati alla Parte III dello stesso decreto legislativo, per dare attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche tecniche delle direttive, recepite nella Parte III. Nelle materie di potestà legislativa esclusiva, quale è quella di tutela dell'ambiente, lo Stato ha infatti il potere di dare attuazione alle direttive comunitarie, in particolare riguardo all'assolvimento di obblighi comunitari generali per tutto il territorio dello Stato. Riguardo al possibile contenuto esecutivo e di dettaglio delle modifiche, nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, lo Stato non si limita a dettare norme di principio, anche riguardo alle funzioni amministrative, la cui attribuzione può essere disposta in base ai criteri generali dettati dall'art. 118, c. 1, Cost., del resto compatibile con la disciplina dell'ambiente. Gli allegati alla Parte III del D.Lgs. n. 152 del 2006, inoltre, danno attuazione alla Parte II dello stesso decreto legislativo, che si muove nella materia ambientale, pur se i correttivi da inserire, demandati a decreti ministeriali, riguardino modalità di ordine esecutivo e caratteristiche tecniche per le quali si impone una disciplina unitaria a carattere nazionale. A parte il fatto che il potere di emanare regolamenti nelle materie di competenza statale esclusiva, di cui al c. 6 dell'art. 117 Cost., discende direttamente dalla Costituzione, sono sussistenti ragioni di unitarietà ed uniformità ordinamentali tali da richiedere l'allocazione a livello statale delle funzioni amministrative in materia, tanto più che la fissazione delle modalità tecniche generali era assegnata allo Stato già dagli artt. 80 e 88 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

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