Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5044 del 17 gennaio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

La pratica della fertirrigazione, la cui disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, rispetto alla quale č autonoma ed indipendente e non richiede che gli effluenti provengano da attivitā agricola e siano riutilizzati nella stessa attivitā agricola, presuppone l'effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze, la quale implica che essa sia di una qualche utilitā per l'attivitā agronomica, e che le modalitā di utilizzazione delle sostanze siano compatibili con tale pratica, con la conseguenza che, in assenza dei citati requisiti, lo spandimento di liquami zootecnici sul terreno č sottoposto alla disciplina ordinaria sui rifiuti. La pratica della fertirrigazione presuppone l'effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze, la quale implica che essa sia di una qualche utilitā per l'attivitā agronomica; inoltre richiede che le modalitā di utilizzazione delle sostanze siano compatibili con tale pratica, con la conseguenza che, in assenza dei citati requisiti, lo spandimento di liquami zootecnici sul terreno č sottoposto alla disciplina ordinaria sui rifiuti.

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