Cass. pen. n. 52133/2018
Partendo dalla distinzione tra scarico di acque reflue e gestione dei rifiuti idrici e tenendo conto che l'art. 230, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 non è applicabile all'attività di spurgo quando il soggetto non effettui la pulizia manutentiva di fognature (in tal caso l'autospurghista può qualificarsi "produttore"), ma effettui lo spurgo di pozzi neri, fosse Imhoff o bagni mobili (nel qual caso deve qualificarsi "trasportatore di rifiuti prodotti da terzi"), si configura il reato di cui all'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006 allorché i reflui trasportati da una ditta di autospurgo, attività per cui è autorizzata, anziché essere conferiti immediatamente presso l'impianto di smaltimento, vengano trattenuti nelle autobotti presso la sede aziendale, realizzando in tal modo uno stoccaggio non autorizzato.
Cass. pen. n. 20410/2018
In tema di rifiuti, il deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) deve essere necessariamente realizzato presso il luogo di produzione dei rifiuti, fatta eccezione per quelli derivanti dalle attività di manutenzione alle infrastrutture, per i quali detto luogo può coincidere con quello di concentramento ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento (art. 230 D.Lgs. n. 152 del 2006). (Dichiara inammissibile, Trib. Alessandria, 26 luglio 2016).
Cass. pen. n. 42958/2015
Il lavaggio delle autocisterne utilizzate per il trasporto di liquami di fosse settiche e fognature, con filtrazione degli scarichi del lavaggio attraverso appositi teli e raccolta degli stessi in vasche interrate a ciclo chiuso, costituisce attività di trattamento di rifiuti consistendo nella radicale modificazione della composizione del materiale: perciò tale operazione non può essere qualificata come un mero raggruppamento di rifiuti già di per sé diversi, riconducibile alle disposizioni dettate in materia dall'art. 230, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006.
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In tema di gestione di rifiuti, costituisce attività di trattamento, il cui svolgimento in assenza di autorizzazione rende configurabile il reato previsto dall'art. 256, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 2006, il filtraggio meccanico degli scarichi derivanti dall'attività di lavaggio di autocisterne utilizzate per il trasporto di liquami di fosse settiche e fognature, trattandosi di operazione che realizza una modificazione della composizione del rifiuto nella frazione liquida e solida e non una mera raccolta differenziata di rifiuti già di per sé diversi. (Rigetta, Trib. Savona, 29 ottobre 2013).
Cass. pen. n. 28350/2013
Va esclusa la possibilità di applicazione della disciplina di cui all'art. 230, D.Lgs. n. 152/2006, riguardante i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, allorché, a prescindere dalla possibilità di ricomprendere o meno nella nozione di infrastruttura cittadina le aree comunali adibite a verde pubblico, difetta il presupposto, cui è condizionata la equiparabilità al luogo di produzione dei rifiuti del luogo di concentramento ove il materiale viene trasportato, che in tale ultimo luogo avvenga esclusivamente l'individuazione del materiale effettivamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza l'effettuazione di alcun trattamento.
Cass. pen. n. 17460/2012
Premesso che i rifiuti prodotti da un'attività di manutenzione di reti di distribuzione idrica non ricadono nell'ipotesi "generica" di cui all'art. 266, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), bensì in quella "specifica" di cui all'art. 230, va esclusa l'applicabilità della disciplina speciale se l'attività svolta riguarda nuovi allacciamenti; in tal caso, l'attività di "movimentazione" dei rifiuti comportante instradamento dal luogo "reale" di produzione al luogo "giuridico" di produzione è qualificabile come attività di trasporto di rifiuti e, come tale, necessita di specifica autorizzazione diversamente dall'attività di movimentazione effettuata all'interno del luogo "reale" di produzione dei rifiuti.
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Integra gli estremi del reato previsto dall'art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il trasporto di rifiuti senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dal luogo di produzione all'area individuata per il deposito temporaneo, non potendo la gestione dei rifiuti farsi decorrere dall'inizio di quest'ultimo. (Rigetta, Trib. lib. Verona, 9 giugno 2011).
Cass. pen. n. 15511/2011
L'onere della prova in ordine al verificarsi delle condizioni richieste per l'applicazione di disposizioni di favore che derogano alle norme generali (nella specie, in tema di deposito temporaneo) grava sul soggetto che invoca la deroga.
Cass. pen. n. 9856/2009
Il deposito temporaneo può e deve essere realizzato esclusivamente presso il luogo di produzione dei rifiuti ex art. 183, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 152/2006. Un'eccezione alla regola generale è contenuta nell'art. 230 del D.Lgs. n. 152/2006 e riguarda i rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture effettuata direttamente dal gestore delle stesse, rispetto ai quali il luogo di deposito temporaneo può coincidere con quello di concentramento dei rifiuti, ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica, finalizzata ad individuare il materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. Ne consegue, quindi, che detta eccezione non trova applicazione nel caso di rifiuti oggettivamente non riutilizzabili.
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Alla regola generale che prevede che il deposito temporaneo debba essere effettuato presso il luogo di produzione dei rifiuti, è stata introdotta un'eccezione dall'art. 230, D.Lgs. n. 152/2006 relativamente ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi dì interesse pubblico: infatti, in tal caso, il luogo di deposito temporaneo può coincidere con quello di concentramento dei rifiuti ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile (nella specie, è stata esclusa l'applicabilità di detta eccezione perché i materiali depositati costituivano rifiuti oggettivamente non riutilizzabili e perché, in ogni caso, la valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 2 dell'art. 230 non era stata eseguita entro il termine di sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori).