(massima n. 1)
Il deposito temporaneo può e deve essere realizzato esclusivamente presso il luogo di produzione dei rifiuti ex art. 183, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 152/2006. Un'eccezione alla regola generale è contenuta nell'art. 230 del D.Lgs. n. 152/2006 e riguarda i rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture effettuata direttamente dal gestore delle stesse, rispetto ai quali il luogo di deposito temporaneo può coincidere con quello di concentramento dei rifiuti, ove gli stessi vengono trasportati per la successiva valutazione tecnica, finalizzata ad individuare il materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. Ne consegue, quindi, che detta eccezione non trova applicazione nel caso di rifiuti oggettivamente non riutilizzabili.