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Articolo 183 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Definizioni

Dispositivo dell'art. 183 Codice dell'ambiente

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

  1. a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  2. b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
  3. b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);
  4. b-ter) "rifiuti urbani":
  5. 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  6. 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
  7. 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  8. 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  9. 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  10. 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
  11. 6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune(1)(5);
  12. b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
  13. b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati(5);
  14. b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito di attività di impresa(5);
  15. c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
  16. d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
  17. d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
  18. d-ter) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca(5);
  19. e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
  20. f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
  21. g): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
  22. g-bis) "regime di responsabilità estesa del produttore": le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;
  23. h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  24. i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
  25. l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
  26. m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
  27. 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
  28. 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
  29. 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
  30. n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati(2);
  31. o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
  32. p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
  33. q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
  34. r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
  35. s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
  36. t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
  37. t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
  38. u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
  39. u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;
  40. v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
  41. z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
  42. aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
  43. bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185 bis;
  44. 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  45. 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno(3);
  46. 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  47. 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
  48. 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
  49. cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184 ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
  50. dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
  51. ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
  52. ff) "digestato da rifiuti": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
  53. gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b);
  54. hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
  55. ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
  56. ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
  57. mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  58. nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;
  59. oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
  60. pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
  61. qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184 bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184 bis, comma 2;
  62. qq-bis) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
  63. qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione(4).

Note

(1) Il D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 ha disposto, con l'art. 6, comma 5, che "Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 presente decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021".
(2) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 113-bis, comma 1) che "Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi".
(3) La Corte Costituzionale con sentenza 25 - 28 gennaio 2010 n. 28 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 183, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo antecedente alle modiche introdotte dall'art. 2, comma 20, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede: "rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale".".
(4) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 1, comma 9, del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.
(5) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) d) del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213, che ha modificato le lettere b-ter), b-quinquies), b-sexies) e introdotto la lettera d-ter).

Massime relative all'art. 183 Codice dell'ambiente

Cons. Stato n. 23/2019

Ai fini della sussistenza dell'illecito di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006 è necessaria la sola presenza di rifiuti, intesi, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152 del 2006, come qualsiasi sostanza oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o obbligo di disfarsi.

Cass. pen. n. 5813/2018

La disciplina in materia di acque reflue trova applicazione solo se il collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato, senza soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento e pertanto, in assenza di tali requisiti, i reflui sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido, soggetti alla disciplina di cui all'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006.

Cass. pen. n. 4952/2018

In tema di gestione dei rifiuti, costituisce rifiuto e non sottoprodotto, la sansa di oliva disoleata non utilizzata direttamente dal produttore, ma soggetta a trasformazione preliminare al fine dell'utilizzo quale combustibile.

Cass. pen. n. 53648/2018

Il riempimento del sito di una cava, utilizzando terre e rocce da scavo, può integrare la condotta abusiva richiesta per la realizzazione del delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen., in quanto rientra nell'ampia definizione di "gestione" dei rifiuti contenuta nell'art. 183, D.Lgs. n. 152/2006.

Cass. pen. n. 52993/2018

Per la qualificazione di un oggetto quale rifiuto, come definito dall'art. 183, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006, l'azione del disfarsi va interpretata alla luce della finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione: pertanto, la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l'agente si disfa consegue a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sull'utilità, per il medesimo, dei predetti materiali (nella specie, è stata esclusa la sussistenza di un deposito temporaneo perché sia la presenza sul terreno di rifiuti di diversa composizione e natura, compresi quelli di natura pericolosa, sia la loro collocazione direttamente sul terreno senza alcuna cautela, esposti agli agenti atmosferici, e buttati alla rinfusa, dimostravano il loro definitivo abbandono).

Cass. pen. n. 50129/2018

In tema di gestione illecita dei rifiuti, ricorre la figura del deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all'anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza. La qualificazione di un accumulo di rifiuti come deposito temporaneo ha natura schiettamente normativa e non naturalistica e quindi è di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria, sicché, in relazione ad essa, i testi, anche se qualificati, non sono abilitati ad esercitare alcun potere definitorio (nella specie, è stato escluso che la natura di deposito temporaneo invocato dall'imputato potesse dipendere da quanto affermato in dibattimento da uno degli agenti di polizia giudiziaria che avevano eseguito il sopralluogo da cui era scaturita la notizia di reato).

Cass. pen. n. 52133/2018

Partendo dalla distinzione tra scarico di acque reflue e gestione dei rifiuti idrici e tenendo conto che l'art. 230, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 non è applicabile all'attività di spurgo quando il soggetto non effettui la pulizia manutentiva di fognature (in tal caso l'autospurghista può qualificarsi "produttore"), ma effettui lo spurgo di pozzi neri, fosse Imhoff o bagni mobili (nel qual caso deve qualificarsi "trasportatore di rifiuti prodotti da terzi"), si configura il reato di cui all'art. 256, D.Lgs. n. 152/2006 allorché i reflui trasportati da una ditta di autospurgo, attività per cui è autorizzata, anziché essere conferiti immediatamente presso l'impianto di smaltimento, vengano trattenuti nelle autobotti presso la sede aziendale, realizzando in tal modo uno stoccaggio non autorizzato.

Cass. pen. n. 15771/2018

L'attività di gestione illecita di rifiuti, include, secondo la descrizione che ne è data dall'art. 183, comma 1, lett. n), D.Lgs. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario, in quanto lo smaltimento (cioè qualsiasi operazione diversa dal recupero) è una delle condotte che concorrono a configurare la gestione illecita di rifiuti, anche qualora vi si partecipi come commerciante o intermediario, come avvenuto nel caso di specie, nel quale l'imputato, dopo aver raccolto, trasportato e accumulato i rifiuti (tra l'altro rinvenuti in cumuli insistenti su tre diverse aree all'interno del fondo di cui l'imputato è usufruttuario, della superficie, rispettivamente, di 50, 30 e 20 metri quadrati), li trasportava in discarica.

Cass. pen. n. 37083/2012

I materiali di risulta da demolizioni edilizie e scavi di cantiere possono essere qualificati come sottoprodotti anziché rifiuti da smaltire ai sensi dell'art. 183 lett. n) D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 solo a condizione che essi siano utilizzati in modo certo e diretto ad opera dell'azienda produttrice, senza trasformazioni preliminari e in modo da evitare condizioni peggiorative per l'ambiente o la salute.

Cass. pen. n. 36979/2011

L'abbandono di rifiuti "alla rinfusa" e non per categorie omogenee, come invece previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. m) e s.m.i. (ed, in precedenza, dall'abrogato D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6, comma 1, lett. m), esclude la configurabilità del cosiddetto deposito temporaneo o regolare, quali che siano i limiti dell'accumulo.

Cass. pen. n. 22743/2010

È ravvisabile un sottoprodotto in quanto il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima sia non solo eventuale, ma "certo, senza previa trasformazione, ed avvenga nel corso del processo di produzione" [Corte di giustizia sez. II, 11/11/2004, C-457/02]. Sicché, per escludere la disciplina sui rifiuti è necessario che a destinare il sottoprodotto al riutilizzo senza trattamenti di tipo recuperatorio sia lo stesso produttore e non un semplice detentore cui la sostanza sia stata conferita a qualche titolo.

Cass. pen. n. 22021/2010

Ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179) tuttora in vigore come si rileva tra l'altro anche dal richiamo che ad esso viene fatto dall'art. 256 co. 6 del D.Lgs. n. 152/06, le acque di emodialisi sono da considerarsi rifiuti pericolosi a rischio infettivo.

Cass. pen. n. 15375/2010

Ai sensi dell'art. 259 comma 2 D.Lgs. 152/2006, per il reato di cui all'art. 256 del medesimo D.Lgs., prevede la confisca obbligatoria anche in relazione alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Sicché, nel caso di trasporto illegale di rifiuti, il sequestro viene disposto anche in virtù del carattere obbligatorio della confisca del mezzo di trasporto ed è riconducibile alla previsione di cui al comma 2 dell'art. 321 c.p.p.

Cass. civ. n. 944/2010

In tema di gestione di rifiuti (nel caso di specie liquidi nocivi provenienti da macchine automatiche per lo sviluppo fotografico) la mera eventualità di riutilizzazione economica, mediante operazioni di recupero, della sostanza di cui il detentore abbia l'obbligo di disfarsi (al riguardo derivante dall'inclusione nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del D.Lgs. n. 22 del 1997) non vale ad escludere la stessa dal novero dei rifiuti, con la conseguenza che sussiste a carico del trasportatore l'obbligo di relativa registrazione, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo.

Cass. pen. n. 49826/2009

In tema di terre e rocce da scavo, la verifica relativa al rispetto dei livelli di sostanze inquinanti presenti, tali da sottrarre le stesse alla disciplina sui rifiuti, non presuppone la disponibilità dell'intero terreno escavato, ben potendo utilmente essere effettuata sulla sola massa di terreno concretamente disponibile per effetto del mancato rinvenimento della restante parte. (Fattispecie di esame attuato su 90 mila metri cubi circa di terreno su complessivi 290.000 circa).

Cass. pen. n. 10711/2009

A norma dell'articolo 185 lettera d) del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono esclusi dalla disciplina prevista per i rifiuti solo i fanghi che provengono direttamente dallo sfruttamento della cava e non pure quelli derivanti da diversa e successiva lavorazione delle materie prime, in altri termini vanno esclusi dalla disciplina sui rifiuti soltanto i materiali derivanti dallo sfruttamento delle cave nella misura in cui restino entro il ciclo produttivo dell'estrazione e connessa pulitura: infatti l'attività di sfruttamento della cava non può confondersi con la lavorazione successiva dei materiali stessi. Gli inerti, ancorché provenienti in origine da una cava, una volta esaurito il ciclo estrattivo, se vengono smaltiti, ammassati ecc. devono considerarsi rifiuti. Nella fattispecie i giudici del merito sulla base degli accertamenti compiuti dai carabinieri hanno escluso che i fanghi potessero provenire dalla prima pulitura degli inerti a seguito dell'attività estrattiva.

Cass. pen. n. 9849/2009

La disposizione contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. n. 36/2003 è di chiusura, nel senso che equipara il deposito temporaneo, espressamente citato dalla norma, alla realizzazione di una discarica, allorché lo stesso deposito temporaneo si protragga per oltre un anno, ma non individua affatto un elemento costitutivo della fattispecie, poiché, se ricorre l'ipotesi dell'abbandono reiterato di rifiuti e non del deposito temporaneo, si versa in ogni caso nella fattispecie della realizzazione di una discarica abusiva.

Cass. pen. n. 9465/2009

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, all'art. 212 del D.Lgs. n. 132/2006, deve ritenersi che una società (qualora risultasse dimostrato in punto di fatto), che non effettua la raccolta e il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare [ovvero con operazioni non costituenti, secondo la più recente normativa, parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sotto prodotti] non è tenuta all'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali. Tuttavia, ciò non comporta, però, che l'impresa societaria può effettuare eventuali trasporti sporadici di rifiuti propri non pericolosi (cioè sostanzialmente un'attività di gestione, sia pure non sistematica e continuativa, dei rifiuti medesimi) senza alcun controllo. Per tali trasporti "eccezionali", invece, la società si deve avvalere delle prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate ed iscritte all'Albo, mentre l'esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati è comunque inquadrabile nella previsione sanzionatoria di cui all'art. 256, 1° comma, del D.Lgs. n. 152/2006.

Cass. pen. n. 833/2009

Nell'ambito dei rottami ferrosi, il decreto correttivo n. 4/2008 ha apportato significative modifiche al c.d. Testo Unico Ambientale, eliminando la definizione di "materie prime secondarie per attività siderurgiche e metallurgiche" e riconducendo, quindi, i rottami nel campo di applicazione dei rifiuti. In particolare la qualificazione di materia prima secondaria, allo stato attuale ed al momento del sequestro, poteva e può essere attribuita solo se il rottame proviene da un centro autorizzato di gestione e trattamento rifiuti e presenta le caratteristiche rispondenti a quelle dettate nei decreti sul recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi (e nel relativo regolamento), che indicano le prescrizioni da osservare nelle attività di recupero e le caratteristiche che devono avere i materiali recuperati.

C. giust. UE n. 283/2008

La Repubblica italiana, avendo adottato e mantenuto in vigore disposizioni per mezzo delle quali, rispettivamente, certi rottami destinati all'impiego in attività siderurgiche e metallurgiche e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q) sono sottratti a priori all'ambito di applicazione della legislazione italiana sui rifiuti di trasposizione della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 1, lett. a), della medesima direttiva.

Cass. pen. n. 37280/2008

In tema di gestione dei rifiuti, l'esclusione dall'applicazione della disciplina sui rifiuti per le terre e rocce da scavo (art. 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della loro riutilizzazione secondo un progetto ambientalmente compatibile, mentre compete al pubblico ministero fornire la prova della circostanza d'esclusione della deroga, ovvero dell'esistenza di una concentrazione di inquinanti superiore ai massimi consentiti.

Cass. pen. n. 28229/2008

Il coke da petrolio (o pet-coke), commercializzato e destinato alla combustione, può essere utilizzato come combustibile solo alle condizioni previste dall'art. 293 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. Codice dell'ambiente) - che prescrive che negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta (sulla tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni nell'atmosfera), inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X (sulla disciplina dei combustibili) alla parte quinta del medesimo D.Lgs. n. 152/2006, alle condizioni ivi fissate - e solo in tal caso opera il disposto del precedente art. 185 che, nell'elencare le sostanze che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto, contemplava (al primo comma, lett. i, prima della riformulazione della disposizione ad opera del successivo decreto correttivo: art. 2, comma 22, D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo, sicché non trovava applicazione in particolare la disciplina autorizzatoria della gestione dei rifiuti. Quest'ultima invece era - ed è tuttora - pienamente operante ed applicabile ove il coke, commercializzato e destinato alla combustione, risulti non soddisfare le condizioni di legge per tale utilizzo, come nell'ipotesi in cui sia presente una quantità di zolfo eccedente la soglia massima prevista dall'Allegato X cit., e richieda quindi un trattamento per rientrare nei limiti della soglia di utilizzabilità.

Cass. pen. n. 22245/2008

Non possono farsi rientrare nella nozione di rifiuto le particelle di amianto che si sono staccate dalle lastre di copertura di un capannone per effetto del dilavamento dovuto alle acque piovane, trattandosi di un fenomeno estraneo alla volontà del detentore.

Cass. pen. n. 14750/2008

Ove manchino le condizioni per qualificare l'accumulo di rifiuti come deposito temporaneo, anche se si tratta di rifiuti depositati nel luogo di produzione prima della raccolta, il deposito diventa incontrollato e l'attività di raccolta è parificabile all'abbandono di rifiuti. Per la configurabilità del deposito incontrollato di rifiuti pericolosi non è necessario che tutti i rifiuti abbandonati siano pericolosi essendo sufficiente accertare che tali siano alcuni di essi.

Al primo gennaio del 2002 è entrata in vigore in tutta la Comunità europea la decisione CE n. 532 del 3 maggio 2000 e successive modificazione, con la quale è stato sostituito l'elenco dei rifiuti pericolosi che sono passati da 234 a 405. A seguito di tale nuovo elenco essi sono distinguibili da quelli non pericolosi per mezzo di un asterisco. Inoltre allorché la pericolosità venga fatta derivare dalle sostanze pericolose in esso contenute, sarà necessaria un'analisi per verificare se tali sostanze superino i limiti stabiliti. Quindi esistono due tipi di rifiuti pericolosi: a) quelli contrassegnati con l'asterisco che sono tout court pericolosi senza alcun riferimento espresso alla sostanza pericolosa in esso contenuta, b) quelli considerati pericolosi sub condicione ossia quelli individuati come pericolosi mediante il riferimento alla sostanza contenuta. In tale caso esso è considerato pericoloso solo se la sostanza pericolosa raggiunge determinate concentrazioni. Tale classificazione è stata ribadita con il quinto comma dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e con il comma 6 dell'introduzione all'allegato D).

Cass. pen. n. 7459/2008

Qualsiasi area delimitata facente parte del complesso aziendale deve considerarsi luogo di produzione del rifiuto ed è quindi inclusa in tale concetto anche l'area esterna al piazzale aziendale, ma recintata ed accessibile solo da essa (con la conseguenza che la correttezza dell'accumulo di materiale va verificata sulla base delle regole del deposito temporaneo).

Cass. pen. n. 5804/2008

Le operazioni di cernita e selezione della carta o cartone da macero poste in essere dalle imprese fornitrici della cartiera devono inquadrarsi tra quelle di recupero dei rifiuti e, quindi, soggette alla relativa disciplina anche se, in ipotesi, riferibili a materie prime secondarie.

Cass. pen. n. 3089/2008

Le materie fecali sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997 sulla gestione dei rifiuti a condizione che provengano da attività agricole e che siano riutilizzate in attività agricole.

Cass. pen. n. 1188/2008

Il riutilizzo non può prescindere dalla preventiva attività di separazione richiesta dal D.M. 5.2.98 posto che anche in relazione al D.Lgs. 152/2006, i materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l'art. 183 lett. h) D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 indica la cernita o la selezione.

Cass. civ. n. 23507/2007

In tema di smaltimento dei rifiuti, gli autoveicoli all'interno dei quali si rinvengano batterie esauste sono da considerarsi rifiuti tossici e nocivi, così che i titolari di imprese di autodemolizione di veicoli nei quali siano presenti batterie esauste al piombo sono obbligati all'annotazione nei registri di carico e scarico a norma degli art. 19 del D.P.R. n. 915 del 1982 e 9-quinquies del D.L. n. 397 del 1988. La mancata ottemperanza all'obbligo, sanzionata penalmente dall'art. 9-octies del citato D.L., costituisce ora illecito amministrativo in forza dell'art. 52 del D.Lgs. n. 22 del 1997.

Cass. pen. n. 32207/2007

Dove i residui della produzione industriale siano ab origine classificati da chi li produce come rifiuti, ciò esprime già quella volontà dì dismissione che la lett. a) dell'art. 183, comma I, D.Lgs. 152/07 considera qualificante di una sostanza che sia riconducibile alla catalogazione dell'Allegato A al D.Lgs. citato (nella specie, categoria di rifiuti QI: residui di produzione). Tale volontà di dismissione vale poi di risulta ad escludere la configurabilità di un sottoprodotto, tanto più se la sostanza necessita di "trasformazione preliminare" per la sua utilizzabilità in un successivo processo produttivo. E tale è l'operazione di cernita e pulitura che modificano l'identità della sostanza considerato che lo stesso art. 183, comma I, lett. n), prevede la (sola) cernita come operazione che è di per sé qualificabile come di recupero dei rifiuti.

Cass. civ. n. 17002/2007

Ai fini della configurazione delle violazioni amministrative in materia di rifiuti (nella specie "ex" art. 12, comma 1, 15, comma 3, e 11, comma 3, D.Lgs. n. 22 del 1997), l'attività di sbancamento, movimentazione terra e riutilizzo di materiali inerti provenienti da costruzioni rientra tra quelle da cui origina la produzione di un rifiuto, alla luce del chiaro disposto degli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 22 del 1997. Nè rileva, in senso contrario, il disposto dell'art. 14 della legge n. 138 del 2002, che ha fornito l'interpretazione autentica del sopra richiamato art. 6, poiché tale norma conferisce rilievo, ai fini della qualificazione come rifiuti dei materiali inclusi nell'elenco di cui all'allegato A del D.Lgs. n. 22, all'attività successivamente svolta sul materiale, nel senso che, per escludere la detta qualificazione, occorre un dato oggettivo in contrasto con la classificazione del materiale, ovverosia l'accertamento di una successiva utilizzazione - e quindi non soltanto l'astratta destinazione ad una successiva utilizzazione.

Cass. pen. n. 13754/2007

Nonostante, che nella parte seconda, sezione quarta, allegato X del D.Lgs. 152/2006 (Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di riutilizzo) alla lettera f) si fa effettivamente riferimento alla sansa di oliva disoleata, occorre tuttavia che la sansa in questione, per essere utilizzata come combustibile, abbia "caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenute dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico" e che "i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto". "Tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione devono risultare da un sistema di identificazione conforme al punto 3". E dunque, necessitando il riutilizzo della sansa una trasformazione preliminare si deve escludere che la stessa possa rientrare nel concetto di sottoprodotto sia. Alla luce della nozione individuata dalla Corte di Giustizia Europea nella vigenza della pregressa normativa, sia anche in relazione al D.Lgs. 152/2006 che, oltre ad avere abrogato l'art. 14 L. 138/2002, nel fornire all'art. 183 lettera n) la nozione di sottoprodotto, ribadisce la necessità che per l'impiego non si rendano necessarie operazioni preliminari ed, inoltre, che l'utilizzazione del sottoprodotto debba essere certa e non eventuale.

Cass. pen. n. 24046/2006

In tema di gestione dei rifiuti, l'art. 1, comma diciassettesimo della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (cosiddetto legge obiettivo), ai sensi del quale non costituiscono rifiuti le terre e rocce da scavo, anche quando contaminate durante il ciclo produttivo, esclude la natura di rifiuto anche per tutti i materiali, ancorché inquinanti, la cui utilizzazione si è resa necessaria per procedere materialmente alle attività di escavazione, perforazione e costruzione di gallerie.

Cass. civ. n. 5976/2005

Per i piccoli imprenditori artigiani, poiché l'esenzione dall'obbligo di comunicazione annuale delle quantità di rifiuti prodotti e delle loro caratteristiche qualitative opera, ai sensi dell'art. 11, comma terzo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in relazione ai soli rifiuti non pericolosi, analogamente, l'esenzione dall'obbligo di tenuta dei registri carico e scarico, disposta dall'art. 12, comma primo, del medesimo decreto, che individua i propri destinatari con riferimento ai soggetti di cui all'art. 11, comma terzo, deve ritenersi limitata ai registri relativi a rifiuti non pericolosi.

Cass. pen. n. 14762/2002

L'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto, costituisce un quaestio facti demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici.

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