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Articolo 184 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Classificazione

Dispositivo dell'art. 184 Codice dell'ambiente

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter).

3. Sono rifiuti speciali:

  1. a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
  2. b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis;
  3. c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
  4. d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
  5. e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
  6. f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
  7. g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  8. h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
  9. i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto.

5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti(1).

5-bis. I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi.

5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate e' tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

  1. a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati;
  2. b) il munizionamento utilizzato;
  3. c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili.

5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso è esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.

5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attivitàfinalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010.

5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216.

Note

(1) I commi 2, 3 e 5 sono stati modificati dall'art. 1, comma 10, del D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

Massime relative all'art. 184 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 24865/2018

Integra il reato previsto dall'art. 256, comma 1, lett. a) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il reimpiego di fresato bituminoso proveniente dalla asportazione del manto stradale mediante spandimento al suolo e compattamento, trattandosi di materiale classificato come rifiuto speciale dal codice europeo dei rifiuti (CER), che può essere trattato alla stregua di un sottoprodotto solo se venga inserito in un ciclo produttivo e venga utilizzato senza alcun trattamento in un impianto che ne preveda l'utilizzo nello stesso ciclo di produzione, senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito. (Dichiara inammissibile, Trib. Lagonegro, 13 luglio 2017).

Cass. pen. n. 53136/2017

I materiali che residuano da lavori di demolizione (nella specie "fresato d'asfalto" derivante dalle attività di scarifica di una pista aeroportuale) rientrano nel novero dei rifiuti per presunzione ex lege iuris tantum perché l'art. 184, comma 3, lett. b) D.Lgs. n. 152/2006 definisce, ex positivo iure, rifiuti speciali quelli derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché quelli che derivano dalle attività di scavo, ferma restando la possibilità di gestire gli stessi come sottoprodotti, ricorrendo tutte le condizioni di cui all'art. 184-bis cit. dec. Per accertare se il trattamento cui è sottoposto il materiale prima del riutilizzo possa rientrare nella normale pratica industriale, vanno esclusi da tale nozione tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale viene utilizzato (nella specie, ai fini del suo riutilizzo quale componente del nuovo conglomerato bituminoso, il fresato non veniva impiegato "tal quale", ma era sottoposto a una lavorazione a caldo che, attraverso la miscelazione con altre componenti vergini, dava luogo a un materiale diverso da quello originario). Il requisito della certezza dell'utilizzo del sottoprodotto va apprezzato con riferimento esclusivo alla fase della produzione, quella in cui, a seconda del comportamento o delle intenzioni del produttore, si può stabilire se egli si disfi o abbia intenzione di disfarsi della sostanza, ovvero intenda procedere ad un riutilizzo di essa che deve essere preventivamente individuato e programmato; pertanto, tale opzione non può subentrare dopo che la sostanza abbia assunto la natura di rifiuto (nel caso in esame, è risultato che sin dall'inizio il fresato d'asfalto non dovesse essere utilizzato per intero, in quanto era certo che una parte cospicua di esso, pari al 45%, non sarebbe stata riutilizzata e perciò costituiva a tutti gli effetti un rifiuto). I materiali che residuano da lavori di demolizione ("fresato d'asfalto" derivante dalle attività di scarifica di una pista aeroportuale) rientrano nel novero dei rifiuti per presunzione ex lege iuris tantum, ferma restando la possibilità di gestire gli stessi come sottoprodotti purché ricorrano tutte le condizioni di cui all'art. 184-bis D.Lgs. 152/06: in particolare, da un lato, il requisito della certezza dell'utilizzo del sottoprodotto va apprezzato con riferimento esclusivo alla fase della produzione e, dall'altro lato, per accertare se il trattamento cui è sottoposto il materiale prima del riutilizzo possa rientrare nella "normale pratica industriale", vanno esclusi gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale viene utilizzato (nella specie, ai fini del suo riutilizzo quale componente del nuovo conglomerato bituminoso, il fresato non veniva impiegato "tal quale", ma era sottoposto a una lavorazione a caldo, che, attraverso la miscelazione con altre componenti vergini, dava luogo a un materiale diverso da quello originario).

Cass. pen. n. 19206/2017

In tema di rifiuti, la definizione dell'art. 183, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a termini della quale costituisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione ovvero l'obbligo di disfarsi, esige - in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale impone di interpretare l'azione di disfarsi alla luce della finalità della normativa europea, volta ad assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente secondo i principi di precauzione e prevenzione - che la qualificazione alla stregua di rifiuti dei materiali di cui l'agente si disfa consegua a dati obiettivi connaturanti la condotta tipica, anche in rapporto a specifici obblighi di eliminazione, con conseguente esclusione della rilevanza di valutazioni soggettivamente incentrate sulla mancanza di utilità, per il medesimo, dei predetti materiali. (Nella fattispecie, relativa all'abbandono in un'area agricola di rifiuti speciali, tra cui materiali di risulta di attività edile, sfabbricidi, pneumatici, fusti, tubi e rocce da scavo, la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito ne avessero escluso la destinazione all'utilizzo, come sostenuto dall'imputato, trattandosi di materiali accatastati alla rinfusa e parzialmente ricoperti da vegetazione spontanea). (Rigetta, App. Palermo, 12 maggio 2016).

Cass. pen. n. 5442/2016

In materia di gestione dei rifiuti, acquisita la qualità di "rifiuto" di sostanze e materiali in base ad elementi positivi (il fatto che si tratti di beni residuo di produzione di cui il detentore vuole disfarsi) e negativi (che non abbiano i requisiti del sottoprodotto), la stessa non viene meno in ragione di un accordo di cessione a terzi, né del valore economico dei beni stessi riconosciuto nel medesimo accordo, occorrendo fare riferimento alla condotta e volontà del cedente di disfarsi dei beni, e non all'utilità che potrebbe ritrarne il cessionario. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva negato la natura di rifiuto a segatura e truciolati, costituenti scarti di lavorazioni in legno, per il fatto che gli stessi erano stati regolarmente ceduti dal detentore a terzi). (Annulla con rinvio, Trib. Asti, 8 febbraio 2016).

Corte cost. n. 101/2016

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 14, comma 3-bis della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 35 del 2014), che amplia la categoria "rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale", ricomprendendovi anche tutti quelli decadenti dal trattamento dei suddetti rifiuti. La norma si pone in contrasto con la disciplina nazionale di riferimento (D.Lgs. n. 152 del 2006), secondo cui i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento vanno ricompresi nella categoria dei rifiuti speciali. E poiché la disciplina dei rifiuti rientra, per costante giurisprudenza costituzionale, nella materia della «tutela dell'ambiente», si determina il vulnus al precetto costituzionale; non rileva, in contrario, né l'eventuale "opportunità" della diversa classificazione dei rifiuti urbani operata dalla norma impugnata, né il suo prospettato carattere di interpretazione adeguatrice della disciplina statale, poiché in ambito di competenza esclusiva dello Stato non è consentito alla Regione di adottare interventi normativi siffatti.

Cons. Stato n. 5566/2012

La c.d. frazione organica stabilizzata (f.o.s.) è da qualificare rifiuto speciale incluso nella categoria "rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento rifiuti", ai sensi dell'art. 184 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152.

Cass. pen. n. 37083/2012

Ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett. b) D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 costituiscono rifiuti speciali quelli derivanti dalle attività di demolizione e costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo che possono essere oggetto di limitata riutilizzazione solo quale attività di recupero con esclusione che tali materiali possano costituire la materia prima secondaria come definita dall'art. 161 del medesimo decreto.

Cass. pen. n. 45023/2011

Ai sensi del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i. e del D.L.vo n. 4/08 il materiale composto da detriti ed inerti da demolizione rappresenta rifiuto non pericoloso il cui riutilizzo necessita di preventivo trattamento e per il quale si rende comunque necessario (al fine di un suo riutilizzo in altre categorie di lavori: da quelli stradali, ferroviari a quelli edili) un processo di recupero; il riutilizzo - infatti - non può prescindere dalla preventiva attività di separazione richiesta dal D.M. 5.2.98 posto che anche in relazione al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., i materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita. In tale prospettiva - dunque - i detriti ed inerti da demolizione rientrano nella disciplina dei rifiuti, non essendo qualificabili quali sottoprodotti.

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