(massima n. 1)
Non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione degli artt. 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recanti disposizioni concernenti le autoritą di bacino distrettuale, gli accordi di programma per la definizione dei metodi di recupero, e per le procedure semplificate di smaltimento, di taluni rifiuti, gli scarichi derivanti dalle imprese agricole e le tariffe per il servizio idrico, proposta dalla Regione Emilia-Romagna nel giudizio di legittimitą costituzionale in via principale promosso in riferimento agli artt. 11, 76, 117, 118 Cost., ed ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza, nonché ai principi ed alle norme del diritto comunitario. Nel sollecitare l'esercizio del potere di sospensione delle norme impugnate, la Regione ricorrente ha infatti prospettato in maniera sostanzialmente assertiva la sussistenza dei relativi presupposti, omettendo di svolgere argomenti in grado di indurre la Corte costituzionale ad eventualmente adottare, d'ufficio, i provvedimenti di cui agli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953. A fronte di una prospettazione in maniera sostanzialmente assertiva da parte della regione ricorrente della sussistenza dei presupposti per procedere, anche d'ufficio, alla sospensione delle disposizioni impugnate, ai sensi dell'art. 35 legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 9, 4° comma, legge 5 giugno 2003, n. 131, va dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione degli artt. 63, 64, 101, 7° comma, 154, 155, 181, commi da 7 a 11, 183, 1° comma, 186, 189, 3° comma, 214, 3° e 5° comma, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, contenente norme in materia ambientale, in riferimento agli artt. 11, 76, 117, 118, 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione.