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Articolo 238 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Dispositivo dell'art. 238 Codice dell'ambiente

1. Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. Le Autorità d'ambito approvano e presentano all'Autorità di cui all'articolo 207 il piano finanziario e la relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.

7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.

8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni(1)(2).

11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

12. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, mediante convenzione con l'Agenzia delle entrate.

Note

(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 12, del D. Lgs. 3 settembre 2020, n.116.
(2) Tale comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, della L. 5 agosto 2022, n. 118.

Massime relative all'art. 238 Codice dell'ambiente

Cass. civ. n. 15811/2019

In tema di tributi, la tariffa di igiene ambientale, di cui all'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, c.d. "TIA 2", ha natura privatistica, in quanto integra un corrispettivo e non tributo, con la conseguenza che essa è soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Cass. civ. n. 15390/2019

La tariffa di cui all'art. 238, D.Lgs. n. 152 del 2006 (c.d. TIA 2), come interpretata dall'art. 14, comma 33, D.L. n. 78 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633 del 1972. La disciplina della c.d. TIA 2, quale delineata nella richiamata disposizione, differenziandosi, per quanto di rilievo, dal regime della c.d. TIA 1, da un lato individua il fatto generatore dell'obbligo del pagamento nella produzione di rifiuti, ancorando il debito alla effettiva fruizione del servizio, nonché parametrando l'entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, e, dall'altro, afferma, in modo netto e innovativo insieme, la natura di corrispettivo della tariffa in parola.

Cass. civ. n. 32724/2018

Spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, art. 49 (c.d. TIA 1), in quanto, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 238/2009 e con l'ordinanza n. 64/2010, tale tariffa non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal D.P.R. n. 507/1993, di cui conserva la qualifica di tributo. Nonostante la soppressione disposta dal D.Lgs. n. 152/2006, art. 238, comma 1, la TIA resta tuttavia in vigore, secondo quanto disposto dal successivo comma 11, fino all'emanazione del regolamento, previsto dal comma 6, che dovrà disciplinare i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa.

Cass. civ. n. 32251/2018

La tariffa di cui all'art. 238, D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), come interpretata dall'art. 14, comma 33, D.L. n. 78 del 2010, quale convertito, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi dell'artt. 1, 3 e 4, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633 del 1972.

Cass. civ. n. 31286/2018

In tema di tassa sui rifiuti, l'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006, nell'istituire la tariffa di igiene ambientale, cd. TIA 2, ha abrogato, a decorrere dalla sua entrata in vigore, la cd. TIA 1, introdotta dal D.Lgs. n. 22 del 1997, prevedendo, al comma 11, che, sino all'emanazione delle relative norme attuative, i Comuni possono continuare ad applicare la cd. TIA 1 se prevista da apposita delibera ex art. 49, comma 6, dello stesso D.Lgs. n. 22 del 1997: ne deriva che la delibera dell'ente territoriale istitutiva della cd. TIA 1, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, è illegittima, in quanto relativa ad una tariffa abrogata.

Cass. civ. n. 16332/2018

La tariffa ambientale di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. TIA2) ha natura privatistica ed è pertanto soggetta a IVA. Ne deriva che, ove tale tariffa sia stata in concreto adottata dal Comune, esercitando la facoltà concessagli, a decorrere dal 30 giugno 2010, dall'art. 5, comma 2-quater, del D.L. n. 208/2008, è legittima l'imposizione e riscossione dell'IVA sulle relative fatture. La tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", poi denominata "Tariffa Integrata Ambientale"- cd. TIA) come interpretata dall'art. 14, comma 33, del D.L. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, comma 2 e 3, del D.P.R. n. 633 del 1972. La tariffa di cui all'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 ("Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", poi denominata "Tariffa Integrata Ambientale", cd. TIA2), come interpretata dall'art. 14, comma 33, del D.L. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633 del 1972. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale il giudice d'appello aveva ritenuto assimilabile alla TIA1 - tariffa di natura tributaria disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 - e, dunque, non assoggettabile ad IVA, la tariffa integrata ambientale introdotta dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006, cd. TIA2, adottata da un Comune nell'esercizio della facoltà concessagli dall'art. 5, comma 2-quater, del D.L. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla L. n. 13 del 2009, a decorrere dal 30 giugno 2010). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 31 maggio 2016).

La tariffa di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238 ("Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", poi denominata "Tariffa Integrata Ambientale" - c.d. TIA2) come interpretata dalla D.L. n. 78/2010, art. 14, comma 33, conv. dalla Legge n. 122/2010, ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, artt. 1 e 3, art. 4, commi 2 e 3. Ne deriva che ove tale Tariffa sia stata in concreto adottata dal Comune è legittima l'imposizione e riscossione dell'IVA sulle relative fatture.

Cass. civ. n. 8822/2018

Le controversie riguardanti la debenza della tariffa di igiene ambientale (cd. "prima TIA" o "TIA-1"), regolata dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 - che, pur essendo stata soppressa, in virtù dell'art. 238, commi 1 e 11, del D.Lgs. n. 152 del 2006, è rimasta vigente fino all'emanazione del regolamento, destinato a disciplinare i criteri generali sulla base dei quali sono stabilite le componenti dei costi ed è definita la tariffa, nonché fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa stessa - sono devolute alla giurisdizione tributaria, tenuto conto che, come evidenziato dalla Corte Cost. (da ultimo: ordinanza del 22 febbraio 2010 n. 64), tale tariffa non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, prevista dall'art. 58 del D.P.R. n. 507 del 1993, di cui conserva la qualifica di tributo. (La S.C., nell'affermare il principio, ha rilevato che, nella specie, il sopra menzionato regolamento era stato adottato, ma con effetto dal 2011, sicché le annualità 2009 e 2010, oggetto di giudizio, dovevano senza dubbio essere assoggettate alla disciplina propria della "prima TIA" o "TIA-1"). (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 453/2018

La TIA, introdotta dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, ha avuto - prima dell'emanazione dell'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla L. n. 122 del 2010, che ha modificato l'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006, con una norma priva, peraltro, di portata retroattiva - natura tributaria, in quanto assimilata alla TARSU, sicché opera, in relazione alla stessa, con riferimento ai periodi di imposta sino alla data del 30 giugno 2010, il generale principio dell'emendabilità della dichiarazione da parte del contribuente ove affetta da errori in proprio danno.

Cass. civ. n. 22537/2017

In assenza del regolamento di cui all'art. 238, D.Lgs. n. 152/2006, la Società d'ambito territoriale è priva del potere di determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti (TIA), e può soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe già determinate dal Comune.

Cass. civ. n. 17113/2017

L'addizionale provinciale sulla Tariffa integrata ambientale (cd. TIA2), prevista dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 504 del 1992, ha natura tributaria, come si evince dalla stessa formulazione letterale della disposizione istitutiva, la quale prevede un sistema di reperimento, attraverso un tributo, della provvista necessaria all'esercizio di utilità generale di funzioni di interesse pubblico, mancando un rapporto di corrispondenza economica tra la prestazione della P.A. ed il vantaggio ricevuto dal privato (che condurrebbe ad escluderne la natura di tassa); né è idonea a snaturare la natura di tributo il collegamento quantitativo e percentuale con la TIA2, di natura privatistica, fungendo quest'ultima solo da parametro per la quantificazione di tale prestazione in favore delle province. Ne consegue che la controversia sulla debenza di tale addizionale appartiene alla giurisdizione del giudice tributario. (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 5303/2017

La controversia concernente l'accertamento e la quantificazione di crediti vantati dal gestore di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti, il quale contesti la determinazione emessa al riguardo da una Commissione tecnica, appositamente costituita in virtù di un accordo concluso, tra l'ente concedente ed il concessionario del servizio, per la regolamentazione degli aspetti patrimoniali della gestione, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, (come modificato dall'art. 7 della L. n. 205 del 2000 e dichiarato parzialmente incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004), atteso che un tale giudizio è volto a stabilire l'esatto ammontare degli importi dovuti in base al suindicato accordo e non presuppone un accertamento giudiziale in via principale (ma soltanto una delibazione incidentale) del contenuto e della disciplina del rapporto di concessione, né, tanto meno, implica una valutazione sul modo in cui la P.A. si è avvalsa della facoltà di adottare strumenti negoziali in sostituzione dell'esercizio diretto del proprio potere autoritativo. (Regola giurisdizione).

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