Cons. Stato n. 5923/2018
Ai sensi degli artt. 35 comma 1, lett. c), 38 e 85 comma 9, cod. proc. amm., nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde di unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti, sicché la sopravvenuta carenza o l'estinzione dell'interesse al ricorso di primo grado determina l'improcedibilità non solo dell'appello, ma anche dell'impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado e comporta quindi, qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. (Annulla senza rinvio Tar Piemonte, sez. I, n. 276/2018).
Cons. Stato n. 5387/2018
Il giudizio amministrativo è dichiarato estinto per rinuncia, ai sensi degli artt. 84 e 85 del D.Lgs. n. 104/2010, laddove la rinuncia sia stata regolarmente depositata e resa nota alle parti appellate le quali non vi hanno fatto opposizione.
Cons. Stato n. 1957/2018
Nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde la sua unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti, sicché la sopravvenuta carenza o l'estinzione dell'interesse al ricorso di primo grado determina l'improcedibilità non solo dell'appello, indipendentemente da chi l'abbia proposto, ma pure dell'impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado, e comporta quindi, qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Cons. Stato n. 542/2018
La declaratoria di improcedibilità di un ricorso per carenza di interesse sopravvenuta è pronunciabile laddove con dichiarazione resa a verbale d'udienza, tutte le parti abbiano concordato sul venir meno l'interesse alla coltivazione dello stesso essendo intervenuto un accordo transattivo.
Cass. civ. n. 278/2017
A seguito della sospensione del giudizio di opposizione avverso la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio in attesa della definizione del procedimento amministrativo di impugnazione del relativo decreto, il termine per la riassunzione deve farsi decorrere non già dal deposito del decreto di estinzione o di improcedibilità di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 104 del 2010, pronunciato dal Presidente del TAR ai sensi del successivo art. 85, ma dalla scadenza del termine di sessanta giorni previsto per il reclamo contro il menzionato provvedimento, ossia dopo aver assicurato il termine per il contraddittorio con l'Amministrazione e con tutte le altre parti presenti nel processo. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/9/2013).
Cass. civ. n. 7011/2016
In tema di irragionevole durata del processo amministrativo, il decreto di estinzione emesso ex art. 85, comma 1, c.p.a., per rinuncia agli atti proveniente da entrambe le parti, riveste il carattere di definitività cui è subordinata, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 89 del 2001 (nella sua nuova formulazione), la proponibilità della domanda di equa riparazione, e ciò indipendentemente dal decorso del termine per l'opposizione prevista dal comma 3 dei medesimo art. 85, in quanto il reclamo resta in tal caso escluso dal difetto di interesse delle parti a proporlo "contra factum proprium". (Cassa con rinvio, App. Messina, 20/3/2014).
Cons. Stato n. 8500/2010
Ai sensi dell'art. 84 c.p.a. la rinuncia al ricorso è integralmente rimessa a colui che agisce ed è sottoposta alle sole condizioni della provenienza dalla parte o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta sua conoscenza della controparte da conseguirsi in modo formale ed anche, con innovazione codicistica, mediante forme ulteriori, quali il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente o tramite difensore all'uopo autorizzato; segue da ciò che, una volta intervenute le dette formalità, spetta al giudice pronunciare, espressamente ed a seguito di un accertamento che coinvolga la presenza dei detti requisiti, l'estinzione del giudizio, permanendo, fino a quel momento, il potere del rinunciante di revocare il proprio atto.
Cons. Stato n. 469/2010
In tema di ricorso in opposizione al decreto di perenzione la giurisprudenza, da un lato ritiene che la mancata notificazione al nuovo indirizzo del procuratore costituito in giudizio, dell'avviso di perenzione, rende nulli gli atti successivi per violazione del diritto di difesa; dall'altro lato, ha chiarito che, ove pur eleggendo domicilio presso lo studio di un avvocato, si siano indicati nell'atto anche la via e il numero civico di ubicazione del suddetto studio, tali ultime indicazioni entrano a fare parte della dichiarazione, quali elementi «spesi», unitamente ad altri, ai fini della individuazione del luogo di elezione, con la conseguenza che, in caso di trasferimento dello studio del domiciliatario, è onere dell'eligente rettificare la dichiarazione, che altrimenti verrebbe a constare di elementi di identificazione non (più) coincidenti, e perciò non univoci.