(massima n. 1)
A seguito della sospensione del giudizio di opposizione avverso la determinazione dell'indennitą definitiva di esproprio in attesa della definizione del procedimento amministrativo di impugnazione del relativo decreto, il termine per la riassunzione deve farsi decorrere non gią dal deposito del decreto di estinzione o di improcedibilitą di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 104 del 2010, pronunciato dal Presidente del TAR ai sensi del successivo art. 85, ma dalla scadenza del termine di sessanta giorni previsto per il reclamo contro il menzionato provvedimento, ossia dopo aver assicurato il termine per il contraddittorio con l'Amministrazione e con tutte le altre parti presenti nel processo. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/9/2013).