(massima n. 1)
In tema di ricorso in opposizione al decreto di perenzione la giurisprudenza, da un lato ritiene che la mancata notificazione al nuovo indirizzo del procuratore costituito in giudizio, dell'avviso di perenzione, rende nulli gli atti successivi per violazione del diritto di difesa; dall'altro lato, ha chiarito che, ove pur eleggendo domicilio presso lo studio di un avvocato, si siano indicati nell'atto anche la via e il numero civico di ubicazione del suddetto studio, tali ultime indicazioni entrano a fare parte della dichiarazione, quali elementi «spesi», unitamente ad altri, ai fini della individuazione del luogo di elezione, con la conseguenza che, in caso di trasferimento dello studio del domiciliatario, è onere dell'eligente rettificare la dichiarazione, che altrimenti verrebbe a constare di elementi di identificazione non (più) coincidenti, e perciò non univoci.