(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 84 c.p.a. la rinuncia al ricorso è integralmente rimessa a colui che agisce ed è sottoposta alle sole condizioni della provenienza dalla parte o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta sua conoscenza della controparte da conseguirsi in modo formale ed anche, con innovazione codicistica, mediante forme ulteriori, quali il deposito in udienza dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente o tramite difensore all'uopo autorizzato; segue da ciò che, una volta intervenute le dette formalità, spetta al giudice pronunciare, espressamente ed a seguito di un accertamento che coinvolga la presenza dei detti requisiti, l'estinzione del giudizio, permanendo, fino a quel momento, il potere del rinunciante di revocare il proprio atto.