(massima n. 1)
Nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde la sua unitarietą per il fatto di essere articolato in gradi distinti, sicché la sopravvenuta carenza o l'estinzione dell'interesse al ricorso di primo grado determina l'improcedibilitą non solo dell'appello, indipendentemente da chi l'abbia proposto, ma pure dell'impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado, e comporta quindi, qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.