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Articolo 79 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Sospensione e interruzione del processo

Dispositivo dell'art. 79 Codice del processo amministrativo

1. La sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea.

2. L'interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile. L'interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria(1).

3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello è deciso in camera di consiglio.

Note

(1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 17, comma 7, lettera a), del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

Spiegazione dell'art. 79 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare le ipotesi di sospensione e interruzione del processo amministrativo.

In particolare, quanto alla sospensione del processo si prevede che essa segua le regole del codice di procedura civile, delle altre leggi e del diritto dell'Unione europea.
Le norme di riferimento, dunque, sono gli artt. art. 295 e ss. c.p.c.
In particolare, si distingue tra sospensione
  1. necessaria, cui il giudice ricorre quando egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa;
  2. volontaria, che viene disposta su istanza congiunta di tutte le parti, che potrebbero voler transare e chiudere la lite.
Quanto agli effetti della sospensione, va ricordato che durante la sospensione:
  • non possono essere compiuti atti del procedimento;
  • si interrompono i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.

Soffermandosi sull'istituto della sospensione necessaria, di più frequente applicazione, occorre specificare che esso attiene ad un'ipotesi di svolgimento anomalo del processo.
La sua funzione è quella di disciplinare la situazione di stallo nella quale entra il processo quando, per legge, il giudice non può decidere nel merito perché una questione pregiudiziale deve essere decisa in altra sede con efficacia di giudicato e con priorità. La ratio dell’istituto, dunque, è quella di evitare il contrasto tra giudicati.
A tal riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che una siffatta sospensione può essere disposta solo in caso di c.d. pregiudizialità tecnica, cioè nel caso in cui debba essere decisa con priorità una questione che costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico di quella sospesa.
Le ordinanze di sospensione sono appellabili e l'appello è deciso in camera di consiglio.

Quanto invece all'interruzione del processo, si dispone che essa sia immediatamente dichiarata dal presidente con decreto comunicato alle parti costituite a cura della segreteria.
Per il resto, anche in tal caso, occorre fare riferimento alla disciplina processualcivilistica. Le norme di riferimento sono dunque gli artt. 299, 300 e 301 c.p.c. (relativi all’eventualità della morte o perdita di capacità della parte ovvero del difensore), alla cui spiegazione si rinvia.

Massime relative all'art. 79 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 2929/2019

La presentazione della querela di falso comporta la sospensione necessaria del giudizio soltanto se la questione di falso possiede il carattere di pregiudizialità e se non appare manifestamente infondata o dilatoria. In materia di sospensione del giudizio per pregiudizialità ai sensi dell'art. 295 c.p.c., applicabile al giudizio amministrativo in virtù del rinvio operato dall'art. 79 D.Lgs. n. 104/2010, allorquando il giudizio pregiudicato presenti una questione pregiudiziale di rito idonea alla sua definizione, il giudice di tale giudizio non può adottare il provvedimento di sospensione senza avere prima esaminato e deciso tale questione, poiché l'eventuale fondatezza di essa rende irrilevante il vincolo di pregiudizialità, impedendo che la questione oggetto del giudizio pregiudicante possa essere decisa.

Cons. Stato n. 1039/2019

Prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, costituiva ius receptum il fato che la disciplina dell'interruzione del processo per morte o perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, dettata dall'art. 24 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, non fosse applicabile al caso di successione fra enti pubblici, atteso che, nella successione o nel mutamento di competenze tra gli stessi non ha luogo il venir meno di una parte, ma solo il subentro, secondo la fattispecie legale, di un'entità ad altra, con la conseguente riconduzione della situazione sotto la (allora) non abrogata disciplina dell'art. 92 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, che impediva l'interruzione del processo per "cangiamento di una delle parti". Inoltre, con la vigenza della nuova disciplina processuale, la successione non soppressiva tra enti pubblici va considerata a titolo particolare e non a titolo universale, trovando con ciò applicazione la disciplina di cui all'art. 111 cod. proc. civ., richiamata dall'art. 79, 2 comma D.Lgs. 104/2010. Ne discende che il titolo formatosi nei confronti di un ente al quale succede un successivo ente senza interruzione è destinato a spiegare i propri effetti nei confronti di quest'ultimo senza necessità di interruzione del processo.

Cons. Stato n. 1027/2019

In materia di interruzione del processo il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 79 del D.Lgs. n. 104/2010 ha effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti.

Cons. Stato n. 294/2019

La rinuncia al mandato non determina alcun effetto interruttivo del processo ai sensi dell'art. 79 D.Lgs. 104/2010. Infatti, in ossequio al principio della perpetuatio dell'ufficio defensionale, consacrato negli artt. 85 e 301 cod. proc. civ., il difensore rinunciante, fino alla sua sostituzione, conserva lo ius postulandi con riguardo alla causa in corso.

Cons. Stato n. 925/2016

È da ritenere preferibile, in quanto maggiormente coerente con il principio costituzionale del diritto alla difesa in giudizio, l'orientamento secondo cui la volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito dà luogo all'applicazione dell'art. 301, comma 1, c.p.c. e determina quindi l'interruzione del processo (alla stregua del principio nella specie è stata annullata con rinvio una sentenza che non aveva dichiarato l'interruzione del giudizio nonostante l'avvenuta cancellazione volontaria dall'albo del difensore di una delle parti).

Cons. Stato n. 28/2014

Nel processo amministrativo trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa; non si rinviene, infatti, nel sistema della giustizia amministrativa (arg. ex artt. 79 e 80, c.p.a.) una norma che vieti una tale ipotesi di sospensione, né si profila una lesione del contraddittorio allorquando le parti, rese edotte della pendenza della questione di legittimità costituzionale, non facciano richiesta di poter interloquire davanti al Giudice delle leggi, sollecitando una formale rimessione della questione.

Cons. Stato n. 2384/2012

La disciplina civilistica ex art. 299 e ss. c.p.c., relativa all'istituto dell'interruzione del processo, al quale l'art. 79 del c.p.a. fa integrale rinvio, trova applicazione anche nell'ipotesi di estinzione di un ente pubblico con successione a titolo universale di altro ente, atteso che la soppressione ex lege di un ente dà luogo ad un fenomeno equiparabile alla morte o alla perdita di capacità di stare in giudizio della persona fisica.

L'applicazione nel processo amministrativo della disciplina processuale civilistica sull'interruzione del processo va adattata limitatamente alle diversità modalità di costituzione previste. Nel processo amministrativo, infatti, la prima udienza viene fissata da giudice con la conseguenza che il Codice del processo ha coerentemente stabilito che il ricorrente e le parti intimate si debbano costituire in giudizio entro termini perentori senza consentire la possibilità di una loro costituzione sino all'udienza di discussione. L'impianto complessivo e la ratio giustificativa dei meccanismi che presiedono al funzionamento delle vicende interruttive, non mutano: se l'evento si realizza prima della costituzione, che deve avvenire secondo le modalità prefigurate dal Codice del processo amministrativo, l'effetto interruttivo è automatico; se, invece, si realizza dopo la costituzione la produzione dell'effetto interruttivo è subordinata alla dichiarazione del difensore.

Cons. Stato n. 1104/2011

Nel processo amministrativo la morte della parte resistente non determina l'interruzione del giudizio ove la relativa dichiarazione, avente natura negoziale, non sia stata compiuta dal difensore della parte, a nulla rilevando che l'evento sia stato portato a conoscenza del Collegio da altra parte costituita mediante deposito del certificato di morte.

Cons. Stato n. 943/2011

La liquidazione di una società non comporta la sua estinzione, né fa venir meno la sua rappresentanza in giudizio, che è determinata invece soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti, che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie in corso con i terzi; segue da ciò che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei medesimi organi che la rappresentavano prima del disposto procedimento di liquidazione, restando esclusa l'interruzione dei processi pendenti.

Cons. Stato n. 693/2011

In tema di sospensione del processo, affinché operi la pregiudiziale penale, con la conseguente esigenza di sospendere il giudizio dinanzi al giudice amministrativo, è necessario che sussista un vincolo di consequenzialità tra le due controversie, per cui il giudizio penale oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, deve investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale sia determinante, in tutto o in parte, per l'esito della causa da sospendere. Pertanto in assenza di un rapporto di consequenzialità logico-giuridica deve escludersi l'operatività dell'istituto.

La sospensione necessaria del processo presuppone che la decisione della controversia dipenda dalla definizione di altra causa, richiede cioè non un mero collegamento tra due emanande statuizioni, ma un vincolo di conseguenzialità, per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, deve investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale sia determinante, in tutto o in parte, per l'esito della causa da sospendere.

Cons. Stato n. 8687/2010

Lo stato di amministrazione straordinaria in cui versa un'impresa, costituendo una procedura concorsuale con finalità conservativa del patrimonio produttivo mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione della attività imprenditoriale non è assimilabile ad una delle ipotesi tipiche che, ai sensi dell'art. 300 c.p.c., determinano l'interruzione del giudizio.

Cons. Stato n. 7577/2010

La morte del difensore determina automaticamente l'interruzione del processo dal momento del suo intervento, anche se non vi sia stata la dichiarazione e il giudice non ne ha avuto notizia, con la conseguenza che le attività e gli atti successivi all'evento interruttivo e, in particolare, l'udienza di discussione e la sentenza di primo grado sono nulli.

Cons. Stato n. 4553/2010

La disposizione di cui all'art. 24, L. n. 1034 del 1971 non si applica al caso di soppressione o di estinzione di un ente pubblico.

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