(massima n. 1)
La rinuncia al mandato non determina alcun effetto interruttivo del processo ai sensi dell'art. 79 D.Lgs. 104/2010. Infatti, in ossequio al principio della perpetuatio dell'ufficio defensionale, consacrato negli artt. 85 e 301 cod. proc. civ., il difensore rinunciante, fino alla sua sostituzione, conserva lo ius postulandi con riguardo alla causa in corso.