(massima n. 1)
È da ritenere preferibile, in quanto maggiormente coerente con il principio costituzionale del diritto alla difesa in giudizio, l'orientamento secondo cui la volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito dà luogo all'applicazione dell'art. 301, comma 1, c.p.c. e determina quindi l'interruzione del processo (alla stregua del principio nella specie è stata annullata con rinvio una sentenza che non aveva dichiarato l'interruzione del giudizio nonostante l'avvenuta cancellazione volontaria dall'albo del difensore di una delle parti).