(massima n. 2)
Nel processo amministrativo si applica la cd. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa. Il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello sancito dall'art. 80, c. 1, c.p.a. per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo e decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte Costituzionale che definisce il giudizio. Il giudizio amministrativo può essere sospeso per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa, quando le parti non facciano richiesta di interloquire davanti al giudice delle leggi sollecitando una formale rimessione della questione (l'adunanza plenaria precisa che il termine per la prosecuzione del giudizio decorrerà dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale). Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a., per la prosecuzione del giudizio decorre dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale che definisce il giudizio.