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Articolo 309 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Mancata comparizione all'udienza

Dispositivo dell'art. 309 Codice di procedura civile

Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181 (1).

Note

(1) Il legislatore è intervenuto due volte sulla norma in commento e sul richiamato art. 181 del c.p.c. a breve distanza di tempo, prima individuando le conseguenze della mancata comparizione delle parti alla prima udienza o a quelle successive di breve tempo nella immediata cancellazione della causa dal ruolo (l. 26 novembre 1990, n. 353); successivamente, con la legge di conversione n. 534/1995, ha ripristinato il sistema previgente prevedendo che alla mancata comparizione delle parti segua la fissazione di una nuova udienza. Solo se le parti non fossero comparse anche in questa sede, il giudice avrebbe potuto disporre la cancellazione della causa dal ruolo.

Brocardi

Destitisse is videtur non qui distulit, sed qui liti renuntiavit in totum

Spiegazione dell'art. 309 Codice di procedura civile

Per effetto del richiamo che la presente norma fa all’art. 181 del c.p.c., si avrà che se nessuna delle parti compare all'udienza fissata a seguito di una prima udienza andata deserta, il giudice ordina non solo la cancellazione della causa dal ruolo ma anche l'estinzione del giudizio.

Pertanto, la fattispecie estintiva qui delineata presuppone:
  1. la diserzione, delle parti, di due udienze successive.
Occorre precisare che l’art. 309 non è applicabile se l'udienza non si sia concretamente svolta perché differita, a causa di impedimenti sopravvenuti, ad altra data fissata secondo il calendario predisposto ex art. 113 delle disp. att. c.p.c., così come non è applicabile nel caso in cui la mancata comparizione delle parti sia stata causata dalla chiamata della causa in data anteriore a quella fissata nell'atto di riassunzione.
La disposizione opera soltanto se all'udienza non partecipi alcuna parte, il che comporta che ad escludere il perfezionamento della fattispecie estintiva sia sufficiente la presenza anche di una sola parte
  1. l'emanazione del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo a seguito della seconda assenza.

Secondo parte della dottrina, l’ordinanza di cancellazione ha carattere costitutivo e pertanto, se non viene pronunciata pur sussistendo i presupposti per l'estinzione del giudizio, il processo proseguirebbe regolarmente e gli atti non sarebbero affetti da nullità.

Di contrario avviso è la giurisprudenza, la quale ne afferma il carattere ordinatorio.

Massime relative all'art. 309 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 16358/2015

La disciplina processuale dell'inattività delle parti, di cui agli art. 181 e 309 c.p.c., trova applicazione anche nelle controversie soggette al rito speciale del lavoro, sicché, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti nel corso del giudizio, va fissata (nel regime applicabile sia prima che dopo le modifiche apportate dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008) una nuova udienza da comunicarsi a cura della cancelleria, mentre, in caso di reiterazione dell'assenza, nella vigenza dell'art. 181, comma 1, c.p.c., come modificato dalla l. n. 534 del 1995, occorre procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, e, a seguito della novella del 2008 (per i giudizi instaurati dopo il 25 giugno 2008), va dichiarata l'estinzione del processo con contestuale cancellazione della causa dal ruolo. (Cassa con rinvio, App. L'Aquila, 29/01/2009).

Cass. civ. n. 5238/2011

La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla legge n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, nè i principi cui essa si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 348, comma primo, c.p.c., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 c.p.c. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in una ipotesi in cui si era prima verificata la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di discussione di cui all'art. 437 c.p.c. e poi la mancata comparizione di entrambe le parti alla successiva udienza alla quale la causa era stata rinviata, aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello. La S.C. - che per giungere al tale conclusione ha, fra l'altro, respinto la richiesta del ricorrente volta ad ottenere una pronunzia di cancellazione della causa dal ruolo - ha precisato che l'art. 348 c.p.c. è posto ad esclusiva tutela dell'interesse dell'appellante, il quale ne è l'unico fruitore e destinatario).

Cass. civ. n. 27129/2009

Il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo, per la sua attitudine a consentire la possibile riassunzione del giudizio, è, per definizione, privo del requisito della decisorietà, avendo soltanto carattere ordinatorio, con la sua conseguente inassoggettabilità al ricorso straordinario per cassazione previsto dall'art. 111, comma settimo, Cost. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il riportato principio, ha dichiarato l'inammissibilità del proposto ricorso, rilevando, altresì, l'inutilità del rinnovo della notificazione, effettuata in violazione dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c., anche in considerazione del principio della ragionevole durata del processo).

Cass. civ. n. 5643/2009

La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, nè i principi cui esso si ispira. Ne consegue che la mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di una nuova udienza, nella quale il ripetersi dell'indicato difetto di comparizione comporta la cancellazione della causa dal ruolo.

Cass. civ. n. 21920/2006

Qualora la causa, nonostante l'assenza delle parti, sia stata trattenuta in decisione ed effettivamente decisa, anche se in senso sfavorevole all'opponente (in un giudizio di opposizione ad avviso di mora e cartella esattoriale), quest'ultimo non ha alcun interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dall'articolo 309 del codice di procedura civile, quando a tale inosservanza non sia seguita la dichiarazione di improcedibilità o di estinzione del giudizio di opposizione a motivo della sua inattività, e la mancata fissazione della nuova udienza non abbia pregiudicato in concreto il suo diritto di difesa, poiché il vizio procedurale non può portare all'annullamento del giudizio di primo grado, dovendosi ritenere sanato con la proposizione dell'impugnazione che abbia poi avuto regolare svolgimento. (Dichiara inammissibile, Giud. pace Roma, 9 Ottobre 2001).

Cass. civ. n. 10796/2003

L'ordinanza con cui il giudice di merito dispone, ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo, non è impugnabile né revocabile, con la conseguenza che, quand'anche emessa in carenza delle condizioni di legge, non è suscettibile di rimedio diverso dalla riassunzione.

Cass. civ. n. 858/2000

È nulla per violazione dell'art. 309 c.p.c. la sentenza emessa a seguito di un giudizio di appello nel corso del quale la causa sia stata assegnata a decisione nonostante la comparizione alla prima udienza, per l'appellante, non del procuratore fornito della procura ad litem, ma di altro che del primo sia soltanto domiciliatario. In tale ipotesi, infatti, nella contumacia dell'appellato (che, peraltro, non potrebbe chiedere che si proceda in assenza della controparte), il giudice è tenuto, alla stregua dell'art. 181 c.p.c., a fissare una nuova udienza, e, in caso di mancata comparizione anche in tale occasione, a cancellare la causa dal ruolo ai sensi dell'art. 309 del codice di rito, applicabile, come il citato art. 181, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., anche al procedimento d'appello.

Cass. civ. n. 5839/1993

La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira. Consegue che, ai sensi dell'art. 348, primo comma c.p.c., la mancata comparizione di entrambe le parti non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello.

Cass. civ. n. 11271/1990

L'ordinanza con la quale il G.I. rinvia la causa ai sensi dell'art. 309 c.p.c., è suscettibile di riesame, perciò può essere revocata dallo stesso giudice che l'ha emessa, quando sia il frutto di un errore circa le condizioni richieste dalla legge per la sua emissione.

Cass. civ. n. 5763/1983

La disposizione dell'art. 309 c.p.c., secondo la quale, se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta alla udienza il giudice provvede a norma dell'art. 181, primo comma, c.p.c., nel senso che deve fissare un'udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite, si riferisce anche all'ipotesi che l'assenza delle parti si verifichi ad una udienza collegiale; di conseguenza il giudice collegiale, accertata la mancata comparizione di tutte le parti costituite all'udienza di discussione, è tenuto ad uniformarsi al combinato disposto dai citati artt. 309 e 181 c.p.c., e non può assegnare d'ufficio la causa a sentenza, la quale, se indebitamente emessa, è suscettibile d'impugnazione per violazione della richiamata normativa, sempre che il suo contenuto pregiudichi la parte impugnata.

Cass. civ. n. 5918/1980

L'irrevocabilità e la non impugnabilità dell'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, resa dal giudice istruttore a norma degli artt. 181 e 309 c.p.c., non ostano a che il provvedimento medesimo possa essere rimosso e restare improduttivo di effetti quando risulti pronunciato in difetto dei presupposti di legge (nella specie, mediante riapertura del verbale d'udienza, avendo il giudice constatato la presenza dei procuratori delle parti, prima erroneamente esclusa).

Cass. civ. n. 4345/1980

Il provvedimento che dispone la cancellazione della causa dal ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 291, terzo comma, c.p.c.), anche quando rivesta la forma di sentenza o sia contenuto in una sentenza che decida questioni pregiudiziali, processuali o preliminari di merito, non acquista natura ed effetti decisori e non è soggetto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, salvo che la cancellazione della causa dal ruolo abbia formato oggetto di dissenso tra le parti e sia stata disposta dal collegio con una sentenza, che regoli l'onere delle spese secondo il principio della soccombenza.

Cass. civ. n. 1322/1961

Se è vero che l'art. 309 c.p.c. si riferisce anche all'ipotesi che l'assenza delle parti si verifichi ad una udienza collegiale, e che, in conseguenza, il giudice collegiale, accertata la mancata presenza delle parti all'udienza di decisione, dovrebbe provvedere a norma del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. tuttavia, se il giudice collegiale di primo grado ometta di provvedere in tal senso, tale vizio procedurale non può portare, in sede di appello, all'annullamento del giudizio di primo grado, dovendosi ritenere il vizio stesso sanato con la proposizione dell'appello che abbia avuto il suo regolare svolgimento.

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Giorgio F. chiede
mercoledì 05/02/2020 - Piemonte
“Buongiorno,
vorrei sapere a che cosa va incontro una persona che all'udienza di precisazione delle conclusioni di una causa civile (udienza della quale è stato già richiesto un rinvio da parte dell'Avvocato dimissionario) non si presenta perchè non ha più l'avvocato e non intende più nominarne un secondo .

Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 06/02/2020
Per rispondere al quesito in esame occorre far riferimento alla posizione della giurisprudenza di legittimità.
Sul punto, la Corte di cassazione con più pronunce (Cfr., ad esempio, la sentenza n. 5018/2014 o la n.18027/2018) ha evidenziato che la mancata comparizione non può considerarsi una rinuncia tacita o un abbandono del giudizio statuendo il principio secondo cui: “Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate".
Pertanto, anche nella presente vicenda, la mancata comparizione all’udienza di precisazione delle conclusioni non comporterà conseguenze processuali e il procedimento giungerà comunque a sentenza.

Soltanto laddove nessuna delle parti compaia, verrà fissata una nuova udienza e se nemmeno a quella nessuno comparirà, il giudice dichiarerà estinto il processo ai sensi dell’art. 309 c.p.c.