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Articolo 205 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo

Dispositivo dell'art. 205 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Spiegazione dell'art. 205 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'art. 205 c.c.i. prevede che il curatore, dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione, trasmettendone una copia, a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda e delle concrete prospettive di soddisfacimento che la liquidazione concorsuale offre agli stessi ove l'opposizione fosse, in seguito, accolta.
La ricezione della comunicazione segna il momento a partire dal quale decorre, a norma dell'art. 207, comma 1, c.c.i. il termine di 30 giorni per la proposizione delle impugnazioni previste dall'art. 206 c.c.i.

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