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Articolo 132 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Integrazione dei poteri del curatore

Dispositivo dell'art. 132 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori.

2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.

3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 213, comma 7.

4. Il limite di cui al comma 3 può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.

Spiegazione dell'art. 132 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma in esame disciplina il compimento degli atti di straordinaria amministrazione da parte del curatore, il quale è subordinato all'autorizzazione da parte del comitato dei creditori.
La norma predispone un elenco di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione non avente natura tassativa: dopo aver elencato alcuni atti (riduzioni di crediti, transazioni, compromessi, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazioni di ipoteche, restituzione di beni, svincolo di cauzioni, accettazione di eredità e donazioni) si dispone la necessaria autorizzazione per «gli altri atti di straordinaria amministrazione», lasciando aperta la possibilità di individuare ulteriori atti (rispetto a quelli elencati) che necessitano di autorizzazione.
Si ritiene che l'autorizzazione da parte del c.d.c. debba essere data per iscritto con riferimento agli atti specificatamente individuati. Non sono chiare, stante il silenzio della norma sul punto, quali siano le conseguenze derivanti dalla mancanza dell'autorizzazione da parte del c.d.c.: secondo la tesi maggioritaria, l'atto eccedente l'ordinaria amministrazione compiuto dal curatore senza autorizzazione è annullabile; secondo una tesi minoritaria, invece, sarebbe nullo; secondo altri ancora, l'atto compiuto in assenza di autorizzazione sarebbe semplicemente inefficace (l'autorizzazione opererebbe, cioè, come presupposto di efficacia dell'atto).

Il codice prevede, inoltre, un doppio livello di autorizzazione:
  • per tutti gli atti di straordinaria amministrazione di valore fino a 50.000 euro (escluse le transazioni): il curatore deve ottenere la sola autorizzazione del c.d.c.;
  • per gli atti di straordinaria amministrazione di valore superiore a 50.000 euro e per le transazioni (di qualsiasi valore) occorre una informativa preventiva al G.d., e poi l'autorizzazione del c.d.c. La preventiva informativa è strumentale al controllo di legittimità spettante al giudice delegato e a renderlo edotto di quali atti di straordinaria amministrazione (di particolare rilevanza economica) si intendano realizzare.
Il curatore deve motivare la propria proposta di compimento dell'atto straordinario, indicando le ragioni di opportunità perseguite.

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