(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica, č "consumatore" solo il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attivitą professionale (o anche pił attivitą professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalitą estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attivitą, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento.