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Articolo 3 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

Dispositivo dell'art. 3 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

  1. a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  2. b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
  3. c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.

4. Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3(2):

  1. a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  2. b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  3. c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  4. d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25 novies, comma 1.

Note

(1) Articolo e rubrica sostituiti dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il comma 4 è stato modificato dall'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 3 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma fissa il principio cardine per cui l’imprenditore – sia esso individuale o societario – debba adoperarsi per prevenire l’insolvenza, organizzando l’impresa in maniera tale da percepire i primi sintomi della crisi, così da reagirvi tempestivamente.
Per l’impresa societaria, così come confermato dall’art. 2086, questo principio implica l’obbligo per gli amministratori di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’attività, nonché idonei a garantire una tempestiva emersione della crisi.
Ai sensi del terzo comma, tali assetti devono consentire il monitoraggio prospettico dell’attività, evidenziando in particolare:
1. possibili squilibri patrimoniali ed economico-finanziari;
2. fattori che possano incidere negativamente sulla continuità aziendale;
3. gli specifici segnali indicati al quarto comma;
4. tutti i dati che devono essere indicati per effettuare il test pratico per l’accesso alla composizione negoziata, nonché tutte le informazioni prevista dalla check-list.

Massime relative all'art. 3 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Cass. pen. n. 1162/2023

La colpa grave deve essere accertata anche nell'ipotesi del ritardato fallimento, in quanto decisione ricollegabile ad una vasta gamma di dinamiche gestionali; che si estende dall'estremo dell'assoluta noncuranza per gli effetti del possibile aggravamento del dissesto a quello dell'opinabile valutazione sull'efficacia di mezzi ritenuti idonei a procurare nuove risorse. L'eterogeneità di queste situazioni rende improponibile una loro automatica sussunzione nella più intensa dimensione della colpa. Il dato oggettivo del ritardo nella dichiarazione di fallimento, in altre parole, è ancora troppo generico perché dallo stesso possa farsi derivare una presunzione assoluta di colpa grave, dipendendo tale carattere dalle scelte che lo hanno determinato. Tanto più alla luce dell'evoluzione della normativa fallimentare e del progressivo favore dimostrato dal legislatore verso soluzioni della crisi d'impresa che consentano la sopravvivenza di quest'ultima.  E il medesimo coefficiente soggettivo deve caratterizzare anche la colpa imputata ai sindaci, essendo irragionevole ritenere che l'imprenditore, dominus delle dinamiche gestionali, risponda a titolo di colpa grave e l'organo di controllo sia ritenuto responsabile anche per condotte colpose più lievi. L'accertamento del grado di colpa, tuttavia, presuppone la verifica delle particolari condizioni in cui l'agente deve operare, che, in presenza di una regola cautelare cosiddetta "elastica", impongono un apprezzamento in fatto che è riservato al giudice di merito e precluso al giudice della legittimità, chiamato a verificare, sotto questo profilo, la sola esistenza di un complessivo impianto motivazione, logico e coerente con i dati processuali richiamati.

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