Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 10964 del 24 aprile 2026

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di apertura della liquidazione giudiziale, l'accertamento dello stato di insolvenza ex art. 2, lett. b), CCII attiene al merito ed č incensurabile in sede di legittimitā ove sorretto da motivazione congrua e corretta in diritto. Ai fini della dichiarazione di insolvenza č sufficiente una situazione di impotenza strutturale a soddisfare regolarmente, con mezzi normali, le proprie obbligazioni, a prescindere: dalle cause (anche oggettive o non imputabili all'imprenditore) che l'hanno determinata; dall'esistenza di poste attive o crediti (anche fiscali da superbonus) la cui monetizzazione sia futura ed incerta, non essendo decisivo il dato patrimoniale ma la concreta attitudine dei cespiti a tradursi in liquiditā in tempi brevi senza compromettere l'operativitā dell'impresa. Non č pertanto pertinente, ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, il richiamo alla nozione di "crisi" ex art. 2, lett. a), CCII, che attiene ad una situazione meramente prognostica di possibile futura insolvenza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.