Ragione e presupposto della servitù
Questa norma è la seguente introducono una figura di servitù coattiva, del tutto nuova: veniva già disciplinata nel Progetto della Commissione Reale «
Cose e diritti reali » (art. 208 segg.). La
ragione addotta a giustificazione della nuova servitù coattiva è che essa «
risponde ai postulati della odierna tendenza verso una pia intensa utilizzazione dei beni primari », e che essa «
attinge il suo fondamento dal principio che il diritto di proprietà, deve subire quelle limitazioni che derivano dalla necessita, della convivenza e della solidarietà sociale ».
Il
presupposto di fatto è che ad una casa o alle sue appartenenze manchi l'acqua necessaria per l'alimentazione degli uomini o degli animali e per gli altri usi domestici: la mancanza d'acqua è la prima condizione, essa riguarda il fondo, dove deve divenire dominante la casa. Può essere totale o parziale, in due sensi: riguardare tutta la casa o solo alcune parti di essa, sempre che, nell'ultima ipotesi, non si possa l'acqua trarre dalle parti. Inoltre, la mancanza può essere totale nel senso che nella casa manchi del tutto l'acqua, oppure parziale, nel senso che vi è acqua, ma questa non basta per l'alimentazione o gli altri usi domestici.
Inoltre, si richiede che l'acqua non si possa procurare senza eccessivo dispendio: dunque non si richiede l' impossibilità, basta che la possibilità sia subordinata ad un eccessivo dispendio. Vi sarebbe un eccessivo dispendio, ad esempio, se l'acqua si dovesse altrimenti derivare da una fonte lontanissima e portare alla casa per mezzo di una serie di servitù di acquedotto su molti fondi intermedi.
Torna, qui, in piena luce il concetto della
necessità relativa, come caratteristica delle servitù coattive, a suo tempo chiarita.
Fondo servente
Da parte del fondo che deve divenire servente, si richiede che anzitutto esso sia
vicino. Anche qui la vicinanza può intendersi in senso relativo, non si tratta di contiguità e neppure di distanza minima. Ma una vicinanza, sia pur intesa in senso relativo, ci vuole, altrimenti non è possibile la servitù coattiva, ma quella volontaria: in questa, infatti, la
vicinitas non è una caratteristica autonoma.
Inoltre, il fondo deve essere fornito di
acqua eccedente la quantità per esso necessaria: vi deve quindi essere acqua di sopravanzo, e solo questa può essere pretesa.
Chi è tenuto a sopportare la servitù? Il
proprietario del fondo vicino: è infatti a questi che bisogna chiedere la servitù. Non è necessario che egli sia anche proprietario dell'acqua. Notevole, al riguardo, è una differenza fra il testo del progetto e il testo definitivo: nell'uno si fa riferimento al «
proprietario dell'acqua » (art. 208), nell'altro al «
proprietario del fondo ».
Indennità
In applicazione della norma generale contenuta nell'ultimo comma dell'
art. 1032 del c.c., secondo cui prima del pagamento dell'indennità il proprietario del fondo servente può opporsi all'esercizio della servitù, si statuisce, nella norma in esame, al comma secondo, che deve pagarsi il valore dell'acqua, calcolato per un'annualità, prima che siano iniziati i lavori.
È ovvio che la servitù coattiva può giustificarsi solo a condizione che si paghi l'indennità: nel nostro caso, essa è rappresentata dal valore delle acque. Le opere di presa e derivazione sono naturalmente a carico di chi chiede la servitù. Se queste danno luogo ad occupazione di terreni, se ne deve pagare il valore a tenore dell'art.
1038, primo comma.
Convenzione; sentenza
Nel comma terzo è contenuta una disposizione che può dirsi superflua, rappresentando la ripetizione della norma posta in generale per tutte le servitù coattive (
1032, comma I e 2): in mancanza di convenzione, è la sentenza che determina le modalità della servitù, ne fissa l'indennità e costituisce la servitù.
Estinzione della servitù
Una causa di estinzione è disciplinata nell'ultimo comma: il
mutamento nelle condizioni originarie. Essa non trova corrispondenza in una identica causa di cessazione delle servitù volontarie: infatti, per queste, l'impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell'utilità non fanno estinguere la servitù se non siano decorsi venti anni (artt.
1073 e
1074).
La singolare, peraltro giustificata, causa di estinzione non ha luogo, pero,
ipso iure: è necessaria una
sentenza che la produca. Infatti, nella legge si dice che la servitù, verificatosi il mutamento nelle condizioni originarie, può essere soppressa sulla istanza dell'una o dell'altra parte.
Se le parti sono d'accordo, la cessazione della servitù può porsi in essere a mezzo di convenzione (estintiva).
Acque in concessione amministrativa
La servitù non ha luogo se delle acque si dispone in forza di concessione amministrativa (art.
1050, comma 2).