Obbligo di denuncia e legittimazione attiva dell'usufruttuario
Una pura e semplice conseguenza dell'obbligo di custodia che incombe sull'usufruttuario durante il suo godimento è l'obbligo posto dal primo comma dell'art. 1021 (che riproduce l'art. 511 del vecchio codice), per cui l'usufruttuario è tenuto a denunciare al proprietario le usurpazioni commesse da terzi e le altre violazioni delle ragioni del proprietario. L'
inadempimento di tale obbligo importa
la responsabilità per i danni subiti dal proprietario per effetto dell'attività illecita dei terzi, salvo che l'usufruttuario non dimostri che quei danni si sarebbero ad ogni modo verificati, anche se egli avesse tempestivamente adempiuto all'obbligo di denuncia.
Ma più che sotto il profilo ora accennato la norma dell'art. 1012, specie per il
secondo comma che è di nuova formulazione, interessa ad altri fini.
Non v’è dubbio anzitutto che contro le usurpazioni di terzi o contro gli atti che offendono il godimento dell'usufruttuario, questi ha il potere
di reagire in nome proprio e indipendentemente dal proprietario. Egli infatti è legittimato attivamente alla
vindicatio ususfructus e alle altre azioni dirette a conservare o a recuperare il possesso a titolo di usufrutto o comunque dirette a difendere o a realizzare il suo diritto al godimento. Se quelle usurpazioni ledono al tempo stesso le ragioni dell'usufruttuario quelle del proprietario, il primo deve farne denuncia al secondo, ma se questi rimane inerte, l'usufruttuario può sempre provvedere direttamente, nei limiti del suo interesse, a respingere le usurpazioni medesime.
Il problema è più delicato quando si tratta di decidere se l'usufruttuario sia legittimato, indipendentemente dal proprietario, a far valere
diritti che interessano al tempo stesso la proprietà e l'usufrutto (es.
actio confessoria e
actio negatoria; azione di regolamento di confini). Nel silenzio del vecchio codice si riteneva dai più che l'usufruttuario avesse quella legittimazione attiva, ma che l'accertamento avesse efficacia provvisoria per la durata dell'usufrutto e non fosse quindi opponibile al proprietario, se questi non era stato chiamato a partecipare al giudizio. Questa soluzione era stata sostanzialmente accolta nel Progetto preliminare (art. 164).
Invece il codice, risolvendo la questione con una norma che, pure testualmente limitata
all'actio confessoria e
all'actio negatoria servitutis, è suscettibile di applicazione analogica (quindi si applica certamente anche all'azione di regolamento di confini), riconosce la legittimazione attiva dell'usufruttuario, ma
richiede che nel processo sia chiamato anche il proprietario. Si viene così a creare un'ipotesi di litisconsorzio necessario (
art. 102 del c.p.c.), con la conseguenza che la domanda dell'usufruttuario non è procedibile se non è chiamato nel giudizio il proprietario o se questo non vi interviene. La ragione pratica che giustifica la necessiti del litisconsorzio tra proprietario e usufruttuario consiste nell'esigenza di evitare la formazione di giudicati a efficacia puramente provvisoria, in omaggio a un principio di economia dei giudizi.
Ci si può domandare se debba fornirsi una soluzione analoga nel caso in cui sia il proprietario a far valere quelle azioni o siano i terzi che agiscano nei confronti del proprietario per rivendicare una servitù sul fondo in usufrutto o per fare accertare l'inesistenza di una servitù che si pretende esercitare a favore del fondo medesimo. Ma si ritiene che il problema debba risolversi in
senso negativo, perché non si può estendere a queste ipotesi la norma dell'art. 1012 che, in quanto pone una condizione alla legittimazione attiva dell'usufruttuario, non può servire a limitare la legittimazione attiva e passiva del proprietario che gli spetta naturalmente, trattandosi di questioni che interessano precipuamente il suo diritto. Si capisce però che il giudicato formatosi tra il proprietario e il terzo in un giudizio in cui l'usufruttuario non sia stato chiamato a intervenire, non è a questo opponibile. Come del resto non gli è opponibile il giudicato formatosi sulla domanda di rivendicazione proposta da un terzo contro il proprietario se l'usufrutto è costituito anteriormente (
art. 948 del c.c.) e se, trattandosi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione dell'atto costitutivo dell'usufrutto e anteriore alla trascrizione della domanda di rivendicazione (
art. 2644 del c.c.).
Legittimazione passiva dell'usufruttuario
Le molestie che l'usufruttuario può ricevere per effetto di atti di terzi possono essere
di fatto e di diritto, a seconda che i terzi pretendano di avere o no diritto sulla cosa. Per entrambe le categorie di molestie, quando importino violazione della proprietà e non solo del godimento, l'usufruttuario ha l'obbligo di denunzia di cui al primo comma dell'art. 1012, ma per le seconde egli deve denunziare la molestia anche perché ciò è di regola condizione per fare valere nei confronti del proprietario la garanzia per evizione cui l'usufruttuario abbia eventualmente diritto secondo le regole stabilite a proposito della vendita e della donazione.