(massima n. 1)
L'azione promossa contro il proprietario per costruire sul fondo una servitù coattiva non comporta la presenza necessaria in giudizio dell'usufruttuario del fondo stesso, dal momento che nel giudizio non si controverte affatto dell'esistenza del suo diritto; e, se dall'esito della controversia dovesse scaturire una limitazione del diritto di godimento dell'usufruttuario, questa non sarebbe che un effetto riflesso dell'imposizione di un peso sullo stesso fondo e, quindi, della limitazione del diritto del proprietario, che egli, in quanto usufruttuario, è costretto a subire. Diversa, infatti, è l'ipotesi in cui sia l'usufruttuario ad agire in negatoria servitutis, poiché nel relativo giudizio il proprietario è litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 1012 c.c.