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Articolo 984 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Frutti

Dispositivo dell'art. 984 Codice Civile

I frutti naturali e i frutti civili [820, 821] spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto(1).

Se il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata(2), l'insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l'uno e l'altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso [150](3).

Le spese per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietario e dell'usufruttuario nella proporzione indicata dal comma precedente ed entro i limiti del valore dei frutti [821 comma 2].

Note

(1) I frutti naturali diventano di proprietà dell'usufruttuario con la separazione dalla cosa madre. I frutti civili consistono invece in un diritto di credito verso terzi.
(2) Nell'ipotesi di terreni boschivi, si può parlare di periodo produttivo con durata più ampia dal momento che il collegato ciclo vegetativo dura per molteplici annate.
(3) Il godimento pro rata temporis (in proporzione al tempo del diritto) dei frutti naturali si applica, altresì, nel caso in cui l'usufrutto venga in essere per legato (artt. 649, 678 c.c.) così da spartire equamente i medesimi tra erede e legatario.

Ratio Legis

Scopo della disposizione è assicurare una giusta spartizione dei frutti, senza che proprietario o usufruttuario) godano o mantengano integralmente quelli che l'altro si è adoperato a produrre.

Brocardi

Pro rata temporis

Spiegazione dell'art. 984 Codice Civile

La ripartizione dei frutti all'inizio o al termine dell'usufrutto

Premesso il principio che durante l'usufrutto spettano all' usufruttuario tutti i frutti, naturali o civili, della cosa, la legge si preoccupa di risolvere li problema della ripartizione dei frutti tra proprietario e usufruttuario e al termine dell'usufrutto. Su questo problema specifico il nuovo codice ha apportato modificazioni sostanziali al sistema adottato dal codice del 1865.

Secondo il vecchio codice la soluzione era diversa a seconda che si trattasse di frutti naturali o di frutti civili. Per i primi, in coerenza al principio per cui la proprietà di essi si acquista al momento della separazione, l' art. 480 stabiliva che i frutti che non erano stati ancora separati all'inizio dell'usufrutto spettavano all'usufruttuario, e quelli che non erano stati ancora separati al termine dell'usufrutto spettavano al proprietario, senza che rispettivamente l'usufruttuario o il proprietario avessero l'obbligo di rimborsare all'altro le spese sostenute per la produzione. Invece per i frutti civili l'art. 481 stabiliva che essi si acquistavano giorno per giorno ed appartenevano all'usufruttuario in proporzione della durata del suo diritto.

Il sistema seguito dal codice del 1865 era stato oggetto di varie critiche sia perché era sembrato che nei rapporti tra proprietario e usufruttuario non vi fosse ragione di distinguere tra frutti naturali e frutti civili, sia perché la regola dettata per i frutti naturali, malgrado l'apparente situazione di eguaglianza che essa creava fra proprietario e usufruttuario, era piuttosto empirica e non teneva nel debito conto il lavoro necessario per la produzione dei frutti.

II nuovo codice ha invece voluto unificare (vedremo subito in che limiti questa unificazione e stata attuata) la regola dei frutti civili e dei frutti naturali, stabilendo che sia gli uni che gli altri spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto e regolando poi, in relazione ai fondi rustici, l'ipotesi della successione nel godimento del proprietario e dell'usufruttuario nel medesimo anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggior durata, nella quale ipotesi i frutti, complessivamente considerati, si ripartiscono fra i due interessati in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso, e le spese necessarie per la produzione e il raccolto si ripartiscono nella medesima proporzione dentro i limiti del valore dei frutti.

Anche se il sistema così adottato può sembrare ed è certamente più complicato di quello adottato dal codice del 1865, tuttavia non si può dubitare che esso sia non solo più equo ma pia conforme al principio di tutela del lavoro perché impedisce che o il proprietario o l'usufruttuario si giovino senza corrispettivo del lavoro altrui.

Tuttavia la norma fa sorgere parecchie questioni sia dal punto di vista costruttivo sia dal punto di vista pratico, che è bene esaminare sommariamente.


Il principio generale sull'acquisto dei frutti da parte dell'usufruttuario

Malgrado che dai lavori preparatori risulti che per i frutti naturali si voleva attuare il principio dell'acquisto giorno per giorno sulla considerazione che anche i frutti naturali durante il periodo di fruttificazione costituiscono un'utilità progressiva della cosa, tuttavia non pare che tale principio sia stato integralmente attuato e che si possa senz'altro dire che la disciplina dell'acquisto dei frutti sia assolutamente identica per i frutti naturali e per quelli civili. Prescindiamo un momento dalla ipotesi di usufrutto su fondi rustici che e quella esclusivamente considerata nel secondo e nel terzo comma dell'art. 984, come risulta dal riferimento all' anno agrario, e della quale ci occuperemo fra poco, e vediamo di ricavare dalla regola affermata nel primo comma dell'articolo, in correlazione con quelle dettate in linea generale dall'art. 821, il principio che vale in ordine all'acquisto dei frutti da parte dell'usufruttuario. È chiaro infatti che i frutti naturali di un fondo rustico non esauriscono la categoria dei frutti naturali. Basta infatti pensare al caso in cui oggetto dell'usufrutto siano animali o una cava o torbiera, per cui la regola della successione nel godimento nel corso dell'anno agrario non si può evidentemente applicare.

L'art. 821 detta due regole diverse per i frutti naturali e per i frutti civili. Per i primi, nel caso in cui la proprietà di essi sia attribuita a un terzo, questi acquista il diritto al momento della separazione, secondo la regola tradizionale; per i secondi, generalizzandosi una disposizione che il codice del 1865 dettava solo per l'usufrutto, e stabilito che la proprietà si acquista giorno per giorno, e quindi, nel caso che il diritto ai frutti sia attribuito a persona diversa dal proprietario della cosa, in ragione della durata del diritto nel periodo fruttifero che si considera. Ora il primo comma dell'art. 984, disponendo semplicemente che « i frutti naturali e i frutti civili spettano all' usufruttuario per la durata del diritto », non deroga affatto alla norma generale dell' art. 821 che determina il momento acquisitivo del diritto sui frutti, ma anzi la presuppone e ne costituisce uno svolgimento.

Il significato dell'art. 984 comma primo non può essere che questo: spettano all'usufruttuario i frutti naturali separati durante l'usufrutto e i frutti civili maturati giorno per giorno sino al termine dell'usufrutto medesimo. E poiché la deroga al principio dell'art. 821 è stabilita solo per i frutti naturali del fondo rustico (art. 894, comma 2 e 3), deve ritenersi che per le altre categorie di frutti naturali (parti di animali, prodotti di cave e torbiere ecc.) non si è affatto codificata la regola, che del resto sarebbe stata anche logicamente inattendibile, dell'acquisto giorno per giorno da parte dell'usufruttuario. Si potrebbe solo discutere se l'usufruttuario alla fine dell'usufrutto e il proprietario all'inizio abbiano diritto ad essere rimborsati, nel limite del valore dei frutti, delle spese che abbiano rispettivamente sostenute per la produzione dei frutti dei quali l'altro acquista la proprietà con la separazione.

Probabilmente se si tiene conto della soppressione della regola dell'art. 480 del codice del 1865, che escludeva qualunque reciproca pretesa di rimborso, del principio generale sancito dall'art. 821 per cui chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare i terzi che abbiano fatto spese per la produzione e il raccolto, e di un argomento analogico che si può trarre dal terzo comma dell' art. 894, la soluzione del quesito deve essere affermativa.


La ripartizione dei frutti di fondi rustici

S'intende però che dal punto di vista pratico il problema della ripartizione dei frutti naturali aveva un rilievo molto maggiore per i fondi rustici, rispetto ai quali il principio dell'acquisto per effetto della separazione meritava di essere attenuato.

Con molta opportunità il legislatore ha escluso che la ripartizione dei frutti tra proprietario e usufruttuario si dovesse operare con riferimento a ogni singolo prodotto, criterio che avrebbe fatto nascere molteplici difficoltà e incertezze, e ha disposto invece che di tutti i frutti maturati nel corso dell'anno agrario o del periodo produttivo eventualmente maggiore, durante il quale si succedono nel godimento il proprietario e l'usufruttuario, si faccia un'unica massa che si ripartisce in proporzione della durata nel periodo produttivo di cui si tratta.

Sorge a questo punto un problema delicato: il capoverso dell'art. 984 porta una deroga vera e propria al principio secondo cui la proprietà dei frutti naturali si acquista con la separazione, di guisa che si debba ritenere che proprietario e usufruttuario siano comproprietari dei frutti raccolti nell'anno agrario in corso all'inizio o al termine dell'usufrutto, indipendentemente dalla considerazione della persona che aveva il diritto al godimento del fondo al momento della separazione, ovvero colui che acquista i frutti al momento della separazione ha un obbligo personale di restituirne una quota corrispondente alla durata del diritto di colui che lo ha preceduto nel godimento della cosa o di colui che lo seguirà nel godimento medesimo?

L' importanza del problema, anche sotto gli aspetti pratici, è facilmente visibile, tanto nei rapporti tra proprietario e usufruttuario quanto, specialmente, in relazione ai terzi, aventi causa o creditori dell'uno o dell' altro.

La norma contenuta nel secondo comma dell'art. 984 attiene esclusivamente ai rapporti tra proprietario e usufruttuario creando obblighi personali di restituzione di una quota di frutti, ma non deroga al principio per cui la proprietà dei frutti si acquista con la separazione. A sostegno di tale interpretazione pare che, a prescindere da ragioni logiche e sistematiche che pure si potrebbero invocare, vi siano due argomenti decisivi che si possono desumere dallo stesso art. 984. Poiché la legge dispone che la ripartizione si fa sulla massa di tutti i frutti che si raccolgono nel periodo produttivo considerato, e chiaro che vi rientrano anche i frutti che il proprietario ha raccolto prima dell'inizio dell'usufrutto ma che sono stati prodotti nell'anno agrario nel quale si verifica la successione nel godimento dell'usufruttuario al proprietario, e quelli raccolti dall'usufruttuario prima della fine dell'usufrutto ma che sono stati prodotti nell'anno agrario in cui si verifica la successione nel godimento del proprietario all'usufruttuario.

Ora se non può essere dubbio che tali frutti entrano a far parte della massa da ripartire, tuttavia non si può negare che su di essi rispettivamente il proprietario o l'usufruttuario abbiano al momento della separazione acquistato legittimamente il diritto di proprietà e sarebbe assurdo pensare che su una quota di essi, per effetto della costituzione o dell'estinzione dell'usufrutto, l'usufruttuario o il proprietario acquistino con efficacia retroattiva un diritto di comproprietà. Se si volesse ritenere diversamente, si dovrebbe giungere alla conseguenza palesemente assurda che ad es. l'usufruttuario che prima dell'estinzione dell'usufrutto ha raccolto e quindi ha acquistato i frutti, e ne ha disposto in favore di terzi, non avrebbe un semplice obbligo di restituzione ma sarebbe responsabile dei danni verso il proprietario per aver disposto di cosa in parte altrui, il che evidentemente esorbita dalla ratio dell'art. 984.

In secondo luogo poiché l'art. 984 presuppone che di tutti i frutti prodotti nell'anno agrario si debba formare una massa unica da ripartire, si può facilmente desumere che questa ripartizione si debba fare alla fine dell'anno agrario e non già all'epoca della raccolta di ogni singolo prodotto del fondo. Il che dimostra che nel concetto della legge questa ripartizione non ha affatto il carattere di scioglimento di una comunione preesistente ma piuttosto quello di adempimento di un obbligo personale di restituzione da parte di colui che ha raccolto i frutti e, per effetto della separazione, ne è diventato proprietario esclusivo.

Senza dire poi quanto sarebbe grave dal punto di vista pratico ammettere una comunione dei frutti. Basta pensare che i frutti non si potrebbero vendere senza il consenso del proprietario e dell'usufruttuario (art. 1108 del c.c.), che entrambi avrebbero il diritto di partecipare alla raccolta, conservazione e trasformazione dei frutti, e cosi via.

Dal punto di vista logico ,infine, poiché prima della separazione i frutti non hanno alcuna autonoma individualità (essi fanno parte della cosa, come dice l'art. 820), si dovrebbe ritenere che la comunione sorga con effetti immediati nel momento della separazione con la conseguenza che sarebbero comuni i frutti raccolti da colui che succede nel godimento mentre non sarebbero tali i frutti raccolti nel medesimo anno agrario da colui che ha preceduto il primo nel godimento del fondo, il che evidentemente darebbe luogo a una situazione iniqua e assolutamente ingiustificata.

In conclusione ci pare di poter concludere che colui il quale al momento della separazione non era nel godimento del fondo non ha un diritto reale sui frutti ma solo un diritto di credito. S'intende però che a tutela di tale diritto il titolare può porre in essere tutti gli opportuni mezzi conservativi che ne assicurino la realizzazione e può esercitare il suo controllo sull'attività di colui che raccoglie i frutti.

Quando si tratta di fondi per cui esistono rotazioni di colture e che hanno quindi un ciclo produttivo più lungo dell'anno agrario o si tratta di frutti che maturano in un periodo di tempo maggiore dell'anno agrario, la ripartizione dei frutti si fa in proporzione della durata del diritto nel periodo stesso. Nella prima ipotesi tutti i frutti del fondo che si producono nell'intero periodo di tempo necessario perché si esaurisca il normale ciclo di avvicendamento delle colture, si ripartiscono secondo tale criterio nella seconda ipotesi si fanno due masse distinte, l'una dei frutti che maturano nell'anno agrario, l'altra dei frutti che maturano nel maggior periodo di tempo e si fanno le ripartizioni avendo riguardo alla diversa durata del periodo produttivo.


La ripartizione delle spese

La regola della ripartizione dei frutti sinora illustrata trova il suo necessario completamento nella norma posta nell'ultimo comma dell'art. 894 che applica il medesimo criterio di ripartizione nei riguardi delle spese sostenute, rispettivamente dal proprietario o dall'usufruttuario, per la produzione e il raccolto. Se infatti colui che succede nel godimento non avesse l'obbligo di rimborsare, nella stessa proporzione in cui ha diritto ai frutti, le spese sostenute da colui che lo ha proceduto nel godimento, egli si arricchirebbe ingiustamente nei confronti di questo. Si ha qui in altri termini un'ulteriore applicazione del principio, affermato in linea generale dall'art. 822, per cui fructus non intelleguntur nisi deductis impensis. Quindi di tutte le spese sostenute dal proprietario e usufruttuario, si fa un'unica massa che si ripartisce secondo la medesima pro-porzione adottata per la ripartizione dei frutti.

Naturalmente poiché l'obbligo di rimborso delle spese trova il suo fondamento razionale nei principi dell'arricchimento senza causa, si spiega che tale obbligo sia limitato al valore dei frutti a cui rispettivamente hanno diritto il proprietario e l'usufruttuario. La quota di contributo nelle spese non deve dunque essere maggiore del valore della quota dei frutti spettante a ciascuno dei due soggetti, e quindi nella ipotesi che l'ammontare complessivo delle spese superi ammontare complessivo del valore dei frutti, l'eccedenza non è ripartita tra proprietario e usufruttuario ma è a carico esclusivo di colui o di coloro che l'hanno sborsata.

È superfluo aggiungere che, ove le spese di produzione e di raccolta dei frutti siano state anticipate da un terzo, questi ha diritto di essere rimborsato nel limite del valore dei frutti, secondo la disposizione generale dell'art. 821. Tenuto al rimborso sarà colui che per effetto della separazione acquista la proprietà dei frutti, salva poi l'ulteriore ripartizione interna tra proprietario e usufruttuario.


Acquisto del frutti civili

Per l'acquisto dei frutti civili da parte dell'usufruttuario è rimasto immutato il sistema seguito dal codice del 1865. L'acquisto si verifica giorno per giorno in ragione della durata del diritto dell'usufruttuario nel periodo fruttifero che si considera, quantunque il loro pagamento non si esegua giornalmente ma ad epoche determinate (art. 822 del c.c.).

Si possono però, nei confronti del debitore dei frutti, verificare due ipotesi. Se, prima della costituzione dell'usufrutto, il proprietario o, prima dell'estinzione del suo diritto, l'usufruttuario hanno riscosso anticipatamente i frutti civili per un periodo di tempo durante il quale si verifica la successione nel godimento, il pagamento compiuto dal terzo debitore e indubbiamente valido e il proprietario o l'usufruttuario, secondo i casi, ha obbligo di restituire all'altro la quota di frutti da lui percepita ma spettante all'altro. Se invece il diritto di riscuotere i frutti civili per un certo periodo durante il quale si verifica la successione nel godimento diviene esigibile dopo la costituzione dell'usufrutto o dopo la sua estinzione, allora la riscossione dell'intero ammontare dei frutti deve essere fatta con la partecipazione del proprietario e dell'usufruttuario, il che significa più propriamente che l'uno e l'altro hanno azione nei confronti del debitore solo per la quota di frutti a ognuno spettante.

Il diritto dell'usufruttuario di riscuotere i frutti civili può, secondo la natura della cosa oggetto dell'usufrutto, subire particolari vicende ed essenziali trasformazioni. Cosi se oggetto dell'usufrutto è un credito, il quale venga a scadenza durante l'usufrutto, troverà applicazione l'art. 189 che sarà a suo luogo illustrato. Se oggetto dell'usufrutto è un fondo in enfiteusi ovvero una rendita fondiaria e il fondo enfiteutico viene affrancato o la rendita fondiaria viene riscattata, il diritto dell' usufruttuario passa sul capitale di affrancazione o di riscatto e anche in tal caso troverà applicazione, direttamente o in base a un'evidente analogia, la disposizione dell'art. 1000. Lo stesso si dirà se oggetto dell'usufrutto sono azioni di una società che vengano rimborsate in sede di liquidazione o per riduzione di capitale, ovvero obbligazioni sociali che vengano del pari rimborsate.


Momento iniziale del diritto ai frutti

Il diritto ai frutti, naturali o civili, sorge nell'usufruttuario nel momento stesso in cui sorge il diritto di usufrutto, indipendentemente dal fatto se egli abbia avuto o no il possesso. Il diritto di percepire i frutti può subire limitazioni soltanto per effetto di atti di disposizione compiuti dal proprietario e che siano, in base ai principi generali, opponibili all'usufruttuario. Cosi questi non può far propri i frutti naturali di un fondo che dal proprietario sia stato dato in locazione a un terzo, se la locazione ha data certa anteriore alla costituzione dell'usufrutto o se comunque la locazione è opponibile all'usufruttuario in base alla dispozione degli art. 1597-1598 del codice del 1865.

Cosi non può fare propri i frutti civili che siano stati ceduti dal proprietario della cosa nelle forme di legge (ad es. la cessione di fitti per un periodo di tempo eccedente il triennio deve essere trascritta per essere opponibile all'usufruttuario).

Non costituisce invece un ostacolo al diritto dell'usufruttuario la vendita dei frutti pendenti consentita dal proprietario, dato che tale vendita ha efficacia puramente obbligatoria sino al momento in cui i frutti non siano separati (art. 1472 del c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

472 Poiché ha il diritto di godere della cosa, l'usufruttuario ne acquista i frutti naturali e civili. In questa materia, per altro, è stata apportata una profonda modificazione al sistema del codice del 1865. Secondo questo sistema (art. 480), l'usufruttuario faceva suoi i frutti naturali che al cominciare dell'usufrutto trovava pendenti, benché maturati in tempo anteriore, e il proprietario faceva suoi i frutti che trovava pendenti al cessare dell'usufrutto, benché maturati nel tempo in cui questo durava. Si cercava di giustificare tale norma, osservando che così si troncava ogni possibile conflitto e si offriva una rapida attuazione e reintegrazione del diritto dell'usufruttuario e del proprietario; ma la giustificazione pone in evidenza come la norma fosse oltremodo empirica e contrastante, inoltre, con i più ovvi principi di equità, in quanto i frutti venivano acquistati dall'usufruttuario o dal proprietario senza indennità per le spese dei lavori e delle sementi. Ho perciò innovato il criterio seguito dal codice del 1865, stabilendo la regola che i frutti naturali, come i frutti civili, spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto (art. 984 del c.c., primo comma); ma ho in pari tempo preveduto il caso in cui il proprietario e l'usufruttuario si succedano nel godimento della cosa entro l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata. Tenuto conto delle gravi difficoltà di prova e delle incertezze che potrebbero sorgere, qualora la ripartizione si operasse con riferimento a ogni singolo prodotto, ho ritenuto opportuno disporre (art. 984, secondo comma) che dei frutti si formi un'unica massa e di questa si faccia la ripartizione tra proprietario e usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto nell'anno agrario o nel più lungo periodo produttivo. Cosi, se l'anno agrario ha avuto inizio il 10 novembre e l'usufrutto già in corso ha termine il 31 agosto dell'anno successivo, i frutti dell'anno agrario spetteranno indistintamente per dieci dodicesimi all'usufruttuario e per due dodicesimi al proprietario. Trattandosi però di frutti dei quali il ciclo produttivo ecceda l'anno agrario, occorrerà formare una massa distinta, da ripartirsi secondo la durata del diritto del proprietario e dell'usufruttuario nel più lungo ciclo di produzione. Nell'ultimo comma dell'art. 984 ha enunciazione il principio che le spese necessarie per la produzione e il raccolto sono a carico del proprietaria e dell'usufruttuario nella stessa proporzione in cui si ripartiscono i frutti, entro i limiti del valore di questi.

Massime relative all'art. 984 Codice Civile

Cass. civ. n. 23265/2022

Supposta l'originaria coincidenza fra la posizione di titolare della piena proprietà di un bene e quella di locatore, ove successivamente la piena proprietà, per eventi di carattere dichiarativo o costitutivo venga a scindersi nel senso dell'attribuzione della nuda proprietà e dell'usufrutto rispettivamente a soggetti diversi, la qualità di locatore, in virtù delle Disposizioni coordinate degli artt. 981, 984, 999 cod. civ., si concentra per tutti i riflessi, attivi e passivi, sostanziali e processuali, nel titolare dell'usufrutto, e ciò tanto nella costituzione dell'usufrutto per atto tra vivi, quanto nella costituzione mortis causa.

Cass. civ. n. 6168/1991

L'usufruttuario, cui spettano i frutti naturali e civili della cosa (art. 984 c.c.), può ricavare tali frutti anche dalla locazione della cosa stessa (art. 999 c.c.), stipulando il relativo contratto con il nudo proprietario che, in tal caso, assume le obbligazioni ed esercita i diritti del conduttore. (Nella specie, in base all'enunciato principio la C.S. ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva considerato locazione il contratto con il quale l'usufruttuario aveva concesso al nudo proprietario il godimento dell'immobile, ritenendo, attraverso l'interpretazione dell'effettiva volontà delle parti, che quello che queste ultime avevano definito come corrispettivo dell'usufrutto costituiva il canone mensile della locazione).

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