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Articolo 821 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Acquisto dei frutti

Dispositivo dell'art. 821 Codice Civile

I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce(1), salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri(2). In quest'ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione.

Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto(3).

I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.

Note

(1) E' controverso se l'acquisto dei frutti si perfezioni per il principio dell'accessione (934), o per la facoltà di godimento della cosa propria del diritto di proprietà (832).
(2) La titolarità dei frutti può essere, infatti, attribuita ad altri, dalla legislatore o per atto negoziale. In tale ipotesi la proprietà si acquisisce con la separazione, costituendo essa un caso di vendita di cosa futura, i cui effetti si palesano qualora la cosa venga ad esistenza.
(3) Tale comma è in sintonia con il principio per cui nessuno può arricchirsi svantaggiando al contempo qualcun'altro, come insegna il brocardo nemo locupletari potest cum aliena iactura (2041).

Brocardi

Fructus non intelleguntur nisi deductis impensis
Quod ex re nostra fit, nostrum est
Quod in fructus redigendos impensum est, non ambigitur ipsos fructus minuere debere

Spiegazione dell'art. 821 Codice Civile

Appartenenza dei frutti naturali. Il diritto di godimento da parte dei terzi. L'appartenenza dei frutti secondo la loro condizione. Il possessore di buona fede. L'usufruttuario
I frutti naturali, in quanto produzione della cosa madre, appartengono al proprietario della cosa: tale principio è così ovvio che non sarebbe stato necessario menzionarlo, e infatti la ragione dell'inserimento nel codice civile dell'articolo in esame va ravvisata nella seconda sua parte: « salvo che la proprietà non sia attribuita ad altri ».
Quest'attribuzione può aver luogo o per un diritto di godimento che altri abbia sulla cosa madre, come nel caso dell' usufruttuario, dell'enfiteuta o del creditore anticretico, o per una convenzione speciale, che abbia considerato i frutti come cosa futura, già separati dalla cosa madre. In effetti, l'articolo in esame aggiunge che la proprietà si acquista con la separazione, specificando però che quest'ultima fa acquistare un diritto di proprietà sui frutti indipendente da quello sulla cosa che li ha prodotti. Un diritto autonomo quindi, che può spettare al proprietario della cosa che li ha prodotti o ad un terzo.
Finchè la separazione non ha luogo la proprietà spetta al proprietario della cosa madre: in altre parole, la separazione dei frutti è un mezzo di acquisto per i terzi, non per il proprietario della cosa produttrice.
Vengono pertanto in gioco le distinzioni dei frutti indicate nell'art. 820 c.c., come si vedrà più avanti.
Acquisto dei frutti civili
I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto. Il nuovo codice non ha pertanto innovato rispetto al codice precedente e, del resto, non aveva alcuna ragione per farlo.
Restituzione dei frutti civili
Dai principi ora accennati si traggono le seguenti conseguenze:
a) Il possessore di buona fede fa suoi i frutti civili e naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale. Egli fino alla restituzione della cosa risponde verso il rivendicante dei frutti percetti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data usando la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1148 del c.c.). Ha però diritto, nel restituire i frutti indebitamente percetti, al rimborso delle spese necessarie per la produzione e il raccolto, entro i limiti del valore dei frutti (art. 1149 del c.c.).
b) Secondo il codice del 1865 i frutti naturali che al cominciare dell'usufrutto non erano ancora separati dalla cosa che li produceva appartenevano all'usufruttuario; quelli che non erano ancora separati quando l'usufrutto finiva appartenevano al proprietario, senza compenso nell'uno e nell'altro caso dei lavori e delle sementi. Il nuovo codice ha adottato un diverso sistema (art. 984 del c.c.), in forza del quale i frutti civili e naturali spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto. Se il proprietario e l'usufruttuario si succedono nel godimento della cosa entro l'anno agrario o nel corso di un periodo produttivo di maggiore durata, l'insieme di tutti i frutti si ripartisce fra l'uno e l'altro in proporzione della durata del rispettivo diritto nel periodo stesso.
c) Il genitore che, cessato l'usufrutto legale, ha continuato a godere dei beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza obbligo di render conto dei frutti, é tenuto (in suo luogo sono tenuti gli eredi) a consegnare soltanto i frutti sussistenti al tempo della domanda, senza obbligo per quelli già consumati (art. 324 del c.c.).
d) Uguale norma vige per i frutti dei beni parafernali goduti dal marito senza procura se la moglie non ha fatto opposizione con atto scritto, ovvero se il marito li ha goduti con procura ma senza obbligo di rendere conto dei frutti.
La deduzione delle spese per la coltivazione e il raccolto
Per determinare l'ammontare dei frutti da restituire, come già si è accennato, occorre dedurre le spese sostenute per la produzione e il raccolto. L'attuale codice non parla di possessore di buona o di mala fede, pertanto non è più necessario distinguere fra l'uno l'altro per l'esercizio di tale diritto, vale a dire della deduzione delle spese. Si tratta della tutela del lavoro e la Commissione reale nella sua relazione osservò che un lavoro, se fatto anche da un lavoratore in mala fede, rappresenta sempre un lavoro necessario e generalmente utile. È comunque pacifico che restano salve le ragioni eventuali di danno contro il possessore di mala fede per parte del proprietario, cui la cosa è restituita.
Le spese deducibili sono quelle necessarie per la produzione e il raccolto. Se le spese necessarie superano quelle normali esse sono ugualmente dovute, purchè non superino il valore dei frutti. La legge non parla di quelle occorse per la conservazione dei frutti stessi, come fa invece qualche legislazione estera, ma deve ritenersi che anche per queste vi sia diritto di rimborso.
Quanto alle spese per riparazioni, miglioramenti e addizioni fatte dal possessore si rinvia all' art. 1150 del c.c..
Creditore pignoratizio e terzi acquirenti dei frutti
Il principio secondo cui la proprietà dei frutti si acquista con la separazione risolve le non poche controversie sorte fra gli acquirenti dei frutti ei creditori che hanno proceduto al pignoramento dei frutti ancora pendenti. Poichè gli acquirenti non hanno ancora acquistato proprietà dei frutti pendenti non possono opporre il loro diritto ai creditori pignoranti, nè rileva che il loro acquisto abbia data anteriore rispetto al pignoramento. Invece sui frutti raccolti, ancorchè tuttora sul fondo, il diritto degli acquirenti può farsi valere contro i creditori pignoranti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

391 Nel capo concernente i beni in generale ho inserito la distinzione dei frutti naturali e civili, che il codice del 1865 conteneva nel titolo della proprietà, e precisamente nel capo relativo al diritto di accessione sui prodotti della cosa. La nozione dei frutti naturali coincide con la nozione che ne dava il codice precedente l'art. 444, secondo comma). Frutti naturali sono quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o non vi concorra l'opera dell'uomo (art. 820 del c.c., primo comma). Riceve formulazione espressa (art. 820, secondo comma) il principio, enunciato dal codice del 1865 soltanto in modo indiretto in tema di usufrutto (art. 480), che i frutti, finché restano attaccati alla cosa che li produce, non hanno entità autonoma, ma formano parte della cosa stessa; il che non impedisce che di essi si possa disporre come di cosa mobile futura. L'acquirente non avrà che il diritto alla separazione; solo quando questa si sarà effettuata, la proprietà dei frutti verrà a scindersi dalla proprietà della cosa fruttifera. Nel definire i frutti civili (art. 820, ultimo comma), sostituendo la formula del codice anteriore (art. 444, terzo comma), che definiva tali i frutti che si ottengono «per occasione dalla cosa», ho posto in luce il rapporto giuridico di cui la cosa è oggetto, come quello attraverso il quale la cosa diviene fonte di reddito economico. Nell'acquisto dei frutti naturali si distingue l'ipotesi che essi spettino al proprietario della cosa che li produce o ad altri: il momento della separazione è decisivo per l'acquisto da parte dell'avente diritto che sia diverso dal proprietario (art. 821 del c.c., primo comma). Naturalmente questa distinzione non ha riscontro per i frutti civili, dove la nozione del frutto è soltanto metaforica e il diritto alla prestazione è fondato sul rapporto giuridico che costituisce l'obbligo: perciò l'art. 821, ultimo comma, riproducendo l'art. 481 del codice del 1865, afferma che essi si acquistano giorno per giorno, ín ragione della durata del diritto. Il principio che fructus intelleguntur deductis impensis ha enunciazione nel secondo comma dell'art. 821, per il quale chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.

Massime relative all'art. 821 Codice Civile

Cass. civ. n. 16700/2015

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 821, comma 2, e 1149 c.c., il diritto alla restituzione dei frutti nasce limitato dalle spese sostenute per la relativa produzione, sicché il restituente può dedurle senza necessità di proporre apposita domanda giudiziale.

Cass. civ. n. 14461/2011

Nell'ipotesi di "emptio spei speratae", a norma dell'art. 1472, secondo comma, c.c., la vendita è soggetta alla "condicio iuris" della venuta ad esistenza della cosa alienata, la cui mancata realizzazione comporta non già la risoluzione del contratto per inadempimento, bensì la sua nullità per mancanza dell'oggetto. E poiché, ove si tratti dei frutti naturali della cosa, il passaggio di proprietà avviene, a mente dell'art. 821 c.c., con la separazione dei primi dalla seconda, ne consegue che il rischio del verificarsi di eventi che impediscano la venuta ad esistenza dei frutti naturali della cosa, al pari del rischio della mancata venuta ad esistenza di quest'ultima, è a carico del venditore, giacché grava su di esso, salvo patto contrario, l'obbligazione di separazione dei frutti dalla cosa principale che si trovi nel suo dominio e possesso e, dunque, nella sua disponibilità giuridica e materiale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo, per inesistenza dell'oggetto, la compravendita di frutti pendenti da un agrumeto mai venuti a maturazione a causa di gelate).

Cass. civ. n. 19349/2005

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 821, secondo comma, e 1129 c.c., il diritto alla restituzione dei frutti nasce limitato dalle spese sostenute per la relativa produzione, sicché il restituente può dedurle senza necessità di propone apposita domanda giudiziale. (Principio dalla S.C. affermato con riferimento ad un'ipotesi di obbligo di restituzione, nell'ambito del rendiconto con gli altri coeredi ex art. 724, secondo comma, c.c., di frutti civili prodotti da beni assegnati in base a progetto divisionale esecutivo di comunione ereditaria, successivamente sostituito da un secondo progetto).

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