Relazione al Codice Civile
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1197 Ho abbandonato la formula del codice del 1865 (art. 2105) che, nel dare una definizione unitaria dell'usucapione e della prescrizione, sembrava estendere - sebbene indubbiamente tale non fosse l'intento della legge - l'usucapione a tutti i diritti, mentre questa è limitata ai diritti reali, e circoscrivere la prescrizione ai diritti di obbligazione. Con formula più propria e meno scolastica, la prescrizione è dall'
art. 2934 del c.c., primo comma, riferita ai diritti in genere. Enunciate il principio che ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge, occorreva far richiamo alle eccezioni che limitano il principio. Tra queste precipua quella costituita dai diritti sottratti per la loro natura alla disponibilità delle parti: è riservato alla dottrina il compito di elaborare tale categoria e di delinearne l'àmbito.