(massima n. 2)
Ai fini della riduzione proporzionale dell'ipoteca iscritta a norma del secondo comma dell'art. 2873 c.c.. il calcolo se il debito originario si sia estinto di almeno un quinto, per effetto di pagamenti parziali, va effettuato sommando al capitale gli interessi, secondo il tasso convenzionale, per le sole tre annualità indicate dall'art. 2855, secondo comma, c.c. e, quindi, gli interessi per le annualità successive al pignoramento, ma solo al tasso legale, secondo la previsione del terzo comma dell'art. 2855.