Seguendo il principio posto dall'art. #876# del vecchio codice del 1865 l’art. 667 stabilisce, in merito all’oggetto della prestazione da parte dell’onerato, che la cosa legata deve essere prestata
nello stato in cui si trova al momento della morte del testatore: il legatario, quindi, si avvantaggia dei miglioramenti e subisce i deterioramenti ai quali la cosa legata sia andata soggetta, fino all’apertura della successione; ma non lo riguardano quelli che si siano verificati posteriormente.
I
miglioramenti, però, non sono da confondere con la trasformazione della cosa legata, poiché se la cosa legata sia trasformata in un’altra, in modo da perdere la precedente forma e la primitiva denominazione, il legato si intende revocato (art.
686, comma 2).
Dai miglioramenti, la legge distingue gli
acquisti posteriori, i quali sono dovuti al legatario, ove si verifichino due condizioni: a) che gli acquisti siano
contigui al fondo; b) che costituiscano con esso una
unità economica.
Ai sensi dell'art. #847# codice 1865, gli acquisti posteriori non erano dovuti neppure se fossero stati contigui al fondo. L’art. 667 li dichiara dovuti, in questo caso soltanto, sotto l'ulteriore condizione che essi costituiscano un'unità economica. Questa espressione è non solo elastica, ma anche abbastanza indeterminata: i dubbi che potranno sorgere con riferimento ad essa si risolveranno caso per caso.
Piuttosto, è da osservare che il rapporto materialistico della contiguità, costituente un limite all’applicabilità della norma, è eterogeneo e in un certo senso contrastante con quello, di altra natura, che si risolve nell’unità economica. Questo avrebbe dovuto, date le premesse sulle quali si fonda, essere assorbente, e superare l’altro, che è residuo di criteri che stavano, coerentemente, alla base della legislazione precedente.
Nell’ambito della disposizione in oggetto sono da comprendere non solo gli acquisti derivativi, ma anche quelli originari (per avulsione od altre forme di accessione immobiliare), rispetto ai quali, però, sarà facile normalmente accertare la contiguità e il sorgere dell’unità economica.
La cosa dev’essere consegnata con tutte le sue pertinenze: mentre l’art. #876# del codice del 1865 parlava di “accessori necessari”, adoperando una formula che diede luogo a discussioni e controversie, il codice attuale utilizza il concetto di pertinenze.
Una situazione particolare è quella disciplinata dall’art. 667, comma 2, che impone vengano trasferite al legatario le fabbriche costruite sul fondo. Se esse esistevano al tempo della confezione del testamento, si considereranno come pertinenze; se non esistevano, sono da considerare come miglioramenti: nell’uno e nell’altro caso sono dovute al legatario.