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Articolo 667 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Accessioni della cosa legata

Dispositivo dell'art. 667 Codice Civile

La cosa legata, con tutte le sue pertinenze(1) [817 ss. c.c.], deve essere prestata al legatario [649 c.c.] nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore(2).

Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo(3) [934 ss. c.c.], sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l'applicabilità del secondo comma dell'articolo 686(4).

Se il fondo legato è stato accresciuto(5) con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica [846 c.c.](6).

Note

(1) Si tratta di un'applicazione specifica del principio generale in base al quale la pertinenza segue la sorte del bene principale (v. art. 818 del c.c.).
(2) Il bene può aver subito miglioramenti (es. la ristrutturazione dell'immobile) o deterioramenti (es. l'usura del veicolo), sia per opera del testatore che per cause estranee alla sua volontà.
(3) Opera, in tale caso, il principio di accessione di cui all'art. 934 del c.c. in base al quale la costruzione fatta sul suolo diviene proprietà di colui a cui appartiene il suolo (c.d. "superficies solo cedit").
(4) Ove il bene sia stato trasformato radicalmente, il legato si intende revocato (es. se il testatore ha legato un fabbricato ad uso agricolo che negli anni sia stato trasformato in una lussuosa villa).
(5) Ossia quando il fondo legato sia stato ampliato per mezzo di acquisti successivi da parte del testatore.
Tale previsione costituisce un'eccezione alla regola generale secondo cui ogni attribuzione a favore del legatario deve essere contenuta in un'ulteriore disposizione e il suo fondamento si rinviene nella volontà del legislatore di preservare l'unità economica del fondo.
(6) Può accadere che i miglioramenti siano stati apportati successivamente all'apertura della successione. Si pensi all'erede legittimo che abbia ristrutturato un immobile pervenutogli mortis causa e successivamente abbia scoperto l'esistenza di un testamento che dispone un legato sulla medesima abitazione. In tal caso è applicabile non la norma in commento, bensì l'art. 1150 del c.c..

Ratio Legis

Tra la redazione del testamento e l'apertura della successione possono trascorrere diversi anni, durante i quali lo stato delle cose legate può essere soggetto a numerosi cambiamenti. La norma in commento determina i criteri pratici per dare esecuzione alle disposizioni a titolo particolare pur in presenza dei predetti mutamenti.

Spiegazione dell'art. 667 Codice Civile

Seguendo il principio posto dall'art. #876# del vecchio codice del 1865 l’art. 667 stabilisce, in merito all’oggetto della prestazione da parte dell’onerato, che la cosa legata deve essere prestata nello stato in cui si trova al momento della morte del testatore: il legatario, quindi, si avvantaggia dei miglioramenti e subisce i deterioramenti ai quali la cosa legata sia andata soggetta, fino all’apertura della successione; ma non lo riguardano quelli che si siano verificati posteriormente.
I miglioramenti, però, non sono da confondere con la trasformazione della cosa legata, poiché se la cosa legata sia trasformata in un’altra, in modo da perdere la precedente forma e la primitiva denominazione, il legato si intende revocato (art. 686, comma 2).

Dai miglioramenti, la legge distingue gli acquisti posteriori, i quali sono dovuti al legatario, ove si verifichino due condizioni: a) che gli acquisti siano contigui al fondo; b) che costituiscano con esso una unità economica.
Ai sensi dell'art. #847# codice 1865, gli acquisti posteriori non erano dovuti neppure se fossero stati contigui al fondo. L’art. 667 li dichiara dovuti, in questo caso soltanto, sotto l'ulteriore condizione che essi costituiscano un'unità economica. Questa espressione è non solo elastica, ma anche abbastanza indeterminata: i dubbi che potranno sorgere con riferimento ad essa si risolveranno caso per caso.
Piuttosto, è da osservare che il rapporto materialistico della contiguità, costituente un limite all’applicabilità della norma, è eterogeneo e in un certo senso contrastante con quello, di altra natura, che si risolve nell’unità economica. Questo avrebbe dovuto, date le premesse sulle quali si fonda, essere assorbente, e superare l’altro, che è residuo di criteri che stavano, coerentemente, alla base della legislazione precedente.
Nell’ambito della disposizione in oggetto sono da comprendere non solo gli acquisti derivativi, ma anche quelli originari (per avulsione od altre forme di accessione immobiliare), rispetto ai quali, però, sarà facile normalmente accertare la contiguità e il sorgere dell’unità economica.
La cosa dev’essere consegnata con tutte le sue pertinenze: mentre l’art. #876# del codice del 1865 parlava di “accessori necessari”, adoperando una formula che diede luogo a discussioni e controversie, il codice attuale utilizza il concetto di pertinenze.
Una situazione particolare è quella disciplinata dall’art. 667, comma 2, che impone vengano trasferite al legatario le fabbriche costruite sul fondo. Se esse esistevano al tempo della confezione del testamento, si considereranno come pertinenze; se non esistevano, sono da considerare come miglioramenti: nell’uno e nell’altro caso sono dovute al legatario.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

322 Un ultimo rilievo è stato fatto a proposito della norma che regola la sorte delle accessioni della cosa legata (art. 667 del c.c.). Non è stato approvato il criterio, seguìto dal progetto definitivo, di attribuire al legatario gli acquisti posteriori che hanno accresciuto il fondo legato, purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica. E' stato proposto invece di stabilire che gli acquisti posteriori sono dovuti al legatario sempre quando il testatore abbia inteso con essi costituire un fondo unico. Ma questa seconda soluzione, fondata sopra una mera presunzione di volontà del testatore, mi è sembrata meno opportuna dell'altra, e perciò ho tenuto fermo su questo punto il progetto definitivo.

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