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Articolo 680 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Revocazione espressa

Dispositivo dell'art. 680 Codice Civile

La revocazione espressa(1) può farsi soltanto con un nuovo testamento [587 ss. c.c.](2), o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara(3) di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore(4)(5) [681, 682, 684 c.c.].

Note

(1) La revocazione espressa consiste in una dichiarazione di volontà, unilaterale e non recettizia, mediante la quale si rendono inefficaci le disposizioni testamentarie precedenti.
(2) Il testamento successivo revoca quello precedente a prescindere dalla forma utilizzata: un testamento pubblico può essere reso inefficace da un successivo testamento olografo.
(3) Non è ammessa la rappresentanza.
(4) Tale dichiarazione può essere contenuta anche in un atto notarile avente un contenuto giuridico ulteriore rispetto alla revoca.
(5) Dalla revocazione espressa si distingue quella tacita che può verificarsi in caso di:
- testamento posteriore incompatibile con quello anteriore (v. art. 682 del c.c.);
- distruzione del testamento olografo (v. art. 684 del c.c.);
- ritiro di un testamento segreto in cui difettino i requisiti del testamento olografo (v. art. 685 del c.c.);
- alienazione e trasformazione della cosa legata (v. art. 686 del c.c.).

Ratio Legis

Il formalismo richiesto per la revoca di un testamento da un lato richiama l'attenzione del suo autore sull'importanza dell'atto, dall'altro rende più difficoltoso per i terzi influire sulla volontà del testatore.

Brocardi

Posteriore testamento, quod iure perfectum est, superius rumpitur
Probatio mutatae voluntatis ab heredibus exigenda est

Spiegazione dell'art. 680 Codice Civile

La norma disciplina la revoca espressa, riproducendo sostanzialmente l’art. #917# del vecchio codice del 1865.
È noto che, sotto la vigenza della legislazione precedente, si dubitava che potesse valere come testamento, ai fini della revoca, un negozio che avesse contenuto soltanto la revoca o disposizioni di carattere non patrimoniale. Il nuovo legislatore non ha ritenuto di dover risolvere espressamente la questione, essendosi reputato sufficiente l’implicito riferimento all’art. 587 secondo comma, che offrirebbe un più ampio concetto del testamento, il quale potrebbe essere costituito anche da disposizioni di carattere non patrimoniale.
Su questo punto, la cui delicatezza si era rivelata già agli interpreti della legislazione precedente, non sembra si possa essere del tutto tranquilli. Basterà, infatti, rilevare che l’art. 587 comma 1 definisce il testamento facendo riferimento alla disposizione “di tutte le proprie sostanze o di parte di esse” (analogamente all’art. #759# codice 1865). Nel capoverso, poi, non amplia quel concetto, né vi contraddice, ma soltanto fa salva l'efficacia delle disposizioni di carattere non patrimoniale, anche se manchino nel testamento disposizioni di carattere patrimoniale. Se ne deduce, ragionando rigorosamente, che il testamento (in senso proprio) si ha quando l’atto contenga disposizioni di carattere patrimoniale; ma che, tuttavia, un atto che abbia la forma del testamento è sufficiente perché abbiano efficacia le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento (si badi al tenore di queste espressioni del testo legislativo).

Il dubbio, dunque, sussiste: a) perché l’art. 680 parla di testamento e non di atto avente la forma del testamento; b) perché la revoca non può considerarsi come disposizione non patrimoniale che possa essere contenuta in un testamento.
Sul primo punto non c’è dubbio: il testo è chiaro. Per superare l’ostacolo, bisognerebbe interpretare estensivamente il termine “testamento”.
Sul secondo punto, è agevole rilevare che, anche se la revoca si consideri come disposizione, essa è sempre in eccesso e in difetto, rispetto a quelle delle quali si tratta, poiché: 1) ha carattere patrimoniale, ma contenuto soltanto negativo; 2) è atto tra vivi e non mortis causa.
D'altra parte, sarebbe stato opportuno mantenere la disposizione riferentesi espressamente ed esclusivamente al testamento fittizio, per risolvere, a contrario, ogni questione relativa all’ipotesi di caducità o di inefficacia del testamento posteriore contenente la revoca, nel senso della validità della revoca medesima.
Sull'opportunità di mantenere le garanzie formali, non pare si possa dubitare, essendo molto più facile, nell'imminenza della morte, indurre una persona a fare un atto di estrema semplicità piuttosto che portarla a compiere un atto che determini in modo preciso il suo volere.

Massime relative all'art. 680 Codice Civile

Cass. civ. n. 11472/2020

La previsione di cui all'art. 681 c.c. prevede che la revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata, ma sempre con le forme previste dall'art. 680 c.c., ovvero con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da notaio. Peraltro, la detta disposizione, che disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione espressa, nei limiti in cui la revoca tacita sia desumibile dalla redazione di un successivo testamento le cui disposizioni siano incompatibili con quelle precedenti, ponendosi al più un problema di interpretazione in ordine alla volontà complessiva del testatore di far rivivere o meno le disposizioni già revocate.

Cass. civ. n. 22983/2013

La revocazione espressa del testamento può farsi, ai sensi dell'art. 680 cod. civ., oltre che con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, con un nuovo testamento, mediante una dichiarazione di volontà unilaterale e non recettizia, diretta a togliere, in tutto o in parte, efficacia giuridica a precedenti disposizioni testamentarie dello stesso revocante; ne consegue che, a tal fine, non può essere considerata come una formula di stile l'espressione "revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria" contenuta nel testamento posteriore.

Cass. civ. n. 4119/1986

La revoca tacita del testamento olografo non è ammessa in via generale potendo essa risultare soltanto dal compimento degli atti o fatti indicati in modo tassativo dalla legge, i quali implicano l'inequivoca volontà del testatore di revocare le sue precedenti disposizioni testamentarie. (Nella specie, in applicazione del suriportato principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente la corte d'appello non aveva ammesso la prova orale diretta a dimostrare che il testatore aveva manifestato la volontá di revoca incaricando il coniuge di distruggere l'olografo).

Cass. civ. n. 1964/1986

La revoca espressa del testamento consiste in una dichiarazione di volontà unilaterale e non recettizia, diretta a togliere in tutto o in parte efficacia giuridica a precedenti disposizioni testamentarie dello stesso revocante, e può essere manifestata con un testamento posteriore, anche privo di ulteriori disposizioni patrimoniali, oppure con un atto notarile redatto alla presenza di due testimoni.

Cass. civ. n. 829/1975

La norma dell'art. 680 c.c. sulla revoca del testamento riguarda esclusivamente le disposizioni di ultima volontà, cioè gli atti di volontà, non già le dichiarazioni di scienza (nella specie, confessione) che restano ferme anche in caso di revoca delle disposizioni testamentarie.

Cass. civ. n. 1405/1968

È valida ed efficace la revoca di un precedente testamento (contenente disposizioni patrimoniali) espressa in un atto che del testamento ha soltanto i requisiti formali e non pure i sostanziali.

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Pier Luigi B. chiede
venerdì 30/12/2011 - Toscana
“un testamento pubblico, col quale si" revoca ogni precedente testamento " e si istituisce un legato per i denari e titoli sul c c ed in ogni modalità conservati, può dirsi contenga revoca in tutto o solo in parte di un precedente testamento olografo in cui si lasciava tutto in eredità?”
Consulenza legale i 02/01/2012

Caratteristica del testamento è la sua incondizionata ed irrinunciabile revocabilità fino al momento della morte. Lo scopo è quello di permettere l'eliminazione del regolamento di interessi precedentemente disposto, quando sopraggiunga un mutato apprezzamento della sua convenienza secondo il pensiero e l'inclinazione d'animo del testatore. La revoca del testamento può quindi definirsi come una sorta di ritrattazione di un atto giuridico compiuta dall'autore dello stesso, che può essere fatta fino in punto di morte (salva la capacità d'intendere e volere, ovviamente).

La revoca espressa del testamento consiste nell'atto negoziale a mezzo del quale il testatore esprime l'intento di porre nel nulla totalmente (come nel caso di specie) o parzialmente le proprie precedenti disposizioni di ultima volontà. Essa può venire attuata in due forme: mediante un nuovo testamento o in forza di atto pubblico unicamente fine a se stesso, ricevuto da notaio in presenza di due testimoni.

Nel caso di specie si tratta di una vera e propria revoca espressa della totalità delle disposizioni precedenti, effettuata attraverso un nuovo testamento pubblico diretto a togliere efficacia giuridica al precedente testamento olografo. Saranno dunque valide le disposizioni a titolo particolare contenute nel nuovo testamento pubblico. Inoltre, se con quest'ultimo il de cuius ha disposto solo di alcuni beni, accanto alla successione testamentaria si aprirà la successione legittima e quindi i beni non indicati in testamento saranno devoluti agli eredi più prossimi secondo le regole della successione legittima.