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Articolo 2611 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Cause di scioglimento

Dispositivo dell'art. 2611 Codice Civile

Il contratto di consorzio si scioglie:

  1. 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata [2603 n. 1, 2604];
  2. 2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo [2603, n. 1];
  3. 3) per volontà unanime dei consorziati [2604, 2607];
  4. 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'articolo 2606, se sussiste una giusta causa;
  5. 5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge [2619];
  6. 6) per le altre cause previste nel contratto(1).

Note

(1) Tra le cause di scioglimento non è prevista l'ipotesi della riduzione ad un unico soggetto consorziato, in quanto la sola liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti e la definizione di tutte le controversie giudiziarie può determinare lo scioglimento.

Massime relative all'art. 2611 Codice Civile

Cass. civ. n. 6214/2013

La riduzione ad un unico soggetto consorziato non è prevista dall'art. 2611 cod. civ. tra le cause di scioglimento del consorzio e non comporta, pertanto, l'estinzione del medesimo, evento che può essere determinato solo dall'effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso.

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