(massima n. 1)
In materia di consorzi, anche se la legge non precisa esattamente quali siano gli organi di tali enti, dal complesso delle disposizioni dettate dagli artt. 2603, secondo comma, n. 4, 2612, secondo comma, n. 4 e 2613 c.c. deriva che detta qualifica, mentre spetta senz'altro a coloro i quali hanno la direzione dei consorzi, non può essere esclusa in capo ad altri soggetti cui sia conferito un incarico diverso, con conseguente idoneità dell'attività di tali soggetti a far sorgere la responsabilità solidale a carico dei consorziati ex art. 2615, secondo comma, c.c.