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Articolo 1332 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Adesione di altre parti al contratto

Dispositivo dell'art. 1332 Codice Civile

Se ad un contratto possono aderire altre parti(1) e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari [2528](2).

Note

(1) La fattispecie si riferisce ai c.d. contratti aperti, cioè quelli che sono aperti all'adesione di terzi, tra i quali, tipicamente, quelli che vogliono costituire organizzazioni a carattere associativo come le società cooperative. Essi si contrappongono ai contratti a struttura chiusa che, seppur plurilaterali, non sono orientati a dare ingresso a terzi: ad esempio, le società lucrative.
(2) Tali soggetti devono essere inquadrati come proponenti poichè ad essi è rivolta l'accettazione. La loro proposta può essere indirizzata a soggetti in possesso di precisi requisiti ovvero a tutti indistintamente, nel qual caso si qualifica come offerta al pubblico (1336 c.c.).

Ratio Legis

La norma detta una regola supplettiva per l'ipotesi in cui il contratto non preveda le modalità di adesione dei nuovi contraenti e dispone che debbano deliberare l'organo apposito o i soli contraenti originari, questi ultimi in quanto sono coloro che hanno originato la struttura associativa.

Spiegazione dell'art. 1332 Codice Civile

Adesione ad un contratto aperto e contratto per adesione

Adesione, nel più semplice significato, è prestazione del con senso ad un contratto proposto da altri; per tal riguardo non si distingue dall’accettazione. Ma la distinzione deve tuttavia farsi in base all'art. 1332, perché questo indica come adesione la partecipazione di un soggetto ad un contratto già perfetto fra altri che, con clausola apposita (clausola di adesione), hanno riservato a terzi la possibilità di accedere al rapporto fra loro precostituito (c.d. contratti aperti).

L'art 1332 acquista poi all’adesione un significato particolare che non la fa confondere con il consenso prestato nei contratti a contenuto predeterminato da una sola parte, ai quali si dà la denominazione di contratti per (o di) adesione, ma nei quali il consenso serve a produrre un contratto, non, come nell'adesione prevista dall'art. 1332, ad integrarne nella parte soggettiva uno preesistente. Un accostamento fra l’adesione ad un contratto aperto e l'adesione a un contratto a contenuto predisposto può farsi soltanto con riferimento alla circostanza che in entrambe la prestazione del consenso non chiude un periodo di proposte e di controproposte, ma è accettazione, nel loro complesso, delle clausole predeterminate, dall'aderente non discusse preventivamente, e delle quali anti non gli è permessa la discussione. Ne risultano in entrambi i casi contratti dettati anziché contratti trattati, con la sola differenza che, nell'ipotesi. considerata dall'art. 1332, l'aderente accede ad un contratto che a sua volta può essere stato dettato fra altri soggetti, ma che è già un contratto, mentre, nelle altre ipotesi, il contenuto che l’aderente accetta è compreso in uno schema tipo, la cui elaborazione è atto preparatorio degli elementi di un futuro contratto, e rimane nella sfera interna di colui che la compie fino a quando il risultato non se ne distacca come invitatio ad offerendum o come offerta (v. anche ultra, sub articoli 1341 e 1342, n. 3).


La clausola di adesione come proposta

L'identificazione compiuta in principio del paragrafo precedente fra adesione ad un contratto aperto e accettazione si giustifica col fatto che i1 contratto aperto, nella clausola di adesione, contiene una proposta indirizzata a tutti coloro che si trovavano in una condizione giuridica prefissata e avente per contenuto la partecipazione al contratto stesso. La proposta è rivolta a persone indeterminate comprese in una determinata categoria; ma se è conosciuta preventivamente la composizione del gruppo a cui è indirizzata, l’offerta sostanziale è diretta a tutte le persone note che lo compongono (v. ultra, sub art. 1336, n. 1). Offerta dunque che ha la direzione verso un soggetto o una serie determinata di soggetti; ma che ciò nonostante non è recettizia, perché non se ne esige la comunicazione agli interessati. Essa risulta non da un atto semplice, come la proposta ordinaria, ma da un atto collettivo, in quanto, se le dichiarazioni si pongono l'una di fronte all'altra per formare il rapporto al quale si riferisce la clausola, si pongono in un fascio per formare l’offerta di partecipare al rapporto stesso. Il che non vuole certo dire che il c.d. contratto aperto sia un atto collettivo, come si è sostenuto; ma vuole affermare una singolarità di natura della clausola di adesione che, come ogni manifestazione collettiva, presuppone un rapporto interno fra coloro che la compiono, giustificativo dell'interesse che spinge alla dichiarazione comune. Dall'atto collettivo promanano manifestazioni unificate (v. supra, sub art. 1321, n. 5), mentre dal contratto aperto promanano manifestazioni coincidenti, pure appropriabili ad opera di soggetti che non hanno partecipato alla formazione del contratto.

Come offerta, la clausola di adesione deve risultare espressamente dal contratto al quale accede. Non può desumersi dallo scopo attribuito al contratto stesso e dalla circostanza che la realizzazione di questo scopo dipende dalla necessità che al rapporto partecipino altri soggetti, perché l'indicazione di una finalità contrattuale, semplicemente enunciativa non costituisce manifestazione di volontà diretta ad ottenere la cooperazione di coloro. che possono essere interessati alla loro attuazione; e le modalità di tale attuazione sono estremi di fatto, non espressione di volontà. Quando anche lo scopo del contratto si possa raggiungere senza che al rapporto partecipino terzi, tanto meno la clausola di adesione può desumersi dalla dichiarazione delle parti di operare nel vantaggio anche di terzi e per la disciplina di un interesse che divisibilmente o indivisibilmente spetterebbe pure a terzi. Ed infine, perché si abbia una clausola di adesione, occorrerà escludere che, invece di offrire a terzi la partecipazione al rapporto, le parti abbiano inteso semplicemente vincolarsi l'una verso l'altra a non rifiutare adesioni di terzi al rapporto.

Così la clausola di adesione assume solitamente il carattere di manifestazione dell'autonomia contrattuale. Assume questo carattere anche quando la legge prevede la possibilità che il contratto sia aperto all'adesione di terzi, ma codesta possibilità non considera come effetto necessario del contratto: a proposito della cessione dei beni a creditori, ad esempio, il codice accenna a soggetti che hanno concluso i1 contratto o vi hanno aderito (articoli 1981 e 1985), ma non esclude che il contratto possa, per volontà delle parti, essere chiuso ad adesioni successive.


Modalità ed effetti dell’adesione

L'adesione, come accettazione di proposta, produce l'effetto di rendere attuale la partecipazione dell'aderente al contratto subito che è conosciuto da colui che è legittimato a riceverlo secondo il contratto o secondo la legge. La clausola di adesione può indicare la per­sona alla quale l'adesione va diretta; in tal caso l'adesione non è efficace se è indirizzata ad altri, per quanto questi possa essere un rappresentante delle parti per l'attuazione degli scopi perseguiti col contratto. Il rappresentante predetto è legittimato a ricevere l'adesione solo quando la clausola di adesione non preordina una speciale legittimazione per tale recezione; egli in tal caso ha poteri derivantigli dalla legge, che si aggiungono a quelli diversi conferitigli espressamente dalle parti, perché la legge ha voluto presumere che rientri nell'attuazione dello scopo contrattuale anche l'attività giuridica produttiva dell'integrazione soggettiva del rapporto. E’ un rappresentante per l'attuazione del contratto il liquidatore che si nomini ai fini della vendita dei beni ceduti ai creditori e per la ripartizione del loro ricavo (art. 1983); ma non è legittimato a ricevere l'adesione un rappresentante delle parti al quale sia stato dato un incarico di carattere secondario nell'economia del rapporto. D'altra parte deve trattarsi di un rappresentante noto all'aderente o che l'aderente avrebbe dovuto conoscere.

In ogni caso diverso da quelli già contemplati, l'adesione va rivolta, a tutti i contraenti originari; ai contraenti originari soltanto e non anche a coloro che hanno potato già aderire al contratto, che non sono espressamente ricordati dall'art. 1332, come sono ricordati negli articoli 1981 e 1985. I contraenti originari, limitatamente allo scopo al quale intendeva mirare la clausola di adesione, sono rappresentanti legali anche degli aderenti successivi alla conclusione del contratto; essi devono avere tutti conoscenza dell'adesione, e perciò l'effetto di questa comincia a sorgere solo quando l'adesione diviene nota a tutti.

L'effetto è però subordinato all'esistenza dei presupposti previsti dalla clausola di adesione per la partecipazione al contratto. Se questa clausola richiede una manifestazione dei contraenti originari perché l'adesione svolga le sue conseguenze, in realtà non esige una manifestazione di volontà dei destinatari dell'adesione, che ne implichi accettazione, ma deferisce ai destinatari stessi l'accertamento dell'esistenza dei presupposti che consentono di ritenere efficace l'adesione stessa. L'accertamento retroagisce per sua natura; e perciò l'esercizio del potere spettante ai contraenti originari non sposta il momento di efficacia dell'adesione.

Questo accertamento non ha nulla da vedere con l'ammissione alla quale accennano gli articoli 16, 2518, n. 7, 2603, n. 5 e che si riferisce a casi di contratti aperti ex lege, per i quali, non potendosi prospettare una clausola di adesione, deve anche escludersi che la dichiarazione di chi vuole accedere al rapporto, sia raffigurabile come accettazione di una proposta.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1332 Codice Civile

Cass. civ. n. 3059/2017

In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti postali, l'accordo del 10 luglio 2008, intervenuto tra Poste italiane s.p.a. e le organizzazioni sindacali - non avente natura giuridica di contratto per adesione ex art. 1332 c.c. - non può essere applicato agli assunti dopo l'1 gennaio 2006, in forza di contratto a termine stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, esulando detta tipologia contrattuale dall'ambito applicativo dell'accordo, né è ravvisabile in tale esclusione una violazione dell'art. 3 Cost., per disparità di trattamento con i lavoratori assunti con contratti a termine stipulati per le causali di cui all'art. 1 dello stesso decreto, trattandosi di situazioni non omogenee ed oggettivamente incomparabili, e risultando altresì ragionevole la scelta aziendale di consolidare i rapporti di lavoro ancora in essere in virtù di un provvedimento giudiziale non ancora passato in giudicato.

Cass. civ. n. 3180/1985

La promessa unilaterale di pagamento, che venga indirizzata ad una delle parti di un contratto da un terzo che sia rimasto ad esso estraneo, ove si riferisca ad un sottostante rapporto obbligatorio autonomo e distinto rispetto a quello costituito tra le parti del contratto stesso, non comporta adesione a norma dell'art. 1332 c.c. ad un contratto già stipulato con la conseguente sua trasformazione in contratto plurilaterale, anche quando tale promessa, al fine di individuare il rapporto sottostante (cosiddetta promessa titolata), faccia riferimento all'indicato contratto, ed indipendentemente inoltre dalla circostanza dell'identità del contenuto dell'obbligazione del promittente e di quella dell'altra parte del predetto negozio bilaterale. L'indicata autonomia del rapporto fra promittente e promissario comporta che esso si sottrae ai patti ed alle clausole che regolano il diverso rapporto contrattuale fra il promissario e l'altro contraente, ivi inclusa quella che devolva alla cognizione di arbitri le relative controversie.

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