(massima n. 2)
L'esonero del mandatario senza rappresentanza da responsabilitā verso il mandante per l'inadempimento delle obbligazioni assunte dai terzi con i quali ha contratto, sancito dall'art. 1715 c.c., ha carattere generale, poiché rappresenta la conseguenza del particolare modo di operare dell'interposizione gestoria, nel cui ambito non v'č spazio per una responsabilitā in proprio del gestore, posto che il mandante o ha azione diretta contro il terzo contraente, ovvero versa in una situazione di piena estraneitā rispetto al negozio di gestione ed al rapporto che ne scaturisce in capo al mandatario. Pertanto, il suddetto esonero copre tutta l'area dell'esecuzione del mandato e non č limitato ad un solo momento di questa.