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Articolo 2567 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Società

Dispositivo dell'art. 2567 Codice Civile

La ragione sociale e la denominazione delle società sono regolate dai titoli V e VI di questo libro [2292, 2314, 2326, 2472, 2473, 2515].

Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell'articolo 2564.

Ratio Legis

La ratio è quella di assicurare al segno distintivo originalità e novità anche alla ditta ed alla denominazione sociale, segni distintivi propri, rispettivamente, dell'imprenditore individuale e delle società.

Spiegazione dell'art. 2567 Codice Civile

La denominazione sociale e tutelata anche nell'ipotesi di un eventuale mutamento dell'oggetto sociale, in quanto essa ha la funzione di individuare la società come soggetto di diritto e quindi prescinde dall'attività in concreto svolta e dall'oggetto sociale, che può mutare nel corso della sua attività senza che ciò comporti un mutamento della sua soggettività e, quindi, senza che ciò renda necessaria una modifica della sua denominazione o consenta ad altri l'uso della stessa (Cass. n. 5931/2014).

In tema di confondibilità della denominazione sociale, trovano applicazione, in forza dell'art. 2567, comma 2, le specifiche prescrizioni dettate dall'art. 2564 in materia di modificazione della ditta, con conseguente inapplicabilità dei principi riguardanti il carattere «debole» o «forte» del marchio.

La denominazione sociale, investendo la sua funzione distintiva la stessa soggettività della società di capitali, non può essere oggetto di autonoma circolazione, neppure insieme all'azienda, sia perché la cessione di quest'ultima non estingue la persona giuridica, la cui continuità ed identità e preservata proprio dal mantenimento della denominazione, sia perché l'art. 2567, in tema di denominazione sociale, non richiama l'art. 2565, dettato in tema di impresa individuale, secondo cui la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda.

Massime relative all'art. 2567 Codice Civile

Cass. civ. n. 16163/2015

La denominazione sociale è il nome necessario di una società di capitali e può essere, pertanto, distinta dalla ditta che, invece, individua l'impresa. Ne consegue che una società di capitali può utilizzare diverse ditte per identificare le sue diverse attività imprenditoriali purché, nel rispetto del principio di verità imposto dall'art. 2563 c.c., vi sia una connessione con la denominazione sociale.

Cass. civ. n. 5931/2014

La denominazione sociale è tutelata anche nell'ipotesi di un eventuale mutamento dell'oggetto sociale, in quanto essa ha la funzione di individuare la società come soggetto di diritto e quindi prescinde dall'attività in concreto svolta e dall'oggetto sociale, che può mutare nel corso della sua attività senza che ciò comporti un mutamento della sua soggettività e, quindi, senza che ciò renda necessaria una modifica della sua denominazione o consenta ad altri l'uso della stessa.

La denominazione sociale, investendo la sua funzione distintiva la stessa soggettività della società di capitali, non può essere oggetto di autonoma circolazione, neppure insieme all'azienda, sia perché la cessione di quest'ultima non estingue la persona giuridica, la cui continuità ed identità è preservata proprio dal mantenimento della denominazione, sia perché l'art. 2567 cod. civ., in tema di denominazione sociale, non richiama l'art. 2565 cod. civ., dettato in tema di impresa individuale, secondo cui la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda. (In applicazione di tale principio è stata confermata la sentenza di merito che ha dichiarato l'illiceità dell'utilizzo del nome "Franco Tosi" da parte di alcune società acquirenti dell'azienda di una società di capitali avente tale denominazione).

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