(massima n. 3)
Ai sensi dell'art. 15 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, e dell'art. 2567 cod. civ. il marchio può essere trasferito solo in occasione del trasferimento dell'azienda o di un ramo particolare di questa e, in tal caso, non sono implicitamente trasferiti anche la ditta o la denominazione (salva l'ipotesi, prevista dall'art. 2573, secondo comma, cod. civ., della denominazione di fantasia o della ditta figurata), non essendovi alcuna disposizione di legge che lo preveda.