Il registro delle ditte presso le
camere di commercio ha funzione di mera
pubblicità-notizia.
I certificati rilasciati dalle camere di commercio relativamente all'individuazione delle
ditte individuali e sociali forniscono soltanto elementi di prova in via di presunzione, tali da poter essere vinti dalle risultanze di prove contrarie assunte in causa.
L'iscrizione del socio di una società di fatto nel
registro delle imprese come ditta individuale, non comporta lo scioglimento o l'estinzione del rapporto sociale, né costituisce mezzo idoneo ad esteriorizzare la cessazione dell'attività dell'ente (seppure in concreto gestita da uno solo dei soci) ai fini della decorrenza del termine annuale previsto dal primo comma dell'art. 147 r.d. n. 267/1942 (l. fall.), sicché il
fallimento del socio erroneamente ritenuto imprenditore individuale può essere senz'altro esteso in danno della società e degli altri soci illimitatamente responsabili, senza che assuma rilevanza il rispetto del predetto termine (Cass. n. 26209/2014).
L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, in forza del rinvio contenuto nell'art. 5 l. n. 443/1985, deve avvenire «secondo le formalità previste» per il registro delle ditte dagli artt. 47 ss. r.d. n. 2011/1934, nei soli limiti delle modalità procedurali ivi stabilite, senza estendersi al conferimento di poteri di iscrizione di ufficio, che, peraltro, mal si conciliano con le restanti disposizioni della l. n. 443/1985, implicanti chiaramente la necessità di una domanda dell'interessato. Ne consegue che la predetta iscrizione, seppur obbligatoria, non può essere eseguita d'ufficio (Cass. n. 12372/2014).
La società incorporante, la quale intenda conservare l'uso delle denominazioni delle società incorporate come ditte delle aziende di cui viene a comporsi a seguito della fusione, e soggetta, ai fini del diritto di priorità, all'Obbligo della pubblicazione, come per la
ragione sociale, mediante iscrizione nel registro delle imprese, dato che il preuso vale ad attribuire la titolarità del diritto di esclusiva solo se non sia stata registrata alcuna ditta, mentre, se una di esse sia stata registrata, vale, a detto fine, la registrazione o la priorità di questa, per cui, in caso di confusione, rimane tenuto a provvedere alla integrazione o alla modificazione della ditta quello, degli utenti, che non ha registrato o ha registrato in epoca posteriore (Cass. n. 225/1965).