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Articolo 2435 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Bilancio delle micro-imprese

Dispositivo dell'art. 2435 ter Codice Civile

Sono considerate micro-imprese le società di cui all’articolo 2435 bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  1. 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;
  2. 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;
  3. 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità(2).

Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435 bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

  1. 1) del rendiconto finanziario;
  2. 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16);
  3. 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428.

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell’articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell’articolo 2426.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435 bis e dal secondo comma dell'articolo 2435 bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D(1).

Note

(1) Tale comma è stato introdotto e modificato dall'art. 24, comma 2, lettera c), e comma 4, della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che la presente modifica si applica "per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019".
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 16, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125.
Il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, ha disposto (con l'art. 17, comma 1, lettere a), b) e c)) che "Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si applicano: a) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva: 1) alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio; 2) agli enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio; b) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025 o in data successiva: 1) alle imprese di grandi dimensioni diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 1); 2) alle società madri diverse da quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2); c) per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026 o in data successiva: 1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 10; 2) agli enti piccoli e non complessi, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese; 3) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui all'articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese".

Ratio Legis

Le imprese con dimensioni ridotte rispetto a quelle di cui all'art. 2435 bis possono redigere un bilancio ulteriormente semplificato.

Spiegazione dell'art. 2435 ter Codice Civile

La norma individua le c.d. micro-imprese e ne disciplina le semplificazioni per la redazione del bilancio.
Le micro-imprese sono le società che non superino i limiti individuati dalla norma.
Queste piccole realtà imprenditoriali potranno redigere e presentare un bilancio in forma ridotta contenente lo stato patrimoniale e il conto economico secondo gli schemi previsti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (v. art. 2435 bis) con alcune modifiche.
Nello stato patrimoniale dovrebbero essere previste:
- maggiori voci di dettaglio in merito ai rapporti con le imprese sottoposte al controllo della controllante;
- l'eliminazione dei conti d'ordine;
- la non capitalizzazione delle spese di pubblicità e quelle di ricerca, mentre potranno continuare ad essere ammortizzati i costi di impianto e di ampliamento (massimo 5 anni) e quelli di sviluppo.
In merito al conto economico saranno eliminate le voci relative alla sezione straordinaria e introdotte nuove voci inerenti gli strumenti derivati.
Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa, del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione a condizione che integrino lo stato patrimoniale delle seguenti informazioni:
- importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;
- ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci.

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