Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale [2784, 2808] o personale [1936], ovvero altra sufficiente cautela(1).
Note
(1)
Nel novero delle altre cautele può inserirsi, ad esempio, il versamento di una somma a titolo di cauzione.