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Negli articoli precedenti è stato considerato il caso del fideiussore che mira alla reintegrazione del proprio patrimonio dopo aver pagato. Questo articolo, che corrisponde all’ art. 1919 del codice civile del 1865, considera invece le provvidenze che possono essere concesse al fideiussore prima del pagamento. Si prevede infatti il diritto alla liberazione, o, in mancanza, il diritto ad ottenere cautele, che assicurino il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso in cinque casi tassativamente stabiliti.
Fideiussore convenuto in giudizio per il pagamento
Il primo caso è che il fideiussore sia stato convenuto in giudizio per il pagamento. In questa ipotesi il fideiussore ha il diritto di forzare il debitore a soddisfare il creditore. La liberazione può essergli procurata sia col pagamento fatto direttamente dal debitore principale al creditore, sia con l'invio fatto al fideiussore dal debitore dei fondi necessari. La norma non pare tuttavia applicabile, nonostante il contrario avviso da qualcuno espresso, al caso che il giudizio iniziato contro il fideiussore si sia chiuso con la condanna di lui, perché in questo caso egli ha il normale diritto di regresso contro il debitore. L’ espressione
“
quando è convenuto in giudizio per il pagamento” non può indicare che la fase iniziale della procedura.
Sopravvenuta insolvenza del debitore
Il secondo caso è che il debitore sia divenuto insolvente. Non si richiede tuttavia che il debitore si trovi in stato fallimentare essendo sufficiente che egli non sia in grado di ottemperare alla propria obbligazione. In questo caso l'azione del fideiussore tenderà ad ottenere un titolo per assicurare i1 soddisfacimento del credito da lui garantito sui beni dei quali il debitore può ancora disporre. Se il debitore sarà caduto in stato di fallimento questa azione permetterà al fideiussore di farsi insinuare nel passivo della massa.
Fideiussione ad tempus
II terzo caso contemplato nell'articolo in esame è quello nel quale il debitore si è obbligato a liberare il fideiussore dalla sua obbligazione entro un tempo determinato: è il caso più evidente. Va tuttavia chiarito che non si tratta di un caso di fideiussione condizionata
ad tempus, perché, mentre in questo caso l'accidentalità grava sulla obbligazione fideiussoria, nel caso in esame la determinazione del termine corre fra fideiussore e debitore principale, ed e quindi al di fuori del negozio fideiussorio propriamente detto.
Scadenza del termine
Il quarto caso riguarda l'ipotesi che il credito sia divenuto esigibile per la scadenza del termine. Questo caso si rapporta, in certo senso, a quello considerato nella prima ipotesi, in quanto la scadenza del termine, che rende il credito esigibile, rende assai probabile che fideiussore sia convenuto per il pagamento.
Decorso di cinque anni
Il quinto e ultimo caso è determinato dalla necessità, in considerazione anche della funzione della fideiussione, con la quale alcuno si sobbarca in sostanza un'altrui responsabilità, di non protrarre questa responsabilità all'infinito. Naturalmente anche questo termine non riguarda i rapporti fra fideiussore e creditore, che, se concepiti ad
infinitum, restano tali, ma i rapporti fra fideiussore e debitore principale. Tale termine, che il codice civile francese (
art. 2032 del c.c.) e il codice civile del 1865 fissavano in dieci anni, è stato dal nuovo codice opportunamente ridotto a 5 anni. La norma di questo comma non è tuttavia —per ovvie ragioni — applicabile al caso in cui la obbligazione principale non sia di tale natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.