(massima n. 1)
L'art. 1953 c.c., il quale consente al fideiussore, prima di aver pagato, ed a tutela delle proprie ragioni di regresso suscettibili di essere pregiudicate dallo stato d'insolvenza del debitore principale, di agire contro quest'ultimo, affinché lo liberi dall'impegno fideiussorio, mediante pagamento diretto del creditore od ottenendo rinuncia del creditore alla fideiussione (cosiddetto rilievo per liberazione), ovvero affinché presti garanzia idonea ad assicurare le suddette ragioni (cosiddetto rilievo per cauzione), non trova applicazione nel caso di assoggettamento di detto debitore principale a procedura di concordato preventivo, atteso che, in tale ipotesi, il medesimo debitore principale non può soddisfare integralmente il creditore, né può offrire al fideiussore (titolare di un credito sottoposto a condizione) garanzie maggiori di quelle offerte agli altri creditori concorsuali, in ossequio al principio della par condicio, né comunque può ottenere la rinuncia del creditore alla fideiussione, dato che esso, per effetto della riduzione del proprio diritto verso il debitore principale alla percentuale concordata, perderebbe con detta rinuncia l'unico strumento utile per l'integrale soddisfacimento.