Come si ricava dalla stessa rubrica, la norma in esame individua quei beni che sono relativamente impignorabili, ossia che possono essere pignorati solo al ricorrere di determinate circostanze.
Vengono innanzitutto presi in considerazione i beni che il
proprietario di un
fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo.
Questi possono essere pignorati, separatamente dall'immobile di cui costituiscono pertinenza, soltanto in mancanza di altri mobili, ciò che l'
ufficiale giudiziario deve preventivamente accertare.
La norma delinea, pertanto, un
beneficio di escussione, attraverso cui si mira a conciliare l'interesse dell'obbligato
proprietario a conservare il fondo e, più in generale, l'interesse della coltivazione, della produzione e dell'economia nazionale, con l'interesse del
creditore procedente a soddisfarsi sul patrimonio del
debitore, evitando che questi sia costretto, in mancanza di altri beni mobili, a promuovere il procedimento assai più lungo e oneroso della espropriazione immobiliare.
Gli arredi dell'immobile, invece, sono sempre pignorabili separatamente dall'immobile, salva la facoltà del
creditore di espropriarli unitamente all'immobile ex
art. 556 del c.p.c..
La stessa norma, tuttavia, consente che il giudice dell'esecuzione possa, previa istanza del debitore e dopo aver sentito il creditore, escludere dal
pignoramento, quelle cose che sono strettamente indispensabili per la coltura del fondo, ovvero che ne possa consentire l'uso, sebbene pignorate.
Tale decisione dovrà rivestire la forma dell’
ordinanza non impugnabile e, qualora ne sia consentito l’uso malgrado il pignoramento, dovrà anche dettare le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione (quest'ultimo termine fa riferimento alla possibilità di permettere l'uso di cose consumabili, quali ad esempio sementi, animali di allevamento e altre
materie prime destinate al ciclo produttivo).
Contro il provvedimento di esclusione dal pignoramento il creditore procedente può avvalersi del rimedio impugnatorio del
ricorso straordinario ex
art. 111 Cost..
Le stesse disposizioni trovano applicazione relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.
Se sono stati pignorati beni pertinenziali al fondo nonostante la presenza di altri beni mobili pignorabili, contro il pignoramento, chiaramente illegittimo, sarà esperibile l'
opposizione agli atti esecutivi ex
art. 617 del c.p.c..
Regola diversa vale, invece, per gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'
esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore.
Questi beni possono essere pignorati nei limiti di un quinto, purchè il presumibile valore di realizzo degli altri beni, rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore, non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito.
Non sussiste alcun limite, invece, nel caso di debitori costituiti in forma societaria oppure qualora l’attività del debitore si caratterizzi per una prevalenza del capitale investito sul lavoro.
La trasmigrazione della categoria degli strumenti indispensabili per la professione da un regime di
impignorabilità assoluta a quello di impignorabilità relativa è volta a salvaguardare le posizioni creditorie nei confronti di artigiani, professionisti e piccoli imprenditori che, già esclusi dal
fallimento, potevano giovarsi nel campo dell'esecuzione individuale del beneficio dell'impignorabilità assoluta in relazione agli strumenti professionali.
La valutazione in relazione al presumibile valore di realizzo dei beni e alla loro sufficienza è svolta in sede di pignoramento stesso dall'ufficiale giudiziario e contro tale valutazione il debitore potrebbe proporre opposizione all'esecuzione.
Come espressamente indicato dalla norma, per la verifica della sufficienza si deve aver riguardo, non soltanto ai beni pignorati, ma anche a quelli indicati dal debitore ex
art. 492 del c.p.c. commi 4 e 5; da ciò se ne deve dedurre che il pignoramento dei beni strumentali alla professione deve essere preceduto dalla richiesta al debitore di indicare altri
beni utilmente pignorabili.
Anche se non disciplinati dalla presente norma, sono relativamente impignorabili:
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i crediti alimentari: possono essere pignorati soltanto per cause di alimenti e previa autorizzazione del Presidente del tribunale;
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le somme dovute dai privati a titolo di stipendi, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute per le cause di licenziamento, pignorabili per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Presidente del tribunale e nella misura di un quinto per tributi o altri crediti;
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gli stipendi, le paghe, i salari, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie dovuti ai pubblici dipendenti, pignorabili nei limiti di cui al d.P.R. 5.1.1950, n.180;
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i beni costituiti in fondo patrimoniale, non pignorabili per i debiti che il debitore ha contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
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i frutti dei beni del figlio nell'usufrutto legale.