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Capo XX - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Dell'assicurazione

Sezione I - Disposizioni generali

Sezione II - Dell'assicurazione contro i danni

Sezione III - Dell'assicurazione sulla vita

Sezione IV - Della riassicurazione

Sezione V - Disposizioni finali

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
748 Il nuovo codice rimette alle leggi speciali così la determinazione delle condizioni fondamentali cui sono sottoposti la creazione e l'esercizio dell'impresa assicuratrice e la sorveglianza governativa (art. 1883 del c.c.), come la disciplina delle assicurazioni sociali (art. 1886 del c.c.); rinvia Inoltre al codice della navigazione il regolamento particolare delle assicurazioni marittime ed aeronautiche (art. 1585 del c.c.). Resta inteso che le norme comprese nel codice civile devono coordinarsi tanto con le leggi speciali quanto con le norme del codice della navigazione. Esse si applicano solo ove nelle une e nell'altro manchino norme specifiche (art. 1885 del c.c. e art. 1886 del c.c.); si applicano anche alle assicurazioni mutue, ma compatibilmente con la specialità del rapporto (art. 1884 del c.c.). Essendosi voluto dare per l'assicurazione solo una disciplina di carattere generale, non si sono poste (salvo che negli art. 1908 del c.c., quarto comma, art. 1913 del c.c., secondo comma, art. 1916 del c.c., quarto comma, e art. 1917 del c.c.) norme particolari per i contratti relativi ai vari rami assicurativi; questi sono lasciati al regolamento convenzionale per quanto concerne lo loro peculiarità. In massima il nuovo codice dà carattere dispositivo alle nonne che detta per il contratto di assicurazione; si fa eccezione per alcune di esse, elencate nell'art. 1932 del c.c., primo comma, le quali non possono venir derogate dalla convenzione se non in senso favorevole all'assicurato, e si sostituiscono di diritto alle corrispondenti clausole difformi del contratto. Si è in tal modo posta una rigorosa tutela della posizione dell'assicurato, spesso costretto ad accettare senza poterle discutere le condizioni generali di polizza predisposte dall'assicuratore a difesa esclusiva del proprio interesse. Questa tutela si aggiunge a quella generale considerata negli art. 1341 del c.c. e art. 1342 del c.c., i quali impongono una specifica approvazione di alcune clausole di polizza di particolare gravità.