Segno ed effetti della norma
Come già si è detto nell'introduzione, a differenza del legislatore del 1882 e del progetto 1921, 1925, e a somiglianza invece delle più moderne leggi straniere e sulle orme del progetto 1940, i1 nuovo codice si preoccupa della tutela del contraente debole nel dibattito contrattuale, lo stipulante.
E mentre lascia all'interprete giudicare quali norme da esso stabilite debbono ritenersi poste nel fondamentale interesse dell’ ordinamento giuridico e debbano perciò ritenersi imperative assolute, stabilisce invece espressamente quali norme debbano considerarsi poste nell’ interesse dell'assicurato e come tali siano imperative relative, derogabili cioè soltanto in suo favore. Quali siano queste norme richiamate dall’ art. 1932 lo si vede negli articoli precedenti.
Data la ratio della norma dell'art. 1932, essa non è applicabile alla riassicurazione, nella quale, essendo assicuratore anche il riassicurato, non esiste contraente più debole e conseguente necessità di sua tutela.
Il capoverso stabilisce inoltre che le clausole che derogano in senso favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge. Questa norma, già affermata in tema di lavoro per la sostituzione automatica delle clausole del contratto individuale di lavoro meno favorevoli al lavoratore con quelle corrispondenti e più favorevoli del contratto collettivo, è in realtà superflua: infatti è un principio generale quello per cui in caso di violazione di norma (anche relativamente) inderogabile, le convenzioni contrarie sono nulle, e perciò si applica de iure la legge, non più derogata.
Non è inutile notare che, dato the le condizioni generali di polizza sono sottoposte all'approvazione esplicita (assic. vita) o implicita (assic. danni) della p. a., la quale ne controlla la legittimità oltre che l'opportunità tecnica, senza peraltro sanare l'eventuale illiceità di clausole che sussistessero, in pratica le clausole contrarie alla disposizione dell'articolo 1932 si troveranno eventualmente piuttosto tra le c. d. condizioni particolari che tra quelle generali.