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Articolo 1913 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

Dispositivo dell'art. 1913 Codice Civile

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto [1903], entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza [1915]. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro [1914; 533 c. nav.].

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore [1910 comma 3](1).

Note

(1) Le parti possono anche accordarsi nel senso di stabilire termini diversi.

Ratio Legis

L'avviso svolge la funzione di consentire all'assicuratore di intervenire, sia al fine di constatare le circostanze del sinistro ed evitare che le stesse vengano alterate, sia al fine di evitare un aggravamento del rischio ovvero di favorirne l'attenuazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1913 Codice Civile

Cass. civ. n. 24210/2019

Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto.

Cass. civ. n. 22415/2017

La denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile "ratione temporis" l'art. 5 della l. n. 39 del 1977 n. 39), deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all'assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute; se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario.

Cass. civ. n. 5435/2005

In materia di assicurazione, le disposizioni contenute negli art. 1913 e 1915 c.c., primo e secondo comma, riguardanti l'obbligo dell'assicurato di avvisare l'assicuratore della verificazione del sinistro e gli effetti del mancato adempimento di tale obbligo, benché dettate in relazione all'assicurazione contro i danni, trovano applicazione anche contro gli infortuni non mortali.

Cass. civ. n. 1642/2000

L'avviso di sinistro previsto dall'art. 1913 c.c. svolge la funzione di mettere l'assicuratore in grado di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno prima che possano disperdersi le eventuali prove. Tale funzione non esclude che l'avviso scritto di sinistro dato all'assicuratore costituisca anche manifestazione della volontà dell'assicurato di esercitare il diritto all'indennità e consista dunque in un atto di costituzione in mora idoneo ad interrompere la prescrizione, salvo che il tenore specifico dell'avviso di sinistro sia tale da far escludere che con esso l'assicurato abbia inteso far valere anche la propria pretesa.

Cass. civ. n. 4889/1998

L'inserzione in un contratto di assicurazione, concluso mediante un modulo o formulario, di una clausola che preveda l'onere (a carico dell'assicurato) del tempestivo avviso del sinistro entro un termine di decadenza (convenzionale) — clausola che è valida ove contempli un termine più lungo di quello (di tre giorni) stabilito dalla legge e sanzionato solo con la possibile riduzione dell'indennizzo, bilanciando così in favore dello stesso assicurato l'introduzione del termine decadenziale, in modo da non dover essere ricondotta al disposto dell'art. 1932, comma primo, c.c. — deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1342, comma secondo, c.c., salvo che sia il risultato di trattative specifiche o che sia trascritta da un contratto collettivo. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che — ritenendo invece inapplicabile l'art. 1342 c.c. — aveva accolto l'eccezione di decadenza proposta dal fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti di aziende industriali in riferimento alla richiesta di indennizzo di un dirigente inoltrata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 13 del regolamento del fondo stesso).

Cass. civ. n. 3276/1997

La denuncia di sinistro stradale (art. 5 legge 26 febbraio 1977, n. 39, compilabile anche dal proprietario del veicolo o altro soggetto equiparato, pur se persona diversa dal conducente coinvolto), deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all'assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni vi contenute. Se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario.

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Anonimo chiede
lunedì 27/02/2017 - Lazio
“Sabato 21, mentre ero a bordo della mia autovettura, stavo percorrendo a velocità ridotta (causa intenso traffico) via T. in Roma quando un'auto, parcheggiata a spina di pesce in corrispondenza del marciapiede, nel fare retromarcia per uscire, urtava l'angolo destro del parafanghi posteriore della mia autovettura.
Sentito l'urto io e mia moglie siamo scesi dalla macchina e così ha fatto anche l'autista dell'altro veicolo; constatata la lieve entità dei danni alla mia macchina ed avuta conferma
dall'altro autista che la sua macchina non presentava danni, una volta scambiatici i dati ed i numeri di telefono, ci accordavamo per risentirci il successivo lunedì allo scopo di recarci dal mio carrozziere di fiducia per risolvere amichevolmente la questione; non
veniva così compilata alcuna "Constatazione Amichevole di Incidente". Per problemi
personali e data l'entità veramente irrisoria del danno al mio automezzo, decidevo di non chiamare il conduttore dell'altro mezzo per evitare perdite di tempo per entrambi.
In data 27, ho ricevuto una comunicazione dalla mia compagnia assicurativa
che mi avvisava che il conduttore dell'altra autovettura aveva presentato denuncia per un sinistro con la mia autovettura avvenuto in data 28, invitandomi così a
trasmettere una mia dichiarazione attestante le modalità del sinistro.
Nel ribadire che il sinistro è stato provocato dal conduttore dell'altra auto nel fare retromarcia al fine di uscire dal parcheggio, posso rispondere alla richiesta di una mia
dichiarazione unicamente che "in data 28 non ho avuto alcun sinistro con la macchina in questione" (essendo di fatto l'incidente avvenuto il 21)? La data errata citata nella denuncia influisce sulla legittimità della denuncia oppure devo
comunque citare la data in cui l'incidente è effettivamente avvenuto menzionandone i particolari sopra descritti?”
Consulenza legale i 05/03/2017
E’ opportuno un breve riepilogo delle norme di riferimento.
In primo luogo gli articoli 1913 e 1915 cod. civ., da integrarsi con gli articoli 143 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto legislativo 07/09/2005 n.2009).

L’art. 1913 cod. civ. prescrive che l’assicurato dia avviso del sinistro all’assicuratore entro determinati termini. La giurisprudenza ha specificato che l’assicurato è tenuto a denunciare soltanto l’incidente in sé e non anche le sue modalità, perché restano irrilevanti a fini della norma le descrizioni utili alla ricostruzione del sinistro: in buona sostanza, basta che il fatto venga denunciato, anche se la denuncia non è dettagliata e circostanziata.
Parrebbe, però, che la data del sinistro non possa essere ritenuta circostanza qualsiasi (alla stessa stregua, ad esempio, dell’errata indicazione del punto in cui il mezzo sia stato danneggiato oppure ancora del numero civico all’altezza del quale si è verificato il sinistro).

Esiste al riguardo una pronuncia relativamente recente che – benché di merito – può considerarsi importante riferimento sul punto, perché l’unica che si è pronunciata nello specifico sulla questione della rilevanza della data: “La errata indicazione della data di sinistro, nella richiesta di risarcimento danni inviata alla compagnia di assicurazione, inficia la validità dell'atto di costituzione in mora atteso che l'errore verte su una circostanza essenziale determinante(Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 13.06.2013).

Tra l’altro, si tenga presente che il giudice di pace costituisce l'autorità giudiziaria più competente in materia di infortunistica stradale, avendo un’ampia ed assai vasta casistica al suo attivo.
La sentenza in questione ha statuito l’improponibilità della domanda atteso che nella richiesta di risarcimento danni era stata indicata quale data del sinistro il 5 aprile 2012 e non il 4 aprile 2012 come era emerso nel corso del giudizio, a seguito di dichiarazione resa della stessa parte attrice.

Altra norma che viene in considerazione è l’art. 1915 cod. civ., il quale recita: “L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.
Quindi, nel caso di omessa denuncia o di denuncia effettuata in ritardo, l’assicurazione può ridurre la misura del risarcimento (ma non può negarlo completamente), dando prova di aver da ciò subito un pregiudizio.

Nel caso invece di dolo, cioè quando vi è stata la precisa volontà di non osservare l’obbligo di denuncia pur sapendo della sua esistenza, l’assicuratore può addirittura rifiutarsi di pagare l’indennizzo.

Spetta all’assicuratore l’onere di provare l’esistenza del dolo. In mancanza di prova valida, l’inadempimento si presume per colpa. Però attenzione: “Affinché l'assicurato possa ritenersi dolosamente inadempiente all'obbligo di dare avviso all'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915, primo comma, cod. civ., con l'effetto di perdere il diritto all'indennità, non è richiesto lo specifico e fraudolento intento di arrecare danno all'assicuratore, ma è sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo” (Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015, n. 13355).

Ancora, ed infine, l’art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private recita: “Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.”
La norma sopra riportata parla di presunzione – anche nei casi di sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole (quindi a maggior ragione nel caso di non sottoscrizione del modulo) – solo in ordine a “circostanze” e “modalità” del sinistro e non ad elementi come la data (che non è né circostanza né modalità, elementi che attengono alle dinamica del fatto).

Tutto ciò premesso ed illustrato, si può concludere che la denuncia di cui al quesito contenente la data errata non costituisce valido atto di messa in mora, perché – come visto – la data costituisce un elemento essenziale di quest’ultima.
Si ritiene probabile che l’indicazione errata della data sia stata intenzionale da parte dell’altro conducente che, avendo deciso forse troppo tardi di denunciare il sinistro e sapendo che la propria compagnia assicurativa (come spesso accade) avrebbe ridotto la misura del risarcimento nel caso di denuncia tardiva (per legge, tre giorni dal sinistro), ha deciso di “falsificare” tale dato per non incorrere nella penalità.

In ogni caso, si ritiene più prudente – per il conducente che pone il quesito – non limitarsi a negare di aver subìto sinistri in data 28 ma a comunicare, invece, la data esatta dell’effettivo incidente. Ciò non tanto per invalidare la denuncia dell’altro contraente, quanto piuttosto per evitare di incorrere in responsabilità.
Egli potrebbe, infatti, non solo essere ritenuto in dolo – in base al contenuto del 1915 cod. civ. sopra richiamato – e rischiare, dunque, di non essere coperto dall’assicurazione, ma peggio ancora (nella peggiore delle ipotesi) essere accusato di truffa unitamente all’altro conducente qualora la Compagnia Assicurativa effettuasse delle indagini e scoprisse che in data 28 entrambi i soggetti erano in tutt’altro luogo rispetto a quello denunciato.