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Articolo 1887 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Efficacia della proposta

Dispositivo dell'art. 1887 Codice Civile

La proposta scritta diretta all'assicuratore rimane ferma [1329] per il termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita medica [2964](1). Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta [1932]

Note

(1) La norma si riferisce solo alla proposta proveniente dall'assicurando e diretta all'assicuratore, non all'ipotesi inversa alla quale, quindi, si applica la disciplina comune, che prevede la revocabilità della proposta (1326 c.c.).

Ratio Legis

La norma è volta ad attribuire all'assicuratore un periodo di tempo sufficiente per poter svolgere le indagini che, di regola, egli compie al fine di verificare la reale entità del rischio da assumere.

Spiegazione dell'art. 1887 Codice Civile

Storia e ragione della norma dell’art. 1887

La norma contenuta nell'art. 184 non trova riscontro nel cod. del comm. 1882. I principi generali in tema di conclusione del contratto — riconfermati dall’ art. 1328 del c.c. — vogliono che il proponente sia, in qualsiasi momento antecedente alla formazione del contratto, libero di revocare la proposta.

I progetti italiani hanno rilevato tutti il problema dando soluzioni oscillanti da un massimo di tutela all'assicurato (art. 587 prog. 1921, che afferma la piena revocabilità della proposta malgrado qualsiasi patto in contrario) ad un massimo di benevolenza per l'assicuratore (art. 3 prog. Feder., che vincola il proponente per 30 giorni e occorre visita medica per 60). Il nuovo codice mantiene un giusto equilibrio tra le due necessità opposte. Assegna all’assicuratore un congruo termine per deliberare la proposta che gli sia stata formulate per iscritto a terra che questa venga meno (art. 1887) ; stabilisce, però, che tale termine può venire dall'accordo tra le parti abbreviato, ma non prorogato (derogabile soltanto a favore dell'assicurato : art. 1932 del c.c.).

Durante il termine di quindici giorni o di trenta quando occorre una visita medica, la proposta scritta, dice l’art. 1887, rimane ferma. Il che significa non già che sia revocabile con risarcimento dei danni alla controparte, bensì che essa sia,nel termine stabilito dall’art. 1887 o in quello più breve stabilito dalla polizza, irrevocabile ex lege, si che la revoca è senza effetto, come per la irrevocabilità convenzionale è stabilito dall’ art. 1329 del c.c..


La conclusione del contratto di assicurazione. La proposta

La proposta è una dichiarazione di volontà a contrattare rivolta da un soggetto alla possibile controparte. Di rado la figura di proponente è assunta dall’assicuratore: ciò accade in talune specie di assicurazione (viaggi, ecc.) ad es. per mezzo di macchine automatiche nel qual caso s tratta di proposta nella forma di offerta al pubblico ai sensi dell’ art. 1336 del c.c.. Di solito la proposta muove invece dallo stipulante.

Tale proposta può essere anche verbale, dato che essendo di solito la polizza richiesta ad probationem tantum (art. 1888 del c.c.), il contratto può essere concluso solo verbalmente. In tal caso, dato che applicandosi la formula dell’art. 1887 si applica solo alla proposta scritta, valgono i principi generali sulla formulazione dei contratti (art. 1326 del c.c. e segg.), in primo luogo quello della revocabilità della proposta salvo convenzione contraria.

Assai più spesso la proposta viene formulata per iscritto, normalmente mediante gli appositi moduli forniti dallo stesso assicuratore, sui quali sono stampate le condizioni generali di polizza e lo stipulante scrive le condizioni particolari necessarie per l’ individuazione dell'assicurazione.

In tal caso vale pienamente la norma dell'art. 1887 sopra posta in luce : la proposta è irrevocabile per 15 o per 30 giorni se occorre alla visita medica. Tale termine decorre dalla data della consegna ovvero della spedizione della proposta all'assicuratore o ai suoi agenti forniti di potere di rappresentanza passiva (ricettiva).

La proposta irrevocabile, la morte , la sopravvenuta incapacità del proponente, precisa l'art. 1329, non tolgono efficacia alla proposta. Naturalmente, però, nell'assic. sulla vita dello stesso stipulante la morte di questi impedirà la conclusione del contratto, avendo il rischio cessato di esistere prima della conclusione del contratto stesso (art. 1895 del c.c.).


L’accettazione

Come già la proposta, cosi come la dichiarazione di accettazione può essere effettuata verbalmente. Di solito però essa avviene per iscritto, ordinariamente con la consegna o la spedizione al proponente della polizza di assicurazione firmata dall'assicuratore o da un suo agente rappresentante. La dichiarazione di accettazione deve essere conforme alla proposta. Se non lo è, vale come nuova proposta (art. 1326, alt. cpv.).


Momento della conclusione del contratto

Qualora il proponente non abbia posto alcun termine, perché rimanga ferma la proposta credo debba valere — come termine necessario secondo la natura dell'affare - quello stabilito dall’art. 1887. Se quindi l'accettazione giunge a conoscenza del proponente entro 15 giorni (o 30 se occorreva visita medica) dalla consegna o spedizione della proposta, il contratto non è concluso, a meno che il proponente non dia immediatamente avvio all’assicuratore di ritenere efficace l'accettazione tardiva. In tal caso il contratto deve ritenersi pur sempre concluso nel momento in cui l’accettazione tardiva e giunta a conoscenza del proponente.

Se — dato il suo carattere non formale (infra, art. 1888 del c.c.), e obbligatorio (non reale) — il contratto di assicurazione si conclude al momento in cui si raggiunge l’accordo tra le parti, nulla vieta che, modificandone i caratteri sopraccennati, le parti possano subordinare la conclusione del contratto ad altri elementi, oltre il mutuo consenso. Ciò avviene :

a) quando le parti ne fanno un contralto formate, elevando la polizza ad elemento essenziale, col dichiarare che il contratto sarà perfezionato solo con remissione e con la firma della polizza da paste di ambedue i contraenti. In tal caso, il contratto si conclude nel momento in cui la polizza viene firmata;

b) quando le parti fanno un contratto (in tutto o in parte) reale (una prestazione in obligatione, l'altra in condicione), subordinando la conclusione del contratto al pagamento del premio unico o della prima rata di premio. In tal caso il contralto si conclude nel momento in cui vi è il mutuo consenso e viene pagato il premio e la prima rata di premio.

Da queste ipotesi, nelle quali alla firma della polizza o al pagamento del premio o della prima rata viene subordinata la stessa conclusione del contratto, occorre distinguere il caso in cui agli stessi elementi viene convenzionalmente subordinato non già la formazione del contratto, bensì l'inizio della sua efficacia (infra sub art. 1899 del c.c.). Questo caso è frequentissimo.


Copertura provvisoria

Nelle more della conclusione del contratto, allo scopo di evitare i danni che potrebbero derivare dall'interessato nel frattempo, nella prassi si usa spesso la copertura provvisoria. Non si tratta di un contratto preliminare, bensì di un vero e proprio contratto di assicurazione, di solito provato da una dichiarazione scritta unilaterale dell'assicuratore, dal momento della sua conclusione a quello in cui si conclude o (secondo i patti) inizia i suoi effetti ovvero viene esclusa la conclusione del contratto di assicurazione, del quale il primo funge da sostituto provvisorio.


La conclusione di patti modificativi

È infine opportuno aggiungere che i principi sopra accennati valgono che per la conclusione di patti modificativi a contratti di assicurazione già conclusi, per i quali, a differenza di alcune legislazioni estere. II codice non detta alcuna norma particolare.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

749 Il contratto di assicurazione si forma sulla base di una proposta sottoscritta dall'assicurato, sperso sollecitata e redatta dagli agenti dell'imprenditore. L'assicuratore però, ricevuta la proposta, suole svolgere complesse o costose indagini per apprezzare la convenienza del rischio. Di fronte a ciò il proponente è tenuto a una maggiore serietà di determinazione (argomento dall'art. 1337 del c.c.); il che si risolve nel considerare la proposta come irrevocabile per tutto il tempo che il codice stabilisce (art. 1887 del c.c.), e che è quello strettamente necessario al compimento dello indagini sull'entità del rischio. Il contratto di assicurazione, anche secondo il nuovo codice richiede lo scritto ad probationern (art. 1888 del c.c., primo comma, in relazione all'art. 2745 del c.c.). Le polizze di assicurazione possono essere emesse cosi all'ordine come al portatore (art. 1889 del c.c.); ma esse non sono considerate come titoli di credito, parche i diritti che rappresentano non si scorporano dal rapporto giuridico da cui nascono, e quindi trovano sempre il loro contenuto nel rapporto medesimo. La creazione di polizze all'ordine o al portatore ha la scopo di consentire la cessione del credito verso l'assicuratore (art. 1889, primo comma), di attribuire al possessore una legittimazione all'esazione del credito cedutogli secondo le norme che valgono per i titoli di credito (art. 1889, secondo comma), di consentire la cessione del contratto con la sola trasmissione della polizza nel caso di alienazione della cosa assicurata (art. 1918 del c.c., quinto comma).

Massime relative all'art. 1887 Codice Civile

Cass. civ. n. 661/1988

In materia di assicurazione la clausola di cosiddetta copertura provvisoria può indicare anche l'intervento di un autonomo accordo diretto a coprire il rischio nelle more dell'iter formativo della polizza definitiva, con la conseguenza che il perfezionamento di detto accordo costituisce un rapporto vincolante per l'assicurazione indipendentemente dalla conclusione del contratto definitivo e sottratto alle particolari clausole limitative previste da quest'ultimo.

Cass. civ. n. 9298/1987

In tema di assicurazione, la cosiddetta nota di copertura può costituire un documento probatorio del contratto già concluso, rivolto a garantirne l'efficacia in attesa del rilascio della polizza, ovvero può evidenziare l'intervento di un accordo provvisorio, diretto a coprire il rischio nelle more dell'iter formativo del contratto, ferma restando la libertà delle parti di addivenire o meno alla conclusione dell'affare definitivo; in entrambi i casi, pertanto, la configurabilità della nota di copertura postula il perfezionarsi dell'accordo delle parti sulla costituzione di un rapporto assicurativo definitivo o provvisorio. Nel primo caso la nota di copertura provvisoria costituisce l'atto scritto documentativo, in via provvisoria, del rapporto assicurativo vincolante per l'assicuratore con la conseguenza che la successiva polizza con la quale si formalizza il rapporto già concluso non può contenere clausole restrittive in contrasto con la nota di copertura provvisoria, e che nel caso di diversa delimitazione del rischio assunto e garantito con la nota è richiesta per la validità della relativa clausola una specifica approvazione per iscritto a norma del secondo comma dell'art. 1341 del codice civile.

Cass. civ. n. 6621/1981

Con riguardo al documento sottoscritto dal soggetto che intende assicurarsi e contenente una semplice proposta di contratto, sì da restare di per sé idoneo alla costituzione del rapporto assicurativo fino a che non intervenga l'accettazione dell'assicurazione (ed a prescindere dall'esistenza di una formale clausola in tal senso), il perfezionarsi del contratto di assicurazione non può essere affermato in relazione al mero fatto che tale documento sia predisposto dall'assicuratore e con tutte le clausole proprie della polizza, trattandosi di circostanza, frequente nella prassi, giustificata dal carattere «fermo» della proposta (art. 1887 c.c.) e dall'esigenza di consentire la conclusione del contratto con la sola accettazione del destinatario, né in relazione al fatto che il documento medesimo rechi anche la firma dell'agente dell'assicuratore che abbia sollecitato e promosso la proposta di detto soggetto, atteso che l'agente non è abilitato a concludere il contratto in nome e per conto dell'assicuratore, ove un siffatto potere di rappresentanza non risulti espressamente conferito (artt. 1752 e 1903 c.c.), ovvero non derivi da preposizione institoria per l'esercizio di una sede secondaria o di un ramo dell'impresa assicuratrice (artt. 2203 e ss. c.c.).

Le disposizioni dettate dall'art. 1333 c.c., in tema di irrevocabilità della proposta dal momento in cui giunge al destinatario, nonché di perfezionamento del contratto in caso di mancato rifiuto del destinatario nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, si riferiscono ai contratti con obbligazioni a carico del solo preponente, e, pertanto, non possono essere invocate con riguardo alla proposta rivolta dall'assicuratore per la conclusione di un contratto assicurativo, ancorché accompagnata dal versamento di una rata del premio, atteso che tale contratto è produttivo di obbligazioni a carico di entrambe le parti in relazione di corrispettività.

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