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Articolo 1922 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Decadenza dal beneficio

Dispositivo dell'art. 1922 Codice Civile

La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato [801].

Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'articolo 800 [188 disp. att.](1).

Note

(1) A differenza del primo comma, nel quale l'inefficacia è automatica, nelle ipotesi di questo secondo comma è necessario un atto di revoca dello stipulante (v. 1921 c.c.).

Ratio Legis

Il primo comma detta una regola chiaramente volta alla salvaguardia della vita dello stipulante.
La ragione sottesa al secondo comma, invece, sta nel tutelare interessi morali o familiari che attengono alla vita dello stipulante.

Spiegazione dell'art. 1922 Codice Civile

L'assic. a favore di terzi e la sua funzione fondamentale

Chiamasi a favore di terzo quella assicurazione sulla vita nella quale lo stipulante destina non a sè — e quindi iure haereditario ai suoi eredi — bensì direttamente ad un terzo, che può essere anche l'erede, il diritto alla prestazione dell'assicuratore.

L'assicurazione a favore di terzo nasce da un conflitto di interessi e da questo conflitto trae i suoi limiti : da un lato, l'interesse del beneficiario che il suo diritto sia sottratto alle pretese dei creditori dello stipulante, e, entro certi limiti, alle pretese degli eredi ; dall'altro, quello opposto dei creditori, che nessuna parte del patrimonio dello stipulante sfugga alla soddisfazione dei loro crediti, e quello degli eredi, che una parte cospicua non sfugga all'asse ereditario. Tra le due opposte tendenze il diritto obbiettivo, allo scopo di dare impulso allo spirito di previdenza, ha finito con il dare prevalenza alla prima : ed ha riconosciuto al beneficiario un diritto — sempre basato sul contratto — autonomo rispetto al patrimonio dello stipulante. Ma, d'altro canto, sempre per la tutela del vero scopo di previdenza, ha riconosciuto — salvo preventiva rinuncia — il potere di revoca dello stipulante fino al verificarsi dell'evento assicurato e, infine, a tutela dei creditori e degli eredi, ha fatte salve per i premi pagati la revocatoria a favore dei primi e la collazione e la riduzione a favore dei secondi (art. 1923 del c.c.).

A questi principi, però, si è giunti soltanto attraverso una non facile evoluzione delle norme oggettive e della interpretazione dottrinale e giurisprudenziale ; ed è doveroso notare che attraverso questo travaglio l’assic. a favore di terzi non si è giovata dell’istituto del contratto a favore di terzo, bensì quest’ultimo è venuto formando e irrobustendo le sue linee sul travaglio di quella, che è stata pioniera del nuovo principio della validità dei contratti a favore di terzi (art. 1411 del c.c.).


I principi fondamentali del nuovo codice in tema di assic. vita a favore di terzi

Il nuovo cod. civ., approfittando saggiamente dell’esperienza straniera e dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale italiana, costruisce per l'assicurazione vita a favore di terzi un sistema che per la sua modernità e completezza rappresenta un netto progresso rispetto a quello monco e antiquato degli artt. 1130 cod. civ. 1865 e 453 cod. comm.

a) Innanzi tutto, al principio generale dell'invalidità dei contratti a favore di terzo, salvi i casi contemplati dalla legge, si sostituisce quello opposto della validità della stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse. E in base a questo principio — dato che allo stipulante si riconosce l'interesse di previdenza al diritto proprio del terzo per sottrarlo ai propri creditori — e non come eccezione che viene riconosciuta valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo (art. 1920, 1 comma).

b) Sanzionando l'ormai usuale patto di polizza, la legge stabilisce che la designazione pub essere fatta anche genericamente nel contratto di assicurazione ovvero con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore o per testamento (art. 1920, I° comma). Per virtù di legge, quindi, anche la designazione per atto inter vivos diverso dal contratto di assicurazione ovvero per testamento attribuisce al terzo un diritto proprio (art. 1920, ult. cpv.).

c) Dato lo scopo di previdenza, a deroga del principio posto dall'art. 1411 dell'irrevocabilità, dopo la dichiarazione del terzo di volere approfittare e in conformità all'opposto principio sancito dall'art. 1412 per le stipulazioni per prestazioni da farsi al terzo dopo la morte dello stipulante, viene stabilito che la disposizione e sempre revocabile, anche se il terzo ha dichiarato di volere profittare del beneficio, salvo che non si sia già verificato l'evento (art. 1921, 1 comma). Ma in riconoscimento di un eventuale legittimo interesse del terzo, specialmente quando la disposizione non è fatta animo donandi, si riconosce lecita e valida la rinuncia fatta per iscritto dallo stipulante al diritto di revoca, nel quale caso la revoca non ha effetto dopo che il terzo ha dichiarato di volere approfittare del beneficio (art. 1921, nit. cpv.). Anche in questo caso però la designazione e revocabile se fatta a titolo di liberalità quando ci si trovi di fronte ad uno dei casi di revoca delle donazioni (art. 1922, ult. cpv.). Il terzo decade inoltre dal diritto se attenta alla vita del beneficiario (art. 1922, 1 comma).

d) Diritto proprio significa che l'assicuratore può opporre al terzo soltanto le eccezioni fondate sul contratto, ma non quelle fondate su altri "rapporti tra assicuratore e stipulante (art. 1413 del c.c.).

In conformità allo scopo della clausola e dell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza, la legge riconosce al terzo an diritto proprio autonomo rispetto al patrimonio dello stipulante, e cioè anche quando la designazione e fatta per atto separato inter partes o per testamento.

Ci si è chiesti se il terzo acquisti un diritto o una semplice aspettativa, essa viene risolta nel primo senso, attraverso la soluzione generale data dall'art. 1412 al problema : ne consegue che la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questo premuore alto stipulante.

A tutela dell'opposto interesse del creditori e degli eredi sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione e alla riduzione delle donazioni (art. 1923 cpv.).

Vediamo più da vicino questi principi, soffermandoci sull'atto di designazione e sulla capacità del beneficiario; sui rapporti tra stipulante e terzo beneficiario, specialmente in ordine alla revoca e alla decadenza del beneficio ; e sui rapporti tra assicuratore e beneficiario specialmente in ordine al regime delle eccezioni.

Del rapporto tra creditori ed eredi dello stipulante e terzo beneficiario diremo infra sub art. 1923, che dobbiamo separare dai tre precedenti perché nel suo primo comma sancisce l'impignorabilità della summa assicurata, norma che vale tanto per l'assicurazione vita a favore di terzi quanto per quella a favore proprio dello stipulante.


La designazione beneficiaria (per contratto, per successive dichiarazione, per testamento)

Il vecchio codice stabiliva (art. 453) che la designazione beneficiaria potesse effettuarsi soltanto mediante il contratto di assicurazione. Il nuovo codice, invece, stabilisce (art. 1820) che essa può essere effettuata : 1) con il contratto di assicurazione; 2) con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore ; 3) per testamento, equivalendo a designazione l'attribuzione fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

a) A prima vista sembrerebbe che il diritto del terzo possa trarre origine da tre fonti diverse : il contratto (di assicurazione), la dichiarazione unilaterale inter vivos dello stipulante ; la dichiarazione unilaterale mortis causa dello stipulante (sempre in base al contratto (di assicurazione). Ma ciò non è esatto. Nessun dubbio innanzitutto che, attribuendo un diritto proprio al terzo e quindi non disponendo di un bene compreso nel patrimonio del de cuius che costituisce l'asse ereditario, la designazione beneficiaria contenuta nel testamento non costituisca un atto mortis causa. I Dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore e dichiarazione contenuta nel testamento sono quindi sullo stesso piano : sono atti inter vivos.

Quanto al problema se si tratti di veri e propri atti unilaterali si ritiene che in sè siano atti unilaterali ed anzi neppure recettizi, poiché la comunicazione all'assicuratore, richiesta dalla legge per la dichiarazione scritta per un parallelismo con la designazione testamentaria, mi sembra attenga alla esecuzione della designazione anziché alla sua.

D'altro canto, nessun dubbio che, non disponendo di un diritto proprio del dichiarante, ma traendo il proprio fondamento dal contratto di assicurazione, esse vengano a costituire di questo il complemento, sì che nella stipulazione a favore di terzo indeterminato la dichiarazione per atto successivo o per testamento costituisce la condizione perché tale stipulazione divenga efficace e la determinazione del suo contenuto.

La natura e gli effetti della designazione sono dunque gli stessi, qualunque sia l'atto nel quale essa è contenuta.

b) Gli atti mediante i quali la designazione del beneficiario può essere contenuta sono indicati dall'art. 1920 in modo tassativo. Di conseguenza una designazione verbale non è valida e quella scritta ma non comunicata all'assicuratore non a efficace e, d'altro canto, una designazione testamentaria non è valida se l'atto con la quale è effettuata non ha tutti i requisiti di valido testamento, né in tal caso pub valere come successiva designazione per iscritto se non comunicata all’assicuratore.

c) La designazione successiva per iscritto è quella testamentaria. Qualche problema sorge per tutte le assicurazioni che non sono per il caso di morte dello stesso stipulante devono essere effettuate tempestivamente, cioè prima della scadenza dell'obbligazione dell'assicuratore. Verificatosi l'evento, il diritto entra nel patrimonio dell'assicurato e quindi una designazione successiva avrà soltanto l'efficacia di attribuire al terzo un diritto derivato, tranne che non sia vietata la cessione o faccia difetto la forma richiesta per la donazione o per il testamento, nel qual caso l'atto è nullo.

In caso di designazioni successive (ad es. nel contratto e nel testamento ovvero per designazione scritta e per testamento), dato il potere di revoca dello stipulante, varrà quella cronologicamente posteriore.


(segue) Designazione generica : casistica

d) Quando nel contratto non è espressamente contemplata la stipulazione a favore di terzo, sia perché lo stipulante espressamente ha stipulato per se e suoi eredi, sia perché nulla è detto, non vi è alcun dubbio che l'assicurazione sia conclusa per se e che quindi un terzo successivamente designato, salvo che tale designazione non costituisca novazione, acquisti per diritto derivato. D'altro canto, nessun dubbio e mai sorto nell'ipotesi opposta che sia designato un beneficiario determinato, nel qual caso l'assicurazione è conclusa a favore di esso. Vari dubbi sono sorti invece, nel regime del vecchio codice, nell'ipotesi che la designazione fosse generica o imprecisa, specialmente nell'ipotesi che indicasse genericamente gli eredi. Alcuni hanno invocato senz'altro il favor tertii, altri hanno voluto discernere caso per caso, senza subire l'influenza di questo principio. Il nuovo codice, seguendo prevalentemente il principio suddetto, in conformità della giurisprudenza dominante ha stabilito che la designazione può essere fatta — nel contratto o per designazione successiva per iscritto o per testamento - anche genericamente (art. 1420), bastando quindi che il terzo, genericamente designato. sia con certezza determinabile al momento in cui scade l’obbligazione dell'assicuratore. Soltanto quando la designazione è effettuata mediante attribuzione per testamento della somma assicurata, il terzo beneficiario deve essere determinato (art. 1920 pen. comma).

Esaminando la casistica più frequente di designazioni generiche, diremo che:
1) in caso di clausola a favore dei propri eredi, non si ha successione agli eredi bensì designazione beneficiaria a favore di coloro che saranno gli eredi ; il beneficiario non e indicato in veste di erede, bensì per relationem sia designato beneficiario colui che sarà l'erede. Per conseguenza, l'erede acquista in proprio il diritto alla somma assicurata, anche se rinuncia all’eredità ;

2) in caso di clausola a favore dei figli essa comprende tutti i figli dello stipulante o di chi è stato indicato in polizza. Per i figli adottivi si distingue tra l'ipotesi che si tratti di figli adottivi dello stesso stipulante, nella quale essi debbono equipararsi come i figli legittimi, e l'ipotesi che si tratti di figli adottivi di un terzo, nella quale l’equiparazione si avrà soltanto nel caso che la designazione beneficiaria non venga effettuata donandi causa, perché solo in tal caso pub essere indifferente che d terzo, i cui figli sono beneficiari, modifichi con l'adozione la designazione beneficiaria ;

3) in caso di clausola a favore della moglie, o nell’ipotesi di successivo secondo matrimonio dello stipulante, deve intendersi designata la persona avente la qualità di moglie al momento in cui la designazione viene effettuata, e quindi, se premorta, il diritto passerà ai suoi eredi ;

4) in caso di clausola al portatore, poiché per l’art. 1889 il suo trasferimento importa, non creazione di diritto autonomo in capo al possessore, bensì trasferimento con gli effetti della cessione, sarà beneficiario — lo stesso stipulante o un terzo — il destinatario indicato in polizza al momento del contratto, mentre tutti i successivi portatori acquisteranno diritto derivato.

In caso di designazione di più beneficiari senza ripartizione delle quote, la somma assicurata andrà divisa in parti uguali : e ciò anche quando beneficiari sono gli stessi eredi e la quota ereditaria tra essi risulti diversa, giacché in mancanza di norma espressa di legge non è applicabile al beneficio il criterio di ripartizione ereditaria.


Capacità del beneficiario

Molte questioni sono state sollevate in tema di capacità del beneficiario e numerose correnti contrastanti di dottrina e giurisprudenza si sono tra loco incrociate in diritto italiano e in diritto francese.

Il problema appare però assai mono complesso, ove si osservi, come si è fatto correttamente di recente il rapporto tra assicuratore e terzo beneficiario del rapporto tra questi e lo stipulante.

a) Il rapporto tra assicuratore e terzo beneficiario è costituito da un diritto di questo verso quello. Ma questo diritto non sarà donandi causa, bensì trova il suo corrispettivo nel diritto dell'assicuratore al premio nei confronti dello stipulante, pertanto l'attribuzione della somma assicurata ha luogo a titolo oneroso.

B )Il rapporto tra stipulante e terzo beneficiario può invece esistere credendi vel solvendi causa ovvero donandi causa. Però anche per questo si distinguono due casi: nella prima ipotesi chiunque abbia capacità giuridica ha capacita di ricevere: figli, coniugi e in genere gli incapaci a ricevere a titolo gratuito, perché non trovano applicazione le norme sulla capacità di ricevere per donazione e per testamento. Nella seconda ipotesi invece, data la parificazione, ormai accolta dalla dottrina dominante, tra donazioni dirette e donazioni indirette, trovano applicazione le norme sulla incapacità a ricevere per donazione e testamento (art. 774 e segg.).

Ma poiché non la somma assicurata, bensì soltanto i premi sono usciti dal patrimonio dello stipulante, non quella, bensì questi, come conferma anche l'art. 1932, costituiscono l'oggetto della liberalità e vanno perciò, ad atto di liberalità annullato, restituiti nel patrimonio dello stipulante.


Rapporti tra stipulante e beneficiario. Revoca e decadenza del beneficio

Il diritto del terzo è, come abbiamo visto, sottoposto ad una condizione risolutiva, o, se si vuole, ad una condizione sospensiva negativa cioè la revoca dello stipulante, nonché a decadenza.

a) In conformità alla dottrina e giurisprudenza formatesi quasi concordemente in base all'art. 453 cod. il nuovo codice civile stabilisce che la designazione beneficiaria e revocabile ancorché (salvo un caso, supra) sia intervenuta dichiarazione del beneficiario di volerne approfittare, la quale rimane quindi senza nessun effetto (artt. 1921, 1412).

b) potere di revoca spetta esclusivamente allo stipulante (o al suo legale rappresentante in caso di incapacità sopravvenuta nell’ipotesi di designazione donandi causa). Se tale potere spettasse ad altri specialmente ai creditori e agli eredi lo scopo della clausola verrebbe meno: cioè mediante successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore o mediante testamento. La revoca pub. essere espressa ovvero implicitamente contenuta in una nuova designazione beneficiaria.

c) Il potere di revoca dello stipulante, salvo le eccezioni espresse dalla legge (infra), non viene mai meno fino al sinistro, perché lo stipulante è dominus negotii. Anche quando la stipulazione di danni ma non resterà inefficace, tranne (infra) che al suo potere lo stipulante non abbia rinunciato (artt. 1921, 1412).

Il potere di revoca dello stipulante non viene meno neppure se il beneficiario ha dichiarato di voler approfittare del beneficio, dichiarazione che rimane senza effetto. In due sole ipotesi la dichiarazione del terzo di volere profittare del beneficio fa venire meno il potere di revoca che, se effettuata dopo tale dichiarazione, rimane inefficace quando si è già verificato l'evento (ass. a termine fisso e assicur. per il caso di sopravvivenza) ; o quando lo stipulante ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, rinuncia la cui validità, posta in dubbio da molti sotto vecchio codice, viene contestualmente affermata dagli artt. 1921 cpv. e 1412. Tale rinuncia — che avrà di solito luogo delle stipulazioni a favore di terzo solvendi vel credendi causa — e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore. Tale obbligo di comunicazione all'assicuratore, it quale a sua volta non deve esprimere alcuna volontà al riguardo, attiene a mio avviso all'esecuzione della dichiarazione di volere profittare piuttosto che alla loro validità, si che queste dichiarazioni non hanno natura recettizia. In ambedue i casi di irrevocabilità questa viene meno, e la designazione diviene quindi revocabile quando la designazione è stata fatta a titolo di liberalità e si trovi di fronte ad uno dei casi di revoca delle donazioni previste dall'art. 800.

d) In base al principio di ordine pubblico che una stipulazione non pub essere incentivo ad un reato e al principio morale che essa non profitti a chi e assolutamente indegno di giovarsene, il nuovo codice stabilisce espressamente che la designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato (art. 1922). In realtà non si tratta di inefficacia originaria della designazione, bensì di decadenza del beneficiario dal suo diritto. In tal caso lo stipulante può naturalmente effettuare una nuova designazione beneficiaria.


(segue) Pagamento del premio

La dottrina si è preoccupata del problema se il beneficiario possa tenere in vita il contratto concluso in suo favore, pagando i premi in luogo dello stipulante : ed in linea generale, dato che a partire dal secondo anno il contratto è risolubile da parte dello stipulante mediante il non pagamento del premio, e in base al principio che lo stipulante è sempre dominus negotii. Quanto alla concezione - non più esatta con il nuovo codice — che la revoca può essere anche tacita, si è detto che, se non sia da intendersi il contrario, il mancato pagamento del premio è un modo tacito di revoca della designazione e che quindi il terzo non può mantenere a sua volta in vita il contratto. E questa soluzione è stata avallata invocando l'argomento che altrimenti si sarebbe creata un'assicurazione su vita altrui senza il presupposto dell'interesse richiesto dall'art. 447 cod. comm.

Ma alcuni di questi argomenti erano gli inesatti, ed altri, anche a volerli ritenere esatti sotto il vecchio codice, vengono meno sotto la vigenza del nuovo. L’argomento dell'assicurazione su vita altrui non si può invocare, perché il beneficiario che paga il premio non diviene stipulante, ma rimane terzo che paga in luogo del debitore ; d'altro canto, la revoca non può avvenire tacitamente, ma deve essere espressa nei modi stabiliti dall'art. 1922, a meno che lo steno contratto di assicurazione non venga meno. E se questo vien salvato dal terzo, occorre quindi la revoca espressa.

Per conseguenza in caso di mancato pagamento del premio da parte dello stipulante :

a) se il terzo vuole pagare il premio entro il termine di tolleranza, lo pub fare come terzo. In tal caso se to stipulante non vuole che il terzo profitti del beneficio : a) o manifesta all'assicuratore opposizione al pagamento: in tal caso l'assicuratore pub, ma non è obbligato, rifiutare il pagamento e se lo rifiuta il contratto si risolve ; b) o revoca nei modi stabiliti dall'art. 1921 la designazione;

b) se il terzo non paga il premio ai sensi dell'art. 1180, qualora la designazione beneficiaria non sia stata revocata, a lui spetta, ove ne sussistano i presupposti, il valore di riscatto o il valore di riduzione.


(segue) Premorienza del terzo

In caso di premorienza del terzo allo stipulante o in caso di commorienza, la dottrina e la giurisprudenza dominanti sotto il vecchio cod. in base all'argomento che il terzo acquista non già una semplice aspettativa bensì un diritto verso l'assicuratore — sia pure subordinato alla condizione risolutiva della revoca o a quella sospensiva dal suo non verificarsi — hanno ritenuto che il beneficio si trasmette agli eredi del beneficiario e non a quelli dello stipulante.

Il nuovo codice accoglie espressamente questa soluzione stabilendo che la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questo premuore allo stipulante, purché d beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente (art. 1412 del c.c.).


Rapporti tra assicuratore e terzo

Al verificarsi dell'evento al quale è subordinata l'obbligazione dell'assicuratore, questi dovrà eseguire la prestazione direttamente al terzo o suoi aventi causa. Il terzo quindi avrà azione verso l'assicuratore.

Ciò non vale per gli eredi (dispos. espressa all’art. 1921), i quali non possono disporre post mortem del de cuius di un diritto che non è nel patrimonio loro trasmesso jure haereditario, perché a quel momento già acquistato direttamente dal terzo ; e ai creditori, i quali non potendo in genere sottoporre ad azione esecutiva o cautelare le somme dovute dall'assicuratore (art. 1023 infra) e, d'altra parte, essendo il diritto verso l'assicurazione res aliena rispetto cello stipulante, non possono in alcun modo disporne.

Il potere di revoca può essere esercitato negli stessi modi con i quali può essere effettuata la designazione beneficiaria (art. 1921) : cioè mediante successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore o mediante testamento. La revoca può essere espressa ovvero implicitamente contenuta in una nuova designazione beneficiaria.

Il potere di revoca dello stipulante, salvo le eccezioni espresse dalla legge (infra), non viene mai meno fino al sinistro, perché lo stipulante è dominus negotii. Anche quando la stipulazione di danni ma non resterà inefficace, tranne (infra) che al suo potere lo stipulante non abbia rinunciato (artt. 1921, 1412).

Il potere di revoca dello stipulante non viene meno neppure se il beneficiario ha dichiarato di voler approfittare del beneficio, dichiarazione che rimane senza effetto. In due sole ipotesi la dichiarazione del terzo di volere profittare del beneficio fa venire meno il potere di revoca che, se effettuata dopo tale dichiarazione, rimane inefficace quando si è già verificato l'evento (ass. a termine fisso e assicur. per il caso di sopravvivenza) ; 20 quando lo stipulante ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, rinuncia la cui validità, posta in dubbio da molti sotto vecchio codice, viene contestualmente affermata dagli artt. 1921 cpv., e 1412. Tale rinuncia — che avrà di solito luogo nelle stipulazioni a favore di terzo solvendi vel credendi causa — e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore. Tale obbligo di comunicazione all'assicuratore, il quale a sua volta non deve esprimere alcuna volontà al riguardo, attiene a mio avviso all'esecuzione della dichiarazione di volere profittare piuttosto che alla loro validità, si che queste dichiarazioni non hanno natura recettizia. In ambedue i casi di irrevocabilità questa viene meno, e la designazione diviene quindi revocabile quando la designazione è stata fatta a titolo di liberalità e ci si trovi di fronte ad uno dei casi di revoca delle donazioni previste dall'art. 800.
In base al principio di ordine pubblico che una stipulazione non pub essere incentivo ad un reato e al principio morale che essa non profitti a chi e assolutamente indegno di giovarsene, il nuovo codice stabilisce espressamente che la designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato (art. 1922). In realtà non si tratta di inefficacia originaria della designazione, bensì di decadenza del beneficiario dal suo diritto. In tal caso lo stipulante può naturalmente effettuare una nuova designazione beneficiaria.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

750 L'assicurazione può essere conclusa in nome altrui (rappresentanza) ovvero in nome proprio o per conto altrui o per conto di chi spetta. Nel primo caso solo se il contraente non ha i poteri necessari rimane, come si è già detto (n. 638), tenuto personalmente agli obblighi derivanti dal contratto e quindi al pagamento dei premi; ciò fino a quando l'assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa (art. 1890 del c.c., secondo comma). Nel secondo caso il contraente è sempre tenuto in proprio al contratto, salvo per quegli obblighi che possono essere adempiuti solo dall'assicurato. L'assicurazione sulla vita può concludersi a favore di un terzo (art. 1920 del c.c., primo comma), designato per iscritto, o nel contratto di assicurazione o con successiva comunicazione all'assicuratore o per testamento anche mediante la semplice attribuzione a una persona determinata della somma coperta dall'assicurazione (art. 1920, secondo comma). Con le medesime forme la designazione può revocarsi; ma solo ad opera dello stipulante, non ad opera dei suoi eredi e sempreché, verificatosi l'evento, il beneficiario non abbia dichiarato di volere profittare del beneficio (art. 1921 del c.c., primo comma). E poiché il beneficio, nelle assicurazioni per causa di morte, implica prestazione da farsi al terzo dopo il decesso dello stipulante, resta inteso che è applicabile anche l'art. 1412 del c.c., primo comma. Il beneficiario decade dal beneficio se attenta alla vita dell'assicurato (art. 1922 del c.c., primo comma): nel caso di irrevocabilità la designazione a titolo gratuito può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (art. 1922, secondo comma).

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