Garanzie per il contratto e la loro durata
La possibilità di stipulazione di un'apertura di credito assistita da una garanzia personale o reale a favore dell'accreditante era diffusa nella pratica. Oggi il legislatore la disciplina positivamente sia per l'aspetto e riguardo della durata della garanzia ma per quello della sua consistenza e natura specifica.
La garanzia dovrà naturalmente essere conferita con la forma propria del tipo negoziale con il quale interviene : ipoteca, pegno, fideiussione, avallo, senza la qual forma dovrà considerarsi inesistente e quindi causa dello scioglimento del contratto al quale si riferiva (si veda articolo seguente).
La durata del negozio di garanzia, ci dice il legislatore, si deve estendere fino al momento in cui si ha la cessazione del rapporto a cui essa si riferisce, ossia alla fine del contratto di apertura di credito. Si esclude esplicitamente che il cessato obbligo dell'accreditato a restituire la somma possa di per se addurre alla caduta della garanzia.
Il risultato fissato dal legislatore ci sembra naturale e logico, data la configurazione del contratto di apertura di credito quale contratto normalmente in conto corrente e per la facoltà dell'accreditato di ripristinare la propria disponibilità sul credito mediante versamenti successi vi. In sostanza il legislatore non configura la garanzia come fosse diretta all'assicurazione del credito eventuale della banca, e quindi cessante una volta che il credito venga soddisfatto, ma quale assicurazione del rapporto costituito tra banca e cliente ed avente per oggetto nit credito (accreditamento).
Se la norma non sembra offrire delle difficoltà quando venga considerata di fronte al contratto di apertura di credito regolato in conto corrente, da luogo invece a dei dubbi per il caso opposto, ossia per il caso in cui si tratti di esplicitamente pattuita apertura di credito semplice. Dovrà considerarsi applicabile anche di fronte ad essa la norma in questione ? Oppure dovrà procedersi all'applicazione delle norme particolari fissate dal legislatore a proposito dell’ estinzione dei diverse e possibili negozi di garanzia ?
A prima vista sembrerebbe che si dovesse risolvere la questione nel secondo senso, in quanto per l'apertura di credito nessuna particolarità specifica si presenta in favore di un trattamento in ordine ai rapporti di garanzia diverso da quello che e normale e sancito per tutti gli altri contratti. Ma considerando attentamente la norma in esame, ci pare, si debba, invece, concludere in senso opposto, ossia nel senso dell'assoluta e stretta connessione della garanzia, non con il debito del cliente, ma con il rapporto giuridico per il quale questo sorge. La soluzione oltre che dal fatto che il legislatore parla esplicitamente di fine del rapporto senza specificare in modo alcuno il tipo suo, ci sembra avvalorata, dal fatto che, una volta estinto il debito del cliente verso la banca anche in caso di non regolamento in conto corrente, ove ancora non sia giunto il termine di scadenza del contratto, niente vieta che il cliente accreditato possa procedere ad un ulteriore prelievo di somma, o comunque diventi ancora debitore nei confronti della banca. Da ciò deriva la necessità del permanere della garanzia fino all’estinzione del rapporto.
Diritto della banca in ordine alla garanzia per il contratto
Nella dottrina passata, specialmente nel Progetto d’Amelio del cod. di comm. era stata elevata qualche riserva della facoltà ivi concessa alla banca di chiedere lo scioglimento dal contratto per il caso in cui la garanzia fosse venuta meno o si fosse resa insufficiente e ove l’accreditato rifiutasse o ritardasse di reintegrarla o di rinnovarla (art. 371 progetto cod. comm.). Si osservava che dato che oggetto del contratto era l'accreditamento. si doveva considerare la garanzia pattuita non come elemento intrinseco e naturale ma quale mero elemento estrinseco e aggiunto. L’attribuire alla diminuzione o alla sparizione della garanzia l’effetto di produrre la riduzione del contratto veniva inteso come togliere al contratto il carattere di contratto fiduciario, fondato cioè essenzialmente sull’ intuitus personae.
La norma oggi contenuta nel capoverso dell’articolo in esame attribuisce alla banca le medesime facoltà e gli stessi diritti di quelli già considerati nel, progetto del 1925, né pare che a suo proposito debbano essere condivise le riserve sopra espresse. Ciò sulla base della fondatezza della norma in questione: il contratto di apertura di credito, per quanto possa essere guardato quale contratto fondato sulla fiducia, non può considerarsi un negozio fiduciario vero e proprio.
Si dice: è un contratto fondato sull’ intuitus personae. Ma se si ammette che per esso possa intervenire una garanzia reale o personale, si ammette peraltro implicitamente che il riferimento alle qualità soggetto non è assoluto ed esclusivo ma può viceversa essere integrato dalla concessione della garanzia. Ove l'integrazione questione ma dalla concessione di garanzia. Ove l’integrazione in questione sia stata stipulata, essa, per quanto aggiunta e non connaturale al contratto, di questo fa parte in modo intrinseco, per cui la sua diminuzione o sparizione viene decisamente ad incidere sull'interesse dell'accreditante else con quella ha voluto assicurare il buon esito del rapporto stipulato e ad essa ne ha, si può dire, subordinato la stipulazione. L’ argomento così esposto trova per lo più autorevole sostegno nel principio di tutela generale del credito al quale sono assoggettate oggi le banche ad opera degli organi statali, in particolare in riferimento alla concessione di fidi bancari.
La diminuzione della garanzia nell'apertura di credito attribuisce alla banca diritto a pretendere dall'accreditato la sua reintegrarne tanto in ordine all'ammontare della garanzia stessa, quanto una eventuale sostituzione del garante. Correlativamente a tale diritto il legislatore lascia libera la banca, presupposta sempre l’esplicita richiesta da essa fatta all' accreditato a procedere alla reintegrazione della garanzia, di chiedere lo scioglimento del contratto, mediante proporzionalmente al diminuito valore della garanzia. Per questa secondo facoltà bisogna tener presente, che la valutazione finanziaria dell’oggetto della garanzia, ancora sussistente, dovrà intervenire secondo i medesimi criteri che sono stati eventualmente adottati per la sua valutazione al momento dell’iniziale stipulazione.